Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/07/2022, n. 30048
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MALNATI ROBERTO nato a VARESE il 14/11/1965 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M D N che ha concluso chiedendo RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27 aprile 2021 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Varese del 15 febbraio 2018, ha ridotto la pena inflitta a M R, ritenuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, rideterminandola in quella di mesi otto di reclusione e mesi otto di sospensione della patente di guida, nel resto confermando la sentenza di primo grado. Con tale ultima pronuncia l'imputato era stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen. perché, in concorso con T Y - giudicato separatamente -, con colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle norme sulla circolazione stradale (artt. 116, 141, comma 3, 142, comma 1, 145, commi 1 e 2, 146, comma 2, in relazione all'art. 41, comma 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), in qualità di conducente di una Peugeot 405, percorrendo un viale in direzione del centro cittadino, dopo aver iniziato la manovra di svolta per immettersi in un'altra via, omettendo di dare la precedenza alla motocicletta condotta da T Y, proveniente in senso opposto e da destra rispetto alla sua direzione di marcia, aveva colliso la parte anteriore della sua autovettura con la parte frontale della moto del T, facendo sì che quest'ultimo e il soggetto da lui trasportato (A O) venissero proiettati in avanti e cadessero al suolo sbattendo contro ostacoli fissi, così cagionando la morte di A O in conseguenza delle gravi lesioni riportate (frattura della teca cranica, fratture vertebrali). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo tre motivi di ricorso. Con il primo sono stati eccepiti mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per travisamento delle prove acquisite nel corso del dibattimento. Sarebbe stata confermata, infatti, la penale responsabilità del M pur in presenza di un evidente contrasto con le risultanze acquisite nella sentenza, passata in giudicato, con cui era stata accertata la colpevolezza del T, potendo da essa evincersi l'inattendibilità del coimputato, cui, in ragione di quanto accertato nel suddetto giudizio, doveva essere imputata in via esclusiva la responsabilità della verificazione del sinistro.L'impugnata sentenza avrebbe, quindi, irragionevolmente omesso di considerare le circostanze di fatto accertate nel processo svolto a carico di T Y, di fatto ignorate anche nel corso del primo grado di giudizio. Con la seconda doglianza il ricorrente ha dedotto erronea applicazione della legge penale sotto il profilo della ricostruzione della fattispecie prevista dall'art.589 cod. pen., oltre a violazione dell'art. 192, comma 1, e 526, comma 1, cod. proc. pen. in ordine alla valutazione delle prove acquisite in dibattimento sui profili di colpa specifica. Per il capo di imputazione, infatti, il M risulterebbe responsabile solo della violazione della norma dell'art. 145 cod. strada, che disciplina l'obbligo di dare la precedenza al veicolo proveniente in senso opposto e da destra rispetto alla sua direzione di marcia, dovendo, invece, le ulteriori violazione delle norme sulla circolazione stradale essere riferite in maniera univoca alla condotta imputabile al T. In ragione, poi, della velocità effettivamente tenuta dalla moto - per come accertata dal consulente nominato dal M - andrebbe riferita esclusivamente al T la prevedibilità e l'evitabilità del sinistro, atteso che con la sua condotta questi non solo aveva provocato in via esclusiva l'evento, ma aveva, altresì, impedito al M di potersi avvedere, a propria volta, del sopraggiungere della motocicletta. La condotta del T ha, pertanto, costituito una causa eccezionale atipica e non prevedibile, da sola sufficiente a determinare la verificazione dell'incidente. Con l'ultima censura il M ha lamentato, infine, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale, pur avendo diminuito la pena in ragione della ritenuta prevalenza delle attenuanti rispetto alla contestata aggravante, non ha ridotto la pena base, invece determinata in un'entità eccessiva, in quanto doppia rispetto al minimo edittale normativamente previsto. Essa, in particolare, risulterebbe sproporzionata rispetto alle specifiche modalità dell'azione e del grado di colpa imputabile al M, in quanto da ritenersi insussistente ovvero estremamente marginale rispetto al gravissimo apporto causale fornito dal T.
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