Cass. pen., sez. III, sentenza 04/07/2024, n. 36776
Sentenza
4 luglio 2024
Sentenza
4 luglio 2024
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Massime • 2
In tema di sequestro probatorio, la finalizzazione dell'ablazione del supporto alla sua successiva analisi, strumentale all'identificazione e all'estrazione dei "files" rilevanti per le indagini, implica che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessario all'espletamento delle operazioni tecniche, dovendosi, tuttavia, rapportare la sua ragionevole durata alle difficoltà tecniche di apprensione dei dati, da ritenersi accresciute nel caso di mancata collaborazione dell'indagato, che non fornisca le chiavi di accesso alle banche dati contenute nei supporti sequestrati.
È configurabile il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, ove ne sussistano gli ulteriori elementi costitutivi, nella condotta di artificiosa evasione della tassa di successione, in quanto, non ricadendo tale materia impositiva in alcuna disposizione del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non è configurabile alcun rapporto di specialità, né alcuna duplicazione incriminatrice rispetto alla normativa penal-tributaria. (Fattispecie cautelare relativa, tra l'altro, al contestato delitto di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., consistito nella rappresentazione fittizia della residenza abituale della "de cuius" in Svizzera, tale da determinare la fraudolenta sottrazione all'erario alla tassa di successione della stessa).
Sul provvedimento
Testo completo
36776-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da AS ND - Presidente - Sent. n. sez.1015 C.C. 04/07/2024 Aldo Aceto R.G.N. 15398/2024 Antonella Di Stasi Stefano Corbetta Alessandro Maria Andronio Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da RO UC, nato a [...] il [...]; AN HN IL, nato a [...] il [...]; AN LA OV, nato a [...] il [...]; AN NE, nata a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 26/03/2024 del Tribunale di Torino;
visti gli atti, i provvedimenti impugnati e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Angelo Raffaele Seccia, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori, avv. ti Marco RO e Fabrizio Reggiani, per RO, DE EC e Paolo Siniscalchi, per AN HN IL, AN LA OV, AN n NE. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26 marzo 2024, il Tribunale di Torino ha rigettato le istanze di riesame, avanzate nell'interesse di RO UC, AN HN IL, AN LA OV ed AN NE, avverso il decreto emesso dal Pubblico Ministero presso il medesimo Tribunale, in data 6 marzo 2024, con cui era stato disposto il sequestro probatorio di beni elettronici e documenti, in relazione agli ipotizzati reati di cui: agli artt. 110 cod. pen. e 3 del d.lgs. n. 74 del 2000, perpetrati con riguardo alle dichiarazioni fiscali di OL AR, vedova GN, deceduta nel 2019, riferiti ad evasione RP tramite simulazione di residenza prevalente in Svizzera, relativamente alle annualità 2015-2019 (capi 1- 5 dell'incolpazione, provvisoriamente ascritti ai soli RO UC ed AN HN IL), all'art. 640, secondo comma, n. 1), cod. pen., relativamente alla falsa rappresentazione di circostanze incidenti sul regime fiscale della vicenda successoria della OL, tale da determinare l'evasione della tassa di successione della de cuius, sul presupposto della predetta fittizia residenza svizzera di quest'ultima (capo 6 dell'incolpazione, per cui risultano indagati, in concorso, anche AN LA OV ed AN NE). Nello specifico, il decreto oggetto del provvedimento impugnato era adottato a seguito dell'annullamento, per mancanza di motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità differita ed alla proporzionalità dei beni sequestrati, di altro precedente decreto, emesso in data 7 febbraio 2024, con riferimento, originariamente, ai soli capi 1) e 2) dell'incolpazione provvisoria, afferenti alla sola evasione RP per un totale di imposta evasa pari ad € 3.504.532,00, per il - 2018, e ad € 244.266,01, per il 2019 - ascritta, in concorso tra loro e con altri, a RO UC e ad AN HN, in conseguenza della mancata dichiarazione della somma di € 8.166.669,00, quale rendita vitalizia percepita da OL AR a seguito di un accordo successorio transattivo intervenuto, alla morte del marito, con la figlia AR GN;
rendita che, secondo la prospettazione accusatoria, sarebbe stata fraudolentemente sottratta alla tassazione italiana mediante la rappresentazione fittizia della residenza abituale della de cuius in Svizzera.
2. Avverso l'ordinanza, RO UC, mediante difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.
2.1. Con un primo motivo di censura, si lamenta la violazione delle disposizioni incriminatrici, relativamente all'assenza del fumus commissi delicti e del contributo concorsuale del ricorrente, nonché dell'art. 125 cod. proc. pen. -Nello specifico, sostiene la difesa che diversamente da quanto fatto nel decreto precedentemente annullato dal Tribunale del riesame, afferente ai soli capi di incolpazione provvisoria 1) e 2), riferiti all'ipotizzata evasione RP per le Ai annualità 2018 e 2019 - nel nuovo decreto, oggetto della presente impugnazione, il Pubblico Ministero avrebbe erroneamente omesso di descrivere non solo la condotta di reato ascritta all'odierno indagato, essendosi limitato a riportare i riferimenti giuridici delle norme violate, ma anche gli elementi rilevanti ex art. 110 cod. pen. del concorso del ricorrente, quale professionista, nelle nuove contestazioni dei reati dichiarativi afferenti agli anni di imposta 2015, 2016 e 2017, nonché nel reato, anch'esso di nuova contestazione, di cui all'art. 640, secondo comma, cod. pen. Mancherebbe un puntuale confronto con la circostanza che, se per le dichiarazioni riferite al biennio 2018-2019, al professionista era addebitata la trasmissione, quale intermediario in Italia, delle dichiarazioni sottoscritte dall'amministratore svizzero essendo la OL già deceduta per quelle - contestate nel nuovo decreto sarebbe stata necessaria una nuova descrizione dei fatti, essendo state quelle dichiarazioni sottoscritte dalla stessa OL AR, ancora in vita e trasmesse al fisco italiano da un altro consulente commercialista, il dott. Cesare RO. Analoghe considerazioni varrebbero, poi, anche per il diverso reato di truffa ai danni dello Stato, relativamente al quale la prospettazione difensiva rileva la necessità - rimasta disattesa nel caso di descrivere analiticamente l'eventuale contributo materiale o morale addebitato al professionista, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine la violazione dell'obbligo di presentazione della denuncia di successione in Italia di cittadina residente in [...]dal 1976, trattandosi di adempimento non gravante sul professionista. Per l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale anche l'omessa allegazione di atti investigativi richiamati per relationem nel decreto potrebbe integrare violazione di legge processuale a pena di nullità, il decreto di sequestro emesso in data 26 marzo sarebbe peraltro nullo, giacché mancante dell'allegazione della relazione di polizia giudiziaria del 05/03/2024, ivi ampiamente richiamata.
2.2. In secondo luogo, ci si duole dell'inosservanza degli artt. 125, 247, 253 e 275 cod. proc. pen. e, segnatamente, della violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità, nonché della mancanza di un nesso di pertinenzialità tra il decreto, i documenti cartacei e il materiale informatico oggetto di spossessamento prolungato. Secondo la prospettazione difensiva, l'inesistenza di una concreta descrizione dei reati per cui si procede, già oggetto del primo motivo di ricorso, ha inciso anche sul diverso piano della pertinenza, rilevante ex art. 253 cod. proc. pen., così determinando l'adozione di provvedimenti meramente esplorativi, tanto con riferimento ai numerosi faldoni prelevati nell'ufficio del ricorrente - per i quali non potrebbe ritenersi sufficiente la motivazione del decreto nella parte in cui giustifica il sequestro alla luce di «un'esigenza di controllo differita del loro contenuto da svolgersi in una fase successiva>> quanto in relazione al cellulare ed alla copia dei server di studio, la cui pertinenzialità, solo presunta, risiederebbe invece nell'esigenza investigativa di provare «il dolo richiesto dalla legge». A parere del ricorrente, si tratterebbe infatti di una descrizione che, oltre a non essere satisfattiva del criterio della pertinenza, confonderebbe la supposta esigenza investigativa rappresentata con il diverso concetto previsto dall'art. 253 cod. proc. pen., il quale dovrebbe essere ancorato ad oggettivi presupposti di collegamento fra il reato ed il bene da sequestrare, predeterminabili ex ante. A ciò si aggiunga che, a parere del ricorrente, l'ordinanza impugnata sarebbe altresì viziata per assenza di motivazione anche con riferimento alle modalità esecutive del decreto di sequestro. Avendo sottratto al contraddittorio la fase dell'analisi della cosiddetta "pertinenza differita" dell'ingente documentazione cartacea prelevata, dei dati acquisiti dal server secondo parametri e chiavi di ricerca ignote alla parte giacché non indicate nel relativo verbale di perquisizione, e del telefono cellulare, ingiustificatamente sottoposto a provvedimento ablativo dal primo sequestro del 7 febbraio 2024, il Pubblico Ministero avrebbe violato il diritto della difesa di poter conoscere ed identificare quanto asportato, oltre che la legge n. 48 del 2008, la quale, in materia di criminalità informatica, non consente il sequestro di interi sistemi informatici. Meramente apparente sarebbe, del resto, la motivazione del provvedimento gravato laddove il Tribunale del riesame ha ritenuto che il vaglio differito di pertinenzialità dei beni in sequestro fosse stato rispettato mediante l'impegno del Pubblico Ministero di esaurire entro il più breve tempo possibile le attività tecniche finalizzate a copiare, selezionare e restituire, anche in copia, ogni dato non rilevante per l'indagine. Così facendo, il Pubblico Ministero avrebbe continuato a detenere i dati riservati del ricorrente nel server e nel cellulare senza alcun termine prevedibile.
2.3. Con un terzo motivo di ricorso, si censura la violazione del principio del ne bis in idem cautelare di cui all'art. 649 cod. proc. pen., in relazione alla precedente ordinanza di parziale accoglimento, emessa in data 28 febbraio 2024 dal medesimo Tribunale del riesame di Torino. Secondo la difesa, l'ordinanza impugnata sarebbe lesiva del divieto di secondo giudizio giacché il Pubblico Ministero, con il nuovo decreto di sequestro, anziché addurre nuovi elementi fattuali, si sarebbe limitato a riproporre i precedenti reati fiscali ex art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000, ampliando le annualità in contestazione ed aggiungendo in epigrafe il solo reato di cui all'art. 640 cod. proc. pen., senza nessuna descrizione della condotta e sulla base di un quadro investigativo che, a ben vedere, non apparirebbe differente, essendo immutato l'oggetto del possibile sequestro rispetto alle dichiarazioni fiscali, reiterate solo per più anni, ed essendo di fatto immutate le stesse esigenze investigative, comuni anche alla truffa ai danni dello Stato, dovendosi considerare rilevante ai fini della successione, qualora radicata in Italia, la stessa base imponibile dei redditi, degli immobili e delle disponibilità finanziarie