Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2023, n. 05874
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SENTENZA
Sul ricorso proposto da LA CC NO, nato in [...] il [...] avverso la ordinanza del Tribunale di Lecce del 07/06/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
A udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce, in parziale accoglimento dell'appello cautelare proposto dal pubblico ministero, ha disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di NO LA CC, in sostituzione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese ex art. 283-ter cod. proc. pen, imposto allo stesso con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Lecce in data 16 maggio 2022. 2. Secondo il provvisorio atto imputativo, LA CC è chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 338 cod. pen. per avere rivolto al Sindaco e ad un Consigliere del comune di Gallipoli invettive e minacce di morte, tali da turbare il regolare svolgimento dell'attività amministrativa. La vicenda trova la sua scaturigine nel diniego opposto dall'amministrazione comunale alla richiesta di assegnazione di un alloggio popolare, che il ricorrente invocava anche "a titolo di occupazione abusiva", lamentando peraltro che gli fosse stato ingiustamente preferito altro assegnatario.
2. Ricorre l'indagato con atto del difensore, avv. Carlo Carmine Gervasi, il quale propone i seguenti motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Carenza di motivazione;
travisamento del fatto ed erronea applicazione di legge. "Diritto legittimo in condizioni di uno stato di necessità". Lamenta il difensore la "scandalosa interferenza politica" e l'inquinamento probatorio" attuati dal Sindaco, il quale avrebbe esercitato indebite pressioni sull'Ufficio di Procura con vari comunicati stampa, nonché inviando una missiva riservata al Presidente del locale Tribunale per sollecitare l'aggravamento della misura. Il Sindaco avrebbe innescato con il proprio contegno la reazione dell'indagato, cui aveva risposto che avrebbe dovuto rivolgersi per l'assegnazione a colui al quale aveva dato il voto. Il Tribunale avrebbe dunque accolto una ricostruzione in fatto sfornita di riscontri dimostrativi.
2.2. Carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della ipotesi di lieve entità;
mancanza di pericolo attuale;
inadeguatezza della misura.Il Tribunale non ha tenuto conto del comportamento collaborativo evidenziato dall'indagato, stante la manifestata disponibilità a fornire un contributo al completamento delle indagini, e della adesione ad un programma terapeutico socio-riabilitativo presso il SERT, elementi tali da