Cass. pen., sez. V trib., sentenza 05/05/2023, n. 18888

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 05/05/2023, n. 18888
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18888
Data del deposito : 5 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COLOSIMO MASSIMO nato a CATANZARO il 23/06/1978 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere P B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE lette le conclusioni del Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 23 novembre 2021 dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la decisione dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Parma che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato M C per bancarotta fraudolenta distrattiva quale amministratore unico della''Geotech impianti tecnologici" dichiarata fallita dal Tribunale di Parma il 18 novembre 2014. La sentenza di primo grado aveva applicato a C le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. nella misura fissa di dieci anni.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del difensore di fiducia, lamentando violazione dell'art. 23 d.l. 149 del 2020 e dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. e formulando un'unica questione processuale. La sentenza impugnata sarebbe viziata — sostiene il ricorrente — perché la Corte territoriale ha erroneamente negato la trattazione orale del processo per essere intempestiva la relativa richiesta. Sostiene la parte che aveva avanzato, il 17 novembre 2011, quindi sette giorni prima dell'udienza, una richiesta di attivare la videoconferenza per consentire all'imputato di rendere l'esame. Tale esame sarebbe stato proficuo per la ricostruzione dei fatti dal momento che C era divenuto, nelle more del giudizio, collaboratore di giustizia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, ma la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna quanto alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall.
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