Cass. civ., sez. VI, ordinanza 09/12/2021, n. 39119
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 15395-2020 proposto da: GALLETTI DIMITRI, rappresentato e difeso dall’Avvocato GIANCARLO B;- ricorrente -contro CAMPLONE ENRICO, rappresentato e difeso dall’Avvocato GIUSEPPE DI G;- controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il 14/02/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere ANTONIO S. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15395/2020 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONENumero sezionale 10599/2021Numero di raccolta generale 39119/2021 D G ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso Data pubblicazione 09/12/2021 l’ordinanza 14 febbraio 2020 RG 543/2019, resa dal Tribunale di Pescara in giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1936/2018 ottenuto dall'avvocato E C per prestazioni giudiziali, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011. Resiste con controricorso l’avvocato E C. Il Tribunale di Pescara ha ritenuto non contestati i mandati difensivi conferiti all’avvocato Camplone da D G in tre giudizi civili, ha escluso la valenza probatoria di tre preventivi allegati perché non sottoscritti, ha considerato acconti i documentati pagamenti (pari ad € 4.003,63) ed ha condannato il Galletti alla somma residua di € 17.152,35, oltre accessori. Il primo motivo del ricorso di D G denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione agli artt. 2697 e 2708 c.c., stante la inadeguata valutazione della “copiosa documentazione allegata all’atto di opposizione”, richiamando poi, in particolare, la scrittura del 24 ottobre 2016 inerente ai compensi per la “causa Pincione”, nonché i preventivi del 12 aprile 2012 e dell’11 ottobre 2016. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.lgs. n. 150/2011, l’insufficiente motivazione e carenza probatoria, avendo il Tribunale omesso di appurare se fossero state realmente svolte le prestazioni professionali per le quali si è chiesto il compenso. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della
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