Cass. civ., sez. III, sentenza 22/11/2016, n. 23710
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Nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, il danneggiato, ove dimostri di non aver potuto identificare il responsabile, in base a circostanze obiettive non dipendenti da sua negligenza, , può agire nei confronti dell'impresa designata per conto del fondo di garanzia per le vittime della strada, la cui legittimazione passiva sostanziale e processuale rimane ferma per l'intero giudizio, anche ove si accerti successivamente l'identità del responsabile, verso il quale l'impresa designata, adempiuta la sentenza di condanna al risarcimento del danno, può agire in via di regresso.
Sul provvedimento
Testo completo
ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 237 10/ 2 016 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: responsabilità civile circolazione stradale -Presidente - Dott. ANGELO SPIRITO fondo di garanzia - veicolo non -identificato interpretazione Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Consigliere - dell'art. 19 I. 990/1969 Ud. 20/09/2016 PU Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere - R.G.N. 8885/2014 Dott. ENZO VINCENTI Rel. Consigliere - Cron. 234710Rep. C.
1. Dott. ANTONELLA PELLECCHIA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8885-2014 proposto da: VA RI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO GRACIS giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
GENERALI ITALIA S.P.A., quale Impresa Designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le IM della strada, in persona del Dott. VITTORIO PASCOLI e Dott. GIOVANNI DIGITO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio 2016 dell'avvocato MARCO VINCENTI, che lo rappresenta e difende 1790 1 unitamente all'avvocato ANTONIO RICCI giusta procura speciale in calce al controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 2992/2013 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito l'Avvocato ALESSANDRO GRACIS;
udito l'Avvocato MARCO VINCENTI anche per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO, che ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza resa pubblica il 16 dicembre 2013, la Corte di - appello di Venezia rigettava, con compensazione integrale delle spese, l'appello proposto da PA GG, quale erede di AR GG, contro la sentenza del Tribunale di Treviso che, a sua volta, aveva respinto la domanda avanzata dalla medesima GG per conseguire, nei confronti della convenuta Assicurazioni Generali S.p.A., quale impresa designata alla gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada, il risarcimento dei danni patiti dalla de cuius in conseguenza della morte del figlio, MA LI, investito da autovettura rimasta sconosciuta nel sinistro stradale verificatosi il 17 marzo 1998, allorquando lo stesso LI, sbalzato dal proprio ciclomotore (a seguito di urto con un muro sito ai margini della carreggiata di percorrenza) e "rimbalzato al centro della strada era stato arrotato da più auto rimaste sconosciute e dalla Renault 5 condotta da CA CO, poi prosciolto in sede penale "per non aver commesso il fatto".
1.1. La Corte territoriale, sulla scorta delle c.t.u. ("ricostruttiva e medico-legale") espletate nel corso del giudizio di primo grado (e premesso che la sentenza penale di proscioglimento 2 del SE non faceva stato nell'instaurato giudizio civile e che la "perizia ricostruttiva" espletata nel procedimento penale non era opponibile alla compagnia assicuratrice, rimasta estranea a detto procedimento), riteneva accertato che lo LI non fosse stato "investito da più autovetture", bensì da un solo autoveicolo, ossia la Renault 5 condotta dal SE (come dal medesimo, e dal proprietario Lamelza, riferito). Sicché, in presenza di un unico investimento, era da escludersi "l'intervento di un ulteriore veicolo rimasto sconosciuto, così come prospettato dall'attrice nell'atto di citazione", mancando, quindi, “ogni prova non solo della responsabilità ma anche della presenza di veicolo non identificato ricollegabile in qualche modo al sinistro". - Per la SS di tale sentenza ricorre PA 2. GG sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso la Generali Italia S.p.A., quale impresa designata dal F.G.V.S., successore a titolo particolare di Assicurazioni Generali S.p.A., rappresentata da Generali Business Solutions S.c.p.A. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19, lett. a), della legge n. 990 del 1969. Posto che l'identificazione del preteso responsabile del sinistro era avvenuta soltanto nel corso del presente giudizio civile, all'esito di contraddittori accertamenti peritali (disposti anche in sede penale), a distanza di molti anni dalla scadenza dello spatium deliberandi di legge, la Corte territoriale avrebbe errato a non interpretare l'art. 19 della legge n. 990 del 1969 nei seguenti termini: "il Fondo IM risponde sempre ex art. 19 comma 1 lett. a) L. 990/1969 dei danni circolatori cagionati da un veicolo restato sconosciuto quando la sua 3 incolpevole omessa identificazione si sia protratta sino al momento dell'instaurazione del processo risarcitorio avvenuta dopo la consunzione dello spatium deliberandi di legge (art. 22 L. 990/1969), senza perdere mai la propria legittimazione passiva, anche quando dovesse successivamente intervenire, a seguito di accurate indagini e di iniziative probatorie, l'identificazione originariamente non avvenute del responsabile". -2. Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 19, lett. a), della legge n. 990 del 1969. Il giudice di appello, intendendo malamente che il requisito posto dall'art. 19 della legge n. 990 del 1969 della "non avvenuta identificazione del veicolo investitore ... coincidesse con quella della sua non identificabilità", avrebbe errato nel ritenere che l'avvenuta identificazione di un unico responsabile del sinistro avesse determinato "una sorta di caducazione ex lege della legittimazione passiva dell'impresa designata". -3. Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 2054, comma primo, C.C. La Corte territoriale avrebbe violato la disposizione indicata in rubrica nell'affermare che la domanda non poteva accogliersi anche per "la mancanza di prova della responsabilità del veicolo investitore", così da non considerare la prova presuntiva ivi sancita e che, nella specie, sussisteva in ragione della accertata morte dello LI per arrotamento dell'auto investitrice, "il cui conducente (sia che fosse il SE che un'altra persona) si era dileguato dal luogo del sinistro senza che venisse così identificato".
4. Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., "omessa corrispondenza tra il chiesto e il giudicato", ex art. 112 c.p.c. 4 La Corte di appello avrebbe travisato la domanda dell'attrice, siccome ad esso "rivolta" e che "faceva seguito" a quella proposta in primo grado, che mirava a "verificare se nella fattispecie concreta ricorressero oppure no i requisiti per una rispondenza del Fondo IM" ai sensi dell'art. 19, primo comma, lett. a), della legge n. 990 del 1969, "all'epoca dell'introduzione della causa". 5.- Il primo motivo è fondato nei termini di seguito precisati, ciò comportando l'assorbimento dell'esame delle doglianze mosse con i restanti motivi.
5.1. L'art. 19 della legge n. 990 del 1969 (applicabile ratione - temporis alla presente fattispecie;
disposizione che, comunque, si trova