Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/02/2020, n. 05989

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/02/2020, n. 05989
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05989
Data del deposito : 17 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DD SE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/05/2019 del GIP TRIBUNALE di NUOROudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1.11 G.i.p. del Tribunale di Nuoro con decreto del 9 maggio 2019 ha dichiarato la inammissibilità dell'atto di opposizione al decreto di condanna del 21 giugno 2011, presentato il 30 aprile 2019, dall'avv. Giuseppe Mario Mereu, quale difensore di fiducia del sig. PI DE, imputato di guida in stato di ebbrezza, fatto commesso il 26 aprile 2010, essendo il decreto di condanna opposto, secondo quanto ritenuto dal G.i.p., già esecutivo.

2. Ricorre per la cassazione del provvedimento PI DE, tramite difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia violazione di legge.

2.1. Sotto un primo profilo, lamenta mancanza assoluta di motivazione del provvedimento impugnato, così, testualmente ed integralmente, strutturato: «Inammissibile in quanto il decreto penale è esecutivo. Si comunichi, 9/5/19». In ogni caso, esso trascura le ragioni dell'opposizione, mediante la quale si era evidenziato che il decreto non poteva essere esecutivo in quanto non era stato mai notificato al difensore di fiducia, che era stato nominato con atto depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010. 2.2. Con il secondo motivo censura inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 585 cod. proc. pen., non essendo mai stato notificato il decreto di condanna al difensore di fiducia, irrilevante essendo la notifica a quello di ufficio. Sottolinea l'interesse all'accoglimento dell'impugnazione, essendo stata la - ritenuta erronea - esecutività del provvedimento posta a fondamento di una successiva sentenza di applicazione di pena su richiesta, che si allega al ricorso. Si chiede, dunque, l'annullamento del provvedimento impugnata.

3. Il P.G. della S.C. nella sua requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del

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