Cass. pen., sez. III, sentenza 03/08/2022, n. 30612
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUCCHETI VINCENZO nato a COSENZA il 07/06/1968 avverso l'ordinanza del 30/12/2021 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere A A;
lette le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA, che ha chiesto) rigetto del ricorso. Ricorso definito ex art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
1.11 sig. V Lt4 ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 30/12/2021 del Tribunale di Roma che ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del 17/11/2021 del GIP del medesimo Tribunale che, ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di cui agli artt. 416, comma secondo, 452-octies cod. pen. (capo A), 452-quaterdecies cod. pen. (capo B), 110, 452-bis cod. pen. (capo C), 648-ter.1, cod. pen. (capo G10) e in considerazione delle esigenze special-preventive, ha applicato nei suoi confronti la misura coercitiva personale degli arresti domiciliari.
1.1.Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 416 e 452- quaterdecies cod. pen. Afferma, al riguardo, la piena sovrapponibilità delle condotte contestate a titolo associativo con quelle integranti il delitto di traffico illecito di rifiuti. Sostiene che il reato di cui all'art. 416 cod. pen. viene contestato in quanto gli indagati si sarebbero associati al fine di porre in essere le condotte finalizzate allo smaltimento illegale dei rifiuti;
la violazione dell'art. 452-quaterdecies cod. pen. viene contestata per i medesimi fatti. Le società coinvolte, «Moter S.r.l.» ed «Ecoter S.r.l.», hanno svolto, solo ed esclusivamente, l'attività di smaltimento e trattamento dei rifiuti, laddove i reati-fine (artt. 640, 648-bis, 512 e 536 cod. pen.) sono strettamente connessi con l'attività principale, costituita, appunto, dallo smaltimento dei rifiuti. Il reato di truffa di cui all'art. 640 cod. pen. è certamente assorbito in quello di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., gli altri reati non sono a lui attribuibili. Inoltre, il Tribunale del riesame gli attribuisce il ruolo di braccio destro del Borrelli ma non indica gli elementi in base ai quali giunge a questa conclusione. Egli è stato un semplice dipendente delle due società sopra indicate né l'ordinanza spiega sulla base di quali elementi egli dovesse sapere che venivano utilizzate per lo smaltimento illegale dei rifiuti.
1.2.Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 452- quaterdecies cod. pen. posto che non ha mai ricevuto e/o goduto di vantaggi economici connessi alla contestata gestione illecita dei rifiuti. Egli non aveva accesso ai conti delle due società e non è risultato percettore di alcuna somma di denaro e/o altra utilità da parte delle predette società e/o altri soggetti coinvolti nell'indagine.
1.3.Con il terzo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 274, 275 e 284 cod. proc. pen. non essendo ravvisabili, in primo luogo, nei suoi confronti i gravi indizi
lette le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA, che ha chiesto) rigetto del ricorso. Ricorso definito ex art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
1.11 sig. V Lt4 ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 30/12/2021 del Tribunale di Roma che ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del 17/11/2021 del GIP del medesimo Tribunale che, ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di cui agli artt. 416, comma secondo, 452-octies cod. pen. (capo A), 452-quaterdecies cod. pen. (capo B), 110, 452-bis cod. pen. (capo C), 648-ter.1, cod. pen. (capo G10) e in considerazione delle esigenze special-preventive, ha applicato nei suoi confronti la misura coercitiva personale degli arresti domiciliari.
1.1.Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 416 e 452- quaterdecies cod. pen. Afferma, al riguardo, la piena sovrapponibilità delle condotte contestate a titolo associativo con quelle integranti il delitto di traffico illecito di rifiuti. Sostiene che il reato di cui all'art. 416 cod. pen. viene contestato in quanto gli indagati si sarebbero associati al fine di porre in essere le condotte finalizzate allo smaltimento illegale dei rifiuti;
la violazione dell'art. 452-quaterdecies cod. pen. viene contestata per i medesimi fatti. Le società coinvolte, «Moter S.r.l.» ed «Ecoter S.r.l.», hanno svolto, solo ed esclusivamente, l'attività di smaltimento e trattamento dei rifiuti, laddove i reati-fine (artt. 640, 648-bis, 512 e 536 cod. pen.) sono strettamente connessi con l'attività principale, costituita, appunto, dallo smaltimento dei rifiuti. Il reato di truffa di cui all'art. 640 cod. pen. è certamente assorbito in quello di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., gli altri reati non sono a lui attribuibili. Inoltre, il Tribunale del riesame gli attribuisce il ruolo di braccio destro del Borrelli ma non indica gli elementi in base ai quali giunge a questa conclusione. Egli è stato un semplice dipendente delle due società sopra indicate né l'ordinanza spiega sulla base di quali elementi egli dovesse sapere che venivano utilizzate per lo smaltimento illegale dei rifiuti.
1.2.Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 452- quaterdecies cod. pen. posto che non ha mai ricevuto e/o goduto di vantaggi economici connessi alla contestata gestione illecita dei rifiuti. Egli non aveva accesso ai conti delle due società e non è risultato percettore di alcuna somma di denaro e/o altra utilità da parte delle predette società e/o altri soggetti coinvolti nell'indagine.
1.3.Con il terzo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 274, 275 e 284 cod. proc. pen. non essendo ravvisabili, in primo luogo, nei suoi confronti i gravi indizi
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