Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2023, n. 872

CASS
Sentenza
14 dicembre 2023
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14 dicembre 2023

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L'omessa statuizione, nel decreto penale di condanna, dell'ordine di demolizione costituisce un "error in iudicando", emendabile solo attraverso l'impugnazione della decisione, sicché, ove risultino decorsi i termini entro cui può essere proposto, dalla parte interessata, il ricorso per cassazione, non può disporre tale ordine il giudice che ha emesso il decreto penale con la procedura di correzione di errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen., in quanto non ne ricorrono i presupposti, né può procedere in tal senso il giudice dell'esecuzione, esulando l'emissione di tale ordine dalle "altre competenze" tassativamente indicate dall'art. 676 cod. proc. pen.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2023, n. 872
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 872
Data del deposito : 14 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

D 00872-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE с А TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. 1384 s Luca Ramacci sez. CC- 14/12/2023 Aldo Aceto R.G.N. 31736/2023 Alessio Scarcella Stefano Corbetta Giuseppe Noviello - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI RO nato a [...] il [...]; CI IA RO nata a [...] il [...]; avverso la ordinanza del 25/07/2023 del tribunale di Sassari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Pasquale Serrao D'Aquino che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 25 luglio 2023, il tribunale di Sassari disponeva su richiesta del P.M. del medesimo tribunale l'integrazione del decreto penale n. 945/2022, emesso nei confronti di CI RO e CI IA RO, in relazione ai reati di cui agli artt. 44 lett. c) del DPR 380/01 (capo a) e 181 del Digs. 42/04 (capo b), mediante inserimento dell'ordine di demolizione delle opere illecite di cui al capo a), ex art. 31 del DPR 380/01. 2. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso CI RO e CI IA RO mediante il proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione. e 3. Deducono con il primo il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per intervenuta modifica di un provvedimento quale il decreto penale di condanna citato, ormai divenuto irrevocabile e quindi non modificabile. Con violazione dell'art. 173 cod. proc. pen. a fronte dell'intervenuta scadenza dei termini per l'impugnazione del decreto.

4. Con il secondo motivo deducono la violazione dell'art. 111 Cost. per mancanza di motivazione a supporto della disposta integrazione, tale da rendere incomprensibile la funzione esercitata, se quale giudice del merito o dell'esecuzione, e da non lasciare neppure comprendere se sia intervenuto per la correzione di un errore materiale. In realtà non sussistente per la difesa, nel caso di specie. Inoltre in assenza di rimessione in termini degli attuali ricorrenti, gli stessi non sarebbero stati posti nella condizione di impugnare il provvedimento nel merito.

5. Con il terzo motivo deducono il vizio di motivazione, e aggiungono che ove avesse operato come giudice dell'esecuzione l'Autorità procedente non avrebbe potuto modificare l'atto irrevocabile, ove avesse operato come giudice del merito sarebbero ormai decorso i termini per l'impugnazione sancendo l'irrevocabilità dell'atto modificato, né ricorrerebbe il caso della correzione di un errore materiale, ed inoltre la sanzione così comminata della demolizione integrerebbe un duplicato avendo la P.A. già

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