Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/10/2012, n. 17842
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Non incorre in eccesso di potere giurisdizionale, sindacabile dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, la decisione del Consiglio di Stato la quale, in sede di giudizio di ottemperanza, dichiari inefficace il contratto la cui aggiudicazione sia stata annullata dal giudicato da ottemperare, atteso che in nessun caso la P.A. potrebbe essa stessa dichiarare inefficace il contratto, tale misura essendo rimessa al giudice amministrativo, mentre l'attinenza della declaratoria di inefficacia alla competenza del giudice della cognizione o del giudice dell'ottemperanza implica un'interpretazione delle norme processuali, che non eccede il potere assegnato al giudice dell'ottemperanza.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P R - Primo Presidente f.f. -
Dott. L M G - Presidente Sez. -
Dott. M M - Consigliere -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. M L - rel. Consigliere -
Dott. I A - Consigliere -
Dott. N V - Consigliere -
Dott. P S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1739-2012 proposto da:
CONSORZIO CONNECTING PEOPLE soc. coop. ONLUS, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BERTOLONI 35, presso lo studio dell'avvocato B V, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P A, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, P D F, in persona del Prefetto pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
CROCE R ITALIANA, in persona del legale rappresentante pro- tempore, CROCE R ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI FOGGIA, in persona del Direttore Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTÀ 20, presso lo studio dell'avvocato LIOI MICHELE, che le rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
MELE STEFANIA, NUNZIATA FABIO, LA GATTA LEONARDO, FISCARELLI ANTONIO, SQUITIERI ADELE, CHINNI GIUSEPPE, CHECCHIA VINCENZA, MOSCANO GERARDO, FABBIANI GERARDA MARIA, VIOLA MARCO ANTONIO, FABBIANI PONZIANA, TENACE ANGELA, PADOVANI GIUSEPPE, LA SALA ANGELO PIO, SANTAGELO ANTONIO ;
- intimati -
avverso la sentenza n. 6638/2011 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 19/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2012 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE;
uditi gli avvocati Federico CAPPELLA per delega dell'avvocato Vittorio Biagetti, Michele LIOI, Pio Giovanni MARRONE dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l'inammissibilità o comunque rigetto del ricorso principale, inammissibilità o comunque assorbito il ricorso incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 20.11.2009 il Prefetto UTG di Foggia ebbe ad aggiudicare alla Coop Onlus Connecting People l'appalto per la gestione del Centro di accoglienza per immigrati di Borgo Mezzanone e seguì la stipula del contratto ma il TAR Puglia-Bari, adito dalla Croce Rossa Italiana, seconda classificata, con sentenza 3425 del 2010 annullò l'aggiudicazione per anomalia dell'offerta di Connecting People ma nulla statuì sulla efficacia del contratto.
La decisione del TAR venne confermata dal Consiglio di Stato con sentenza 2492 del 2011. Croce Rossa Italiana-C.P. di Foggia pertanto, hanno adito il TAR con domanda di ottemperanza diretta ad ottenere la esecuzione del giudicato demolitorio con la prescrizione della cessazione, per sopravvenuta inefficacia, della aggiudicazione a Connecting People e con la nuova aggiudicazione e la nuova stipula contrattuale a beneficio della parte istante CRI-C.P. di Foggia.
Il TAR, costituitisi Consorzio e Ministero-Prefetto UTG di Foggia, con sentenza 822 del 2011, ha respinto la domanda di ottemperanza sul rilievo della impossibilità di allargare, in quella sede, con domanda nuova di inefficacia del contratto e di aggiudicazione, il thema decidendi proposto e risolto in sede di cognizione. Croce Rossa Italiana-C.P. di Foggia hanno quindi proposto appello, resistito dalla Amministrazione dell'Interno e dalla cooperativa Connecting People.
Il Consiglio di Stato con sentenza 19.12.2011 ha accolto l'appello, riformato la sentenza e pertanto dichiarato inefficace il contratto tra Prefetto UTG e Connecting People, accolto la domanda di Croce Rossa di aggiudicazione definitiva e di subentro nel contratto, ordinato la stipula entro trenta giorni del contratto con la stessa scadenza ed a contenuti invariati nonché previa verifica della insussistenza di impedimenti a detta stipula.
Nella motivazione il Consiglio di Stato ha osservato:
- che la domanda diretta alla aggiudicazione ed alla stipula del contratto, già formulata nel primo ricorso per ottemperanza, doveva qualificarsi come domanda di risarcimento in forma specifica ex art.124 c.p.a. certamente proponibile in sede di ottemperanza ai sensi
dell'art. 112 c.p.a., comma 4;
- che tale domanda in sede di ottemperanza doveva ritenersi ammissibile nonostante nulla fosse stato precisato in sede di cognizione posto che essa era diretta a definire una delle possibili modalità di attuazione del giudicato, che da tanto nasceva il problema di valutare la adottabilità della dichiarazione di inefficacia del contratto (sopravvissuto all'annullamento della aggiudicazione) nel quadro dei poteri conferiti dagli artt. 121 e 122 c.p.a. che rimettevano la scelta conservativa o quella demolitoria
alla valutazione discrezionale del G.A.;
- che essendo la fattispecie regolata dalla nuova