Cass. civ., sez. II, sentenza 07/05/1971, n. 1297

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In tema di riduzione delle Disposizioni testamentarie a favore dei legatari, l'erede deve provare rigorosamente sia la consistenza dell'asse, sia la conseguente lesione dei suoi diritti di legittimariò tale prova, per la quale non ricorrono limitazioni, ben puo essere ravvisata dal giudice di merito in presunzioni semplici, purche gravi, precise e concordanti.*

Non e ipotizzabile un'applicazione analogica dell'art 2034 cod civ, che nega la ripetibilita di quanto sia stato gia prestato in esecuzione di obbligazioni naturali, qualora il testatore ,dichiarandolo espressamente, ai sensi dell'art 659 cod civ, abbia inteso soddisfare un'obbligazione naturale disponendo un legato in favore del creditore, non solo per il carattere eccezionale e limitato della norma, ma anche per la non somiglianza dei casi.*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 07/05/1971, n. 1297
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1297
Data del deposito : 7 maggio 1971

Testo completo

Non e ipotizzabile un'applicazione analogica dell'art 2034 cod civ, che nega la ripetibilita di quanto sia stato gia prestato in esecuzione di obbligazioni naturali, qualora il testatore ,dichiarandolo espressamente, ai sensi dell'art 659 cod civ, abbia inteso soddisfare un'obbligazione naturale disponendo un legato in favore del creditore, non solo per il carattere eccezionale e limitato della norma, ma anche per la non somiglianza dei casi.*