Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/03/2023, n. 07006

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/03/2023, n. 07006
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07006
Data del deposito : 9 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 38703/2019 R.G. proposto da: CAPORAL FEDERICO, elettivamente domiciliato in

ROMA VIALE DELLE MILIZIE

76, presso lo studio dell’avvocato I FA (NFSFNC69A54H501T) rappresentato e difeso dall'avvocato C A (CSSLRT43B15L483E) -ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso lo studio dell’avvocato AVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 24340/2019 depositata il 30/09/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023 dal Consigliere M B. Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1.Con sentenza in data 17 giugno 2014, n.261, la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia dichiarava legittimi gli avvisi di liquidazione dell'imposta diregistro in misura ordinaria notificati dalla Agenzia delle Entrate a F C a seguito del disconoscimento del diritto alle agevolazioni fiscali previste dalla legge 6 agosto 1954, n.604, delle quali il contribuente si era avvalso al momento della registrazione di due contratti di acquisto di appezzamenti di terreno. In particolare la commissione evidenziava che "quando, come nel caso di specie, sia stata resa nell'atto notarile esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla legge 604/54 e non sia stato prodotto né il certificato provvisorio previsto dal primo comma dell'art. 4 né quello definitivo previsto dall'art.3, sono dovute le normali imposte ipotecarie e catastali";
aggiungeva che i certificati definitivi erano stati non solo prodotti il 31 agosto 2012 ma anche richiesti (il 4 maggio 2011) successivamente alla scadenza del termine decadenziale previsto dall'art.

4. Il contribuente ricorreva per la cassazione della suddetta sentenza dolendosi, in relazione all'art. 360, comma 1, nn.3 e 5, c.p.c., della falsa applicazione degli artt.4 e 5, L. 6 agosto 1954, n.604 e successive modifiche, nonché dell'omesso esame di un fatto controverso e decisivo ai fini dell'esito del processo, per non avere la commissionetenuto conto della circostanza, dedotta da esso ricorrente fino dal primo grado di giudizio e asseritamente comprovata dagli atti, per cui la domanda per l'ottenimento dei certificati definitivi era stata in realtà presentata una prima volta l'8 giugno 2007,pienamente in termini, e ripresentata il 4 maggio 2011 solo a fini sollecitatori di fronte all'inerzia dell'amministrazione. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso. La Corte, con sentenza n. 24340/19, respingeva il ricorso del contribuente alla luce del principio di cui all'art.5L. 604/1954, modificato dall'art. 35 L . 26 maggio 1965 n. 590, secondo il quale "quando sia stata resa nell'atto esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge e non sia stato prodotto né il certificato provvisorio previsto dal primo comma dell'articolo 4, né quello definitivo previsto dall'articolo 3, sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, ma non è precluso il diritto al rimborso se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti, permutanti o enfiteuti presentino apposita domanda all'ufficio del registro competente per territorio, corredato dal certificato dell'ispettorato provinciale agrario di cui al secondo comma dell'articolo 4". Avverso la sentenza della Suprema Corte ha proposto ricorso per revocazione il contribuente svolgendo un unico motivo, illustrato nelle memorie difensive. L’Agenzia delleEntrate si è costituit a con controricorso. Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per revocazione.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

2.Con un unico motivo di ricorso si denuncia , ai sensi dell’art. 395, n . 4, c.p.c., richiamato dall’art. 391 bis c.p.c.,l’ erronea supposizione da parte della sentenza impugnata dell'inesistenza di un fatto la cui verità sarebbe invece positivamente affermata, laddove la Corte statuisce che il ricorrente non aveva prodotto il certificatoprovvisorio previsto dal primo comma dell’art. 4 della L. 6 agosto 1954, n.604, certificato che, al contrario, il predetto sostiene di aver depositato al momento della registrazione dei due atti di trasferimento immobiliare;
nonché nella parte in cui si afferma che le domande volte ad ottenere i certificati definitivi non eranostato proposte tempestiv amente , atteso che dalla stessa certificazione prodotta dal Comune di San Quirino risulta che i requisiti per la qualifica di coltivatore diretto sussistevano sin dall’epoca di proposizione della
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