Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/2022, n. 39822
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MARCO NUNZIO nato a REGALBUTO il 21/07/1973 avverso l'ordinanza del 21/01/2022 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere M B;lette le conclusioni del PG dott. P M che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata il 24 gennaio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta dispone, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., la correzione della sentenza pronunciata dallo stesso giudice in data 25 maggio 2016 nei confronti di N D M, aggiungendo la sanzione accessoria della revoca di prestazioni assistenziali. Il giudice ha rilevato che, trattandosi di condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., doveva essere applicata la predetta sanzione accessoria, ai sensi dell'art. 2, commi 58 e 60, legge n. 92/2012. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di N D M, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata violazione di legge, risultando applicata pena accessoria introdotta con legge successiva al fatto (commesso tra il 2007 e il 2011), e difetto di motivazione, in quanto il giudice non aveva risposto ai rilievi specifici della difesa.
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