Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/08/2004, n. 16556
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Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, la controversia con la quale un dipendente di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, già comandato in posizione di fuori ruolo presso l'Ufficio del soppresso Garante per la radiodiffusione e l'editoria, impugni il provvedimento dispositivo della cessazione di tale comando e denegatorio del suo diritto all'inquadramento nei ruoli dell'Autorità garante delle comunicazioni, fatto valere ai sensi dell'art. 12, comma 3, della Legge n. 59 del 1997.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente aggiunto -
Dott. O G - Presidente di sezione -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. V M - Consigliere -
Dott. M C F - Consigliere -
Dott. L G - Consigliere -
Dott. G G - Consigliere -
Dott. F R - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F O, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 290, presso lo studio dell'avvocato A C, rappresentato e difeso dall'avvocato C B, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO MINISTRI, AUTORITÀ GARANTE DELLE COMUNICAZIONI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la decisione n. 4710/02 del Consiglio di Stato, depositata il 17/09/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/06/04 dal Consigliere Dott. R FOGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso, giurisdizione dell'a.g.o..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
li TAR del Lazio, con sentenza n. 7720 del 2001 respingeva i ricorsi con i quali Onorato Fusco aveva impugnato, rispettivamente, il provvedimento che aveva negato il suo diritto all'inquadramento presso l'Autorità garante delle comunicazioni nonché il provvedimento col quale era stata disposta la sua cessazione dalla posizione di fuori ruolo presso l'Ufficio del soppresso Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
Proposto appello da parte del Fusco, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4710/2002 dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sostenendo la giurisdizione del giudice ordinario.
Tale conclusioni - secondo il Consiglio di Stato - era confermata dal fatto che, pur in presenza di una disposizione analoga che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo i provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (art. 33 della legge n. 287 del 1990) il legislatore ha ritenuto necessario indicare espressamente che, in deroga alla devoluzione al Giudice ordinano dei rapporti di pubblico impiego, restano disciplinati dai rispettivi ordinamenti (e, quindi, assoggettati alla giurisdizione del Giudice amministrativo, i rapporti di impiego del personale degli enti che svolgono la loro attività nelle materie di cui alla legge n. 287/90. Avverso detta sentenza il Fusco ha proposto ricorso per Cassazione nei confronti dell'Autorità Garante delle comunicazioni, della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle comunicazioni, per motivi di giurisdizione, depositando, in prossimità dell'udienza di discussione, memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.. Resistono gli intimati con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sostiene il ricorrente che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo sulla base dell'art. 1, c. 26 della legge 31.7.1997, n. 249 secondo cui i ricorsi avverso i
provvedimenti dell'Autorità intimata - compresi quelli concernenti il rigetto della domanda di inquadramento nel ruolo organico - rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il motivo non è fondato.
Va premesso che il ricorrente - già collocato in posizione di fuori ruolo presso il Garante per la radiodiffusione e l'editoria - aveva chiesto in primo grado di essere inquadrato nei ruoli dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in base all'art. 12, c. 3 della legge n. 59 del 1997 ai sensi del quale, "il personale della