Cass. civ., sez. I, sentenza 04/09/2009, n. 19209

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È inammissibile il ricorso per cassazione proposto sulla base di una procura alle liti conferita dal procuratore di una società dichiarata fallita successivamente al rilascio della procura in favore del rappresentante, ma anteriormente al conferimento della procura alle liti, in quanto, ai sensi dell'art. 78 della legge fall., il sopravvenuto fallimento determina l'automatico scioglimento dei rapporti di mandato.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 04/09/2009, n. 19209
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19209
Data del deposito : 4 settembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - rel. Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HE ASTRID, ENGLISH & ITALIAN CLASSIC CARS CO., in persona del titolare TI PA PI, CLASSIC CARS CO. INTERNATIONAL s.r.l., in persona del procuratore generale TI PA PI, elettivamente domiciliati in Roma, piazza Cavour 17, presso l'avv. TERRA Massimo che li rappresenta e difende unitamente all'avv. FANTINI Umberto del foro di Milano, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
FALLIMENTO CLASSIC CARS CO. S.a.s. di PI LA NE e di TI PA IE MAURO in proprio, in persona del curatore dott. D'AMARA Salvatore, elettivamente domiciliato in Roma, via Nazionale 204, presso l'avv. BOZZA Alessandro, rappresentato e difeso dall'avv. IANDOLO Francesco del foro di Milano, giusta delega in atti;

- controricorrente -

MOVIMENTO PER LA GIUSTIZIA ROBIN HOOD O.N.L.U.S. in persona del Presidente TI PA PI;

- intimato -

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA, in persona del Procuratore pro tempore PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO, in persona del Procuratore pro tempore;

- intimati -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1936/04 del 2 luglio 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/6/09 dal Relatore Cons. Dott. PANZANI Luciano;

udito l'avv. Terra per i ricorrenti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
US OB e ID HE chiedevano con ricorso 23.10.93 ai sensi della L. Fall., artt. 101 e 103, la sospensione della vendita e la restituzione di sei autovetture inventariate nel fallimento della Classic Cars s.a.s. di PI LA NE e di quest'ultimo in proprio quale socio accomandatario, dichiarato dal Tribunale di Milano con sentenza 1.12.1992. Nel procedimento intervenivano volontariamente la Classic Cars Co. International s.r.l., in persona del legale rappresentante TI PA TO, e la ditta individuale English and Italian Classic Cars Co., in persona del titolare PI LA TI, chiedendo che, quali custodi delle autovetture allorché esse erano state inventariate dal Fallimento presso le loro rispettive sedi di Corso S. Gottardo 21 e via G.B. Vico 14, in Milano, venissero reintegrate nel loro possesso.
Alla prima udienza di comparizione PI LA TI ricusò il G.D. dott. FA con conseguente sospensione del processo. Il giudizio venne poi riassunto dalla HE con ricorso notificato alle altre parti ad eccezione del IA. All'udienza di prosecuzione il LA invitò il giudice ad astenersi, ma questi fissò udienza di precisazione delle conclusioni e, successivamente, l'udienza collegiale di discussione, che venne rinviata perché un giudice chiese di potersi astenere. Alla successiva udienza l'intero Collegio venne ricusato. Dichiarata inammissibile la ricusazione, la causa venne riassunta dalla HE e dagli intervenuti e, dopo la reiezione delle richieste cautelari dagli stessi presentate, verme assunta in decisione.
Il Tribunale con sentenza 30.10.2000 dichiarò estinto il giudizio nei confronti del IA per mancata riassunzione nei suoi confronti. Dichiarò ammissibile l'intervento dei terzi, respingendo eccezione in tal senso sollevata dal Fallimento. Respinse le domande sia della HE che degli intervenuti ritenendole prive di ogni supporto probatorio perché le parti non avevano provveduto a depositare i loro fascicoli di parte. Proposero appello con unico atto di citazione la HE, la Classic Cars Co. International s.r.l., la English and Italian Classic Cars Co. di NE P. LA e il Movimento per la Giustizia OB OO (O.N.L.U.S.), in persona del Presidente P. LA NE.
Costituitosi il Fallimento, all'udienza di discussione del 16.10.2002 la causa venne sospesa perché gli appellanti, tranne la HE, avevano ricusato con ricorso depositato il 12.10.2002 il dott. Marcello GUSTAPANE, presidente della sezione cui era assegnata la causa, ed il dott. Adamo CC, consigliere relatore della causa. Con ordinanza 30.10.2002 la prima sezione della Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione nei confronti del dott. US e la rigettava per quanto concerneva il cons. CC. Riassunta la causa su istanza della HE, della Classic Cars Co. International s.r.l., della English and Italian Classic Cars Co. di P. LA NE e del Movimento per la Giustizia OB OO (O.N.L.U.S.),
venne fissata nuova udienza di discussione al 14.1.2004. Rinviata tale udienza al 25.2.2004 a seguito della presentazione di nuova istanza di ricusazione dei medesimi magistrati proposta da HE, da Classic Cars Co. International s.r.l., da English and Italian Classic Cars Co., di P. LA NE e dal Movimento per la Giustizia OB OO (O.N.L.U.S.), con ordinanza 2.2.2004 la 5^ Sezione penale della Corte di appello, cui nelle more era stata attribuita la competenza a pronunciare sulle istanze di ricusazione, dichiarava inammissibile la ricusazione stessa, si che la causa era assunta a decisione.
Con sentenza 2 luglio 2004 la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile l'appello proposto dal Movimento per la Giustizia OB OO (O.N.L.U.S.) e rigettava il gravame degli altri appellanti, condannandoli tutti in solido alle spese in favore del Fallimento.
Osservava la Corte d'appello che la doglianza con cui gli appellanti lamentavano un "intento persecutorio" della curatela nei loro confronti argomentando dal fatto che la domanda di rivendica del IA, tenacemente avversata sino a quando il suo difensore era stato l'avv. Frattini, difensore degli appellanti, era stata successivamente accolta, non era fondata. La circostanza della restituzione della vettura non rispondeva infatti a verità. Era poi infondato il motivo con cui gli appellanti sostenevano che il Tribunale avrebbe dovuto prendere in esame il loro fascicolo processuale ancorché depositato lo stesso giorno dell'udienza di discussione o quantomeno consentire la regolarizzazione del deposito rimettendo la causa sul ruolo. I fascicoli di parte dovevano essere depositati almeno quattro giorni prima dell'udienza ai sensi dell'art. 111 disp. att. c.p.c., ne' poteva disporsi la remissione della causa sul ruolo senza violare il diritto di difesa della controparte.
Non era poi sufficiente il fascicolo d'ufficio, come pure sostenuto dagli appellanti, per pronunciare sulle loro domande e tanto valeva anche per le domande cautelari, che peraltro non risultavano dalle conclusioni riportate nell'epigrafe della sentenza impugnata. La Corte non poteva accogliere l'istanza di sequestro delle autovetture rivendicate dagli appellanti, perché, a prescindere dal fatto che si trattava di domanda nuova, il suo esame era precluso dalla perdurante mancanza dei fascicoli di parte.
Anche il terzo motivo, con cui gli appellanti lamentavano che il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sulla querela di falso concernente la sentenza dichiarativa di fallimento ed il decreto 27.10.93 di rigetto dell'istanza di sospensione della vendita dei beni rivendicati, sollecitando l'intervento del P.M. di Brescia, non era fondato perché tale domanda non era stata riproposta nelle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, la cui esatta trascrizione nella sentenza del Tribunale non risultava contestata. Neppure poteva essere accolta l'istanza che fosse la Corte d'appello a disporre l'ammissione della querela di falso contro la sentenza di fallimento, il verbale di udienza 1.12.1992, il Decreto 27 ottobre 1993, già citato, perché la Corte per mancanza del fascicolo di parte non poteva prendere visione della dichiarazione di querela. La Corte di Cassazione aveva peraltro già ritenuto inammissibile la proposizione della querela nei confronti della sentenza dichiarativa di fallimento definendo il relativo giudizio di opposizione. Neppure era fondato il gravame con cui gli appellanti si dolevano che il Tribunale non avesse disposto la chiamata in causa iussu iudicis dei terzi che si erano resi acquirenti delle autovetture e del magazzino ricambi grazie al consilium fraudis della curatela, aggiudicandosele a valori usurari, trattandosi di potere discrezionale del giudice di merito di primo grado, non censurabile in appello. L'istanza inoltre non poteva essere rinnovata nel giudizio di appello.
Erano poi infondati i motivi con cui ci si doleva dell'omesso esame della temerarietà delle difese della curatela in ordine alla fondatezza della domanda di rivendica, posto che essa era stata respinta per difetto di prova conseguente all'omesso deposito dei fascicoli di parte, e della violazione nel giudizio di primo grado del principio di terzietà del giudice, posto che la doglianza era generica.
Avverso la sentenza ricorrono per cassazione con unico ricorso HE ID, la Classic Cars Co. International s.r.l., la English and Italian Classic Cars Co. di P. LA NE articolando sette motivi. Resiste con controricorso il Fallimento Classic Cars Co. s.a.s. di PI LA NE e NE LA PI in proprio. Il P.M. presso il Tribunale di Brescia e presso il Tribunale di Milano nonché il Movimento per la Giustizia OB OO (O.N.L.U.S.) non hanno svolto attività difensiva. Con istanza depositata in data odierna i ricorrenti hanno chiesto la rifissazione dell'udienza pubblica nel rispetto dei termini di cui all'art. 377 c.p.c., in quanto l'avviso d'udienza non sarebbe stato notificato al domiciliatario avv. Terra al suo attuale indirizzo. MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va in primo luogo esaminata l'istanza di rifissazione dell'udienza pubblica nei termini di cui all'art. 377 c.p.c., comma 2, proposta dai ricorrenti che lamentano che l'avviso d'udienza sia stato notificato dalla cancelleria all'indirizzo dell'avv. Terra, domiciliatario, in Roma, piazza Cavour 17, nonostante lo stesso avvocato avesse da tempo trasferito il suo studio in Roma, in via Guido d'Arezzo 2, come dallo stesso comunicato e risultante dall'Albo dell'Ordine degli Avvocati cassazionisti di Roma.
L'istanza non può trovare accoglimento.
Va premesso che l'avviso d'udienza ex art. 377 c.p.c., comma 2, è stato

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