Cass. civ., SS.UU., ordinanza 24/06/2022, n. 20460

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 24/06/2022, n. 20460
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20460
Data del deposito : 24 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Hapronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso n. 24103 - 2021 per regolamento di giurisdizione propostoda COMUNE DI UDINE in persona del sindaco p.t. rappr . e dif. dagli avv. G M giangiacomo.martinuzzi@avvocatipordenone.it , C M claudia.micelli@avvocatiudine .it , N P R.G.N. Ad.21.6.2022 S.U.Oggetto: ricorsoper regolamento di giurisdizione -questioni ricorson.24103/2021 - sez. S.U. a d. 2 1.6. 202 2 pagina 2 di 9 niccolopaoletti@ordineavvocati.roma.irg,con elez. dom. presso lo studio del terzoin Roma, via B. Tortolini n.34 come da procura speciale in calce all’atto -ricorrente-

contro

SOCIETÀ UDINESE CALCIO s.p.a. , in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. L D P luca.depauli@avvocatiudine.it e dall’avv. And rea Franchin andreafranchin@pec.ordineavvocatitreviso.it e dall’avv. L Mo@ordineavvocatiroma.org, con elez. dom. presso il terzo nellostudio di Roma, via Eustachio Manfredi n.5 come da procura in calce all’atto -controricorrente- lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale dott. ssa L D R , che ha concluso per la dichiarazionedella giurisdizione del giudice ordinario ;
lettele memorie delle parti ;
uditala relazione della causa svolta nell a camera di consiglio del 2 1.6.2022 dalconsigliere relatore dott. M F;

FATTIDI CAUSA

1. COMUNE DI UDINE ha proposto regolamento preventivo di giurisdizionenel procedimento a R.G. n. 1182 del 2021 promosso avanti al Tribunaledi Udine da SOCIETÀ UDINESE CALCIO s.p.a., che vi ha convenuto l’ente pubblico ora ricorrente chiedendone, previo acce rtamento di inadempienza contrattuale , la condanna al realizzo di tutte le opere necessarieall’ottenimento del certificato di prevenzione incendi dello sta d io Friuli indicate e quantificate come a carico del Comune ... dal CTU nella consulenzatecnica ... per ATP ;

2. nell ’atto di citazione l’attrice esponeva che: a) la società calcistica e il Comune concludevano nel 2013 il contratto di trasferimento del diritto di ricorson.24103/2021 - sez. S.U. a d. 2 1.6. 202 2 pagina 3 di 9 superficiecomprensivo della proprietà superficiaria sull’area dello sta dio, in vista della esecuzione dei lavori della nuova strutt ura secondo il progetto preliminareprodotto dalla società nel corso d i gara;
b) l’art.6 comma 8 contr. garantiva “ la conformità degli impianti ... alla normativa in materia di sicurezzavigente al momento dell a loro realizzazione o della loro modifica, fattaeccezione per gli impianti in corso di adeguamento sulla base dell'opera 5151/A al fine dell'ottenimento del certificato di prevenzione incendi e dell'agibilità della commissione provinciale di vigilanza s ui locali di pubblico spettacolo,ad esclusiva cura e spese del C omune ” il quale assumeva altresì l'impegno a realizzare “ anche dopo la stipula del contratto gli interventi necessari ed utili all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi e dell'agibilità della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolonei limiti delle somme disponibili nel quadro economico dell'opera incorso di completamento numero 5151 /A” ;
c) adempiute tempestivamente le proprie obbligazioni , c on ultimazione dei lavori e collaudo nel 2016 ed approvazione del c.d.a. della società, questa non era però in grado di completarel’iter in tema di sicurezza antincendio , non potendo presentare la SCIA per l’i ntero sta d io , secondo l’art.4 d.P.R. n.151 del 2011, dovendo essereeseguite altre opere e conseguire altre certificazioni oltre a quelle rese disponibilidal Comune dopo la fine lavori ;
d) in realtà il Comune non aveva utilizzato tutte le somme disponibili nel quadro e c onomico del contratto , mentre la società aveva avviato la progettazione esecutiva delle opere di adeguamento(tribuna ovest), suddividendole i due lotti, il primo completato e chiuso con agibilità nel 2018 , il secondo implicante un intervento del Comune,con un confronto tra le parti - quanto al primo lotto e nonostante il contrario a vviso della perizia in ATP – che si concludeva con sentenza di rigetto delle domande d ella società, cui seguiva appello;
e) la società segnalavaa luglio 2019 le carenze delle op ere, chiedendone la realizzazione urgente con intervento riassunto in preventivo quantificato anche per anticipazione e salvo rimborso , introducendo il procedimento ex artt.696 - 696bis c.p.c. il quale a sua volta si concludeva spiegando che per aree escluse dal progetto di intervento della società Udinese, cioè talune del ricorson.24103/2021 - sez. S.U. a d. 2 1.6. 202 2 pagina 4 di 9 progettoesecutivo dell’opera 5151/A , non si potevano intendere quelle non conformi alle norme secondo destinazione d ‘uso, con conformità degli impiantioggetto di garanzia del Comune nel contratto di trasferimento della superficie ed analoghe conseguenze dovevano darsi per aree interdette all’utilizzocirca l’impatto delle norme di sicurezza , secondo il principio per cui l’agibilitàdi prevenzio ne incendi di un’intera opera non poteva raggiungersi senzaadeguamenti su parti significative del fabbricato;
f) l’ ATP concludeva , anche quantificando i costi pro quota delle opere di adeguamento, così rilevando che la differenza tra progetto definitivo e progetto esecutivo era all’origine del difetto attuale delle condizioni di coerenza con la normativa antincendi,per la rispettiva agibilità ad attività di pubblico spettacolo , senza chefosse sufficiente il collaudo tecnico amministrativo ;
g) la domanda finale della Udinese faceva pertanto leva sul fatto che il quadro economico dell’opera5151/A – illegittimamente modificato dal Comune , nel tetto, dopo la stipula del contratto - prevedeva sin dall’origine l'ammontare di danaro pubblico stan ziato dal Comune di Udine per raggiungere la doppia finalità dell'adeguamento degli impianti e della realizzazione degli interventi per ottenereil certificato di prevenzione incendi e agibilità, obiettivi previst i in contratto,per cui il danaro sarebbe dovuto essere integralmente utilizzato atale scopo, tenuto conto che lo S tadio Friuli era o pera di interesse pubblico giàfacente parte del patrimonio del C omune e che il diritto di superficie sullo stessocomplesso era stato concesso alla Udinese C alcio con la salvaguardia della migliore valorizzazione del complesso sportivo in vista della ristrutturazionedello stadio e della gestione dello stesso , con retrocessione dell’immobile all’ente – salvo rinnovo – alla scadenza della concessione e finaleestinzione della superficie ;
h) la mutevolezza del quadro economico contrattuale, a sua volta, derivava dalla mobilità dei suoi fattori di costo - dipendentida effetti di gara al ribasso e varianti - ma senza impedimento adinserire nuove lavorazioni necessarie, essendo sovrasta n te su ogni rigidità l’impegno comunale a provvedere ad adeguamento e messa a norma , appunto chiedendo la società la destinazione delle somme alle opere così finalizzate;
ricorson.24103/2021 - sez. S.U. a d. 2 1.6. 202 2 pagina 5 di 9 3. nel ricorso il Comune di Udine contesta la violazione dell’art.4 r.d. 20 marzo 1865, n. 2248 All.E trattandosi di un inammissibile “ facere provvedimentale specifico ” cui si chiede venga condannato l’Ente e così deduce:a) il mancato rilascio delle certificaz ioni preventive circa incendi ed eserciziodel pubblico spettacolo è stato causato da interferenze da parte dei lavorieseguiti dalla Udinese, posto che con la prima esecuzione di progetto erapervenuto il collaudo;
b) il Comune aveva garantito la conformità de gli impiantial momento della stipula, salvi gli adeguamenti sulla base dell’opera 5151/A, ma senza alcun allargamento dell’impegno contrattuale oltre tale perimetro, definito altresì dal quadro economico e come riconosciuto dallo stesso Trib. Udine con s e ntenza 1.2.2021 resa nel diverso giudizio a R.G.1671/2018;
c) la citata pronuncia, benché appellata da Udinese, stabiliva infatti che l’ottenimento dei certificati sarebbe giunto se solo la società non avesse proceduto alle modifiche, con ciò escludendo l’inadempimento del Comune ;
d) la seconda controversia evidenzia una carenza assoluta di giurisdizione, posto che in essa Udinese chiede che il Comunesia condannato ad opere da eseguirsi non in proprio bensì mediante ricorso ad imprese esterne , cioè un nuovo lavoro pubblico, con tanto di provvedimentidi gara d’appalto, scelta del professionista e approvazione di progettospecifico , dunque per fasi ed atti propriamente provvedimentali e ben oltre l’impegno contrattuale dell’ente, già esau rito e collaudato;
e) la carenzadi giurisdizione, trattandosi di domanda volta a realizzare interventi nondovuti, su un bene divenuto privato , deriva dunque da una pretesa ad unfacere specifico indispensabilmente collegato ad attività amministrativa , conciò violando tanto la giurisdizione del giudice civile adito, quanto la sfera d’azioneriservata alla P.A. ;
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