Cass. pen., sez. III, sentenza 21/12/2022, n. 48389

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/12/2022, n. 48389
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48389
Data del deposito : 21 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA su: icorso proposto da S S, nato ad Andria il 7/1/1962 a\ verso la sentenza de! 13/10/2020 del Tribunale di Bologna vist g:! atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23, ccTrie 3„ D.L. n. 137 del 2020;
IJC:ita la re azione svcdta dal Consigliere G L;
le•Ae le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generate L C, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità ricorso. 4_

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 13 ottobre 2020 il Tribunale di Bologna, a seguito di giudiz:o abbreviato, ha assolto perché il fatto non costituisce reato S S da: reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (contestatogli per avere, qua:e amministratore deka Experienz S.r.l. e a fine di evasione, omesso di presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto reative &Vanno 2016, pur essendovi obbligato, con una evasione Ires di euro 69.266,72;
in Bologna, il 29 gennaio 2018). Nall'addivenire a tale esito assolutorio il Tribunale ha evidenziato l'assenza di chiar-azza In ordine all'effettivo ammontare del reddito sottratto alla imposizione, non collimando dati acquisiti dalla polizia giudiziaria con quelli noti all'imputato alVeooca aei fatti, affermando che ciò poteva aver inciso sull'elemento soggettivo derriputato medesimo, non potendosi escludere, alla luce di detta discrasia, che l'imputato non avesse effettiva coscienza del fatto che le risultanze contabili imponevano Ci procedere alla presentazione delle dichiarazioni omesse, ritenendo di conseguenza mancante la prova certa dell'elemento soggettivo del reato contestato.

2. Avverso tale sentenza l'imputato, interessato a conseguire una formula assolutoria più favorevole, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre m otyi.

2.1. Con I primo motivo ha denunciato la mancanza di motivazione nella parte re;ativa alla sussistenza degli elementi oggettivi del reato, risultando del tutto mancante l'indagine in ordine alla sussistenza dei presupposti dell'obbligo dichiarativo omesso, derivante dall'esistenza di una obbligazione di imposta di ammontare superiore a 50.000,00 euro, essendo stata trascurata la verifica delle pl.r. me questioni attinenti alla effettiva esistenza degli elementi di fatto del reato contestato, cosi precludendo all'imputato di ottenere una diversa e più favorevole formula assolutoria.

2.2. In secondo luogo, ha denunciato l'inosservanza e l'erronea applicazione ci: 'art. 5 del d.lgs. 74/2000, dell'art. 39, comma 2, lett. d), d.lgs. 600/1973 e dei artt. 36 e 101 del d.P.R. 917/1986, a causa della erronea determinazione del reddito imponibile e della conseguente affermazione della sussistenza dell'obbligo dich:arativo omesso, in quanto fondata sulla impropria considerazione cieH'esistenza di una plusvaienza immobiliare di 255.427,36 euro indicata nel raogor-co cella Guardia di Finanza, che il Tribunale aveva recepito acriticamente, omettendo :l necessario accertamento dell'imponibile e dell'imposta evasa, costituente un e emento cost:tutivo del fatto di reato contestato.Una corretta considerazione delle operazioni immobiliari compiute dalla società ne avrebbe escluso la qualificabilità come plusvalenze e il loro, conseguente, concorso alla determinazione dell'imponibile. Ha aggiunto di aver assunto la qualità di socio e amministratore solo dopo la cessione dei beni il cui corrispettivo era stato considerato come plusvalenza, che non conosceva e non era quindi in grado dichiarare.

2.3. Con il terzo motivo ha lamentato l'erronea applicazione dell'art. 192, gomma 2, cod. proc. pen., a causa dell'utilizzo di
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