Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/04/2011, n. 8171

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/04/2011, n. 8171
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8171
Data del deposito : 11 aprile 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P M - Presidente -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. D I C - Consigliere -
Dott. C E - Consigliere -
Dott. V A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 16293-2006 proposto da:
PILKINGTON ITALIA SPA (già Soc. ITALIANA VETRO S.I.V. Spa), in persona dell'Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA

5 presso lo studio dell'avvocato B L, rappresentato e difeso dall'avvocato DE M R, giusta delega a margine;



- ricorrente -


contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, A D E, in persona del Direttore pro tempore, A D E DI VASTO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;



- controricorrenti -


avverso la sentenza n. 24/2005 della COMM. TRIB. REG. di L'AQUILA, depositata il 04/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/01/2011 dal Consigliere Dott. A V;

udito per il resistente l'Avvocato ZERMAN PAOLA MARIA, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE

Tommaso che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine il rigetto.
FATTO


1. Con sentenza n. 819/97, la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo rigettava l'appello proposto dall'Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Vasto, e confermava, pertanto, la pronuncia di primo grado n. 80/95, che aveva annullato l'avviso di accertamento notificato alla Società Italiana Vetro SIV s.p.a. (ora Pilkington s.p.a.) in data 22.11.94. La Commissione Tributaria Regionale affermava che: a) ai fini IRPEG, i costi affrontati dalla SIV per l'acquisizione dei servizi pubblicitari e promozionali forniti dalla Efimservizi s.p.a., per L.. 1.819.000.000, erano inerenti all'attività di impresa;
b) che le doglianze prospettate dall'Ufficio in ordine al recupero ILOR, indicato in dichiarazione quale "ILOR richiesta a rimborso" per L. 2.141.191.000, e considerato dall'amministrazione come indeducibile, in assenza di un riscontro legislativo al riguardo, erano inammissibili per la loro genericità.

2. Tale sentenza veniva cassata da questa Corte, con decisione n. 17765/02, con rinvio, anche per le spese processuali, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo.

3. Nel giudizio di rinvio, la Commissione Tributaria Regionale, con sentenza n. 24/05, depositata il 4.4.05, accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Vasto, ritenendo che non fosse ammissibile, nel giudizio de quo, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, richiesta dalla Pilkington Italia s.p.a., e reputando non dimostrata l'inerenza dei costi all'attività di impresa svolta da detta società.


4. Per la cassazione della sentenza n. 24/05 ha proposto ricorso, notificato il 17-22.5.06, la Pilkington Italia s.p.a., articolando due motivi, ai quali la resistente Agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso.
DIRITTO


1. Osserva, in via pregiudiziale, la Corte che il ricorso per cassazione proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze deve essere dichiarato inammissibile.


1.1. Invero, in tutti i casi in cui l'appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale sia stato proposto - come nel caso di specie - soltanto dall'ufficio periferico dell'Agenzia delle Entrate (succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle Finanze, nel corso del giudizio di primo grado) e il contribuente abbia accettato il contradditto-rio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, deve ritenersi verificata, sia pure per implicito, l'estromissione del dante causa Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Ne consegue che l'unico soggetto legittimato a resistere al ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è l'Agenzia delle Entrate;
per cui il ricorso proposto nei confronti del Ministero deve essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione (in tal senso, v. pure Cass. 27452/08, 9004/07, 3557/05).

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi