Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2022, n. 40374
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TO AN MA nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/11/2020 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 24 novembre 2021 dal Giudice monocratico del Tribunale di Catania, che ha confermato la decisione del Giudice di pace di Acireale che aveva condannato AN RI ON per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., commesso il primo agosto 2011 ai danni di RI EP Reitano, costituita parte civile e beneficiaria di una condanna al risarcimento del danno.
2. Avverso la sentenza di cui sopra, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. L'unico motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 511 cod. pen. in quanto era stata utilizzata dal Giudice di appello, quale conforto a quella della persona offesa, una testimonianza che non era stata nuovamente acquisita né ne era stata data lettura quando, dopo il decesso del primo Giudice di pace designato per la celebrazione del processo di primo grado, era stato necessario rinnovare l'istruttoria dibattimentale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato.
1. Secondo quanto è stato possibile ricostruire dall'esame diretto degli atti processuali — possibile in ragione della natura della censura — la testimonianza a cui si riferisce il ricorso è quella della teste GH;
tale teste era inserita nella sola lista della parte civile e non in quella del pubblico ministero, mentre la difesa dell'imputata non aveva presentato alcuna lista testi.