Cass. civ., sez. I, sentenza 18/01/2001, n. 692
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Il D.M. 2.3.1998 emanato dal Ministero delle finanze in attuazione della delega di cui al D.L. 90/90 ed a convalida del precedente D.M. 20.7.1990 annullato, per vizi di procedura, dal tribunale superiore delle acque, e' illegittimo nella parte in cui (art. 7) prevede aumenti di canone dovuti dall'Enel per attraversamenti aerei con elettrodotti senza infissione di pali sui corsi d'acqua demaniali a far data dal 1990, poiche' la facolta' di rinnovazione dell'atto e' limitata all'eliminazione dei vizi che inficiavano l'originario D.M., si' che, se le ragioni dell'annullamento di quest'ultimo attengono al solo procedimento di adozione (nella specie, mancanza del parere del Consiglio di Stato), costituisce indebita utilizzazione di un potere regolamentare interamente consumato la modificazione dei precetti dell'atto di normazione mai attinti da annullamento. Ne consegue che, invocata in sede di giudizio di cassazione l'applicazione del citato D.M. cosi' come riprodotto dal competente ministero, la S.C., in ossequio al disposto dell'art. 5 della legge 2248/1865, deve scrutinarne la legittimita', e, se del caso, procedere alla sua disapplicazione diretta alla stregua della legge vigente.(*) ----- (*) Massima tratta dal CED della Cassazione.
Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 5.3.1993 l'==== conveniva innanzi al Tribunale di
Venezia l'Amministrazione Finanziaria dello Stato chiedendo che
venisse accertata la non applicabilita' della rideterminazione dei
canoni - per attraversamenti aerei, con elettrodotti senza infissione
di pali, sui corsi d'acqua demaniali - quali previsti dall'art. 6
D.M. 20.7.90 delegato dall'art. 12 comma 5^ del D.L. 90/90 conv. in
L. 165/90: sosteneva l'==== che ne' la legge ne' il regolamento
delegato contenevano previsioni di aumento applicabili agli
elettrodotti attraversanti le aree senza palificazioni. La convenuta
A.F., costituitasi, chiedeva la reiezione della domanda. Il Tribunale
di Venezia con sentenza 12.6.95 accoglieva la domanda dell'==== e la
pronunzia era impugnata dal Ministero che riproponeva la sua tesi per
la quale le espressioni generali usate nella legge e nel D.M. di
attuazione ben consentivano di includere nella ipotesi della
"utilizzazione del bene demaniale" anche l'attraversamento aereo
senza infissione di pali. L'adita Corte di Venezia, costituitosi
l'====, con sentenza 29.5.98 rigettava l'appello affermando, in
motivazione:
il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con sentenza 13.4.92
aveva annullato il D.M. 20.7.90 perche' adottato senza previo parere
del CdS e comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
nonche' perche' non denominato "regolamento" come imposto dall'art.
17 L. 400/98;il ricorso per cassazione avverso tale sentenza era
stato rigettato dalle S. U. con sent. 10124/94;annullato il D.M. era
quindi venuta meno la fonte regolatrice della pretesa si' che gli
adeguamenti del canone pretesi con le intimazioni opposte erano non
dovuti.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso
l'Amministrazione con atto contenente unico motivo. Si e' costituita
la s.p.a. ==== con controricorso contenente ricorso incidentale
condizionato. L'Amministrazione ricorrente ha depositato memoria
finale. Entrambi i difensori hanno oralmente illustrato le loro
ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'unico motivo la ricorrente Amministrazione Finanziaria invoca la
violazione dello ius superveniens, costituito dal D.M. 2.3.98 n. 258,
regolamento emanato in attuazione della delega sub. art. 12 comma 5
del D.L. 90/90 ed a convalida del D.M. 20.7.90 annullato dal TSAP: la
Corte di merito avrebbe dovuto fare applicazione di tale nuovo
regolamento, introdotto prima della decisione, e pertanto - sulla
base del suo chiaro disposto - dichiarare dovuti gli aumenti sin dal
1990.
Si oppone la soc. ==== alle ipotesi prospettate nel ricorso
denunciando l'inammissibilita' dell'atto (perche' privo della
narrativa in fatto), la inaccoglibilita' della sua richiesta (essendo
il sopravvenuto D.M. affatto illegittimo, e come tale da
disapplicare) e formulando ricorso incidentale condizionato.
Riuniti i ricorsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., e' da affermare, in
primo luogo, la ammissibilita' del ricorso dell'Amministrazione
Finanziaria sotto il denunziato profilo della carenza espositiva di
cui all'art. 366 n. 3 c.p.c..
E' stato infatti da questa Corte anche di recente affermato che il
requisito della completezza espositiva sussiste anche quando
l'esposizione risulti dalla trascrizione del "fatto" della sentenza
impugnata, le volte in cui da tale trascrizione siano interamente
desumibili gli elementi indispensabili per l'individuazione della
controversia, del suo oggetto, delle ragioni delle parti (Cass.
12384/99).
E poiche' nell'ipotesi in esame la ricorrente A.F. ha ritenuto di
inserire nel corpo del proprio ricorso l'intera copia della sentenza
impugnata - senza che la evidente superfluita' di testo possa
revocare in dubbio il soddisfacimento del requisito minimo - e posto
che dalla parte espositiva dell'impugnata sentenza e' interamente, e
chiaramente, desumibile la storia e l'oggetto della controversia, ne
discende la indubbia ammissibilita' dell'impugnazione.
Ritiene il Collegio - venendo all'esame del motivo del ricorso
principale - che, contrariamente alla opinione espressa dalla
Avvocatura dello Stato, lo jus superveniens, costituito dalle
disposizioni contenute nel D.M.