Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/2019, n. 28550
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PEGORETTI GUIDO nato a TRENTO il 26/02/1970 avverso la sentenza del 13/10/2017 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere P B;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA P, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla pena accessoria;inammissibilità nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata dalla Corte di appello di Trento il 13 ottobre 2017 ed ha confermato quella emessa in primo grado, all'esito di rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città nei confronti di G P, condannato per bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, relativa alla società P.G. s.r.1., di cui era socio ed amministratore unico, dichiarata fallita dal Tribunale di Trento 1'8 aprile 2014. La distrazione sarebbe consistita nell'effettuazione di prelievi personali e di finanziamenti a società terze partecipate dal P, tra cui la Pasi Immobiliare;la bancarotta documentale è contestata come sottrazione di scritture contabili obbligatorie in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. 2. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, che consta di cinque motivi. 2.1. Il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione laddove la Corte di appello aveva ritenuto — contrariamente al Giudice di prime cure — che la somma erogata a favore della società Pasi immobiliare fosse oggetto di distrazione;al contrario, si trattava di un'operazione infragruppo, attuata in esecuzione di un mandato di credito, in virtù del quale la P.G. s.r.l. si era impegnata a fare credito alla Pasi, che il Tribunale civile di Trento aveva ritenuto pienamente legittima, laddove aveva respinto l'opposizione promossa nell'interesse, appunto della Pasi, contro il decreto ingiuntivo che aveva riconosciuto la pretesa restitutoria del credito della P.G. 2.2. La sentenza sarebbe del pari viziata laddove la Corte territoriale, in relazione alla distrazione della somma di euro 227.973,82, aveva escluso la rilevanza probatoria dei partitari. Questi ultimi pur non essendo obbligatori, erano stati utilizzati per contestare le osservazioni della seconda relazione del curatore. 2.3. Il terzo motivo assume essersi concretizzata una violazione di legge nella delibazione circa l'elemento soggettivo della bancarotta distrattiva. A sostegno della sua mozione, il ricorrente richiama Sez. 5 Corvetta del 24 settembre 2012 e pone l'azione giudiziaria nei confronti della Pasi e la circostanza che i pagamenti erano stati effettuati nello svolgimento di attività di impresa. 2.4. Quanto alla bancarotta documentale, nel quarto motivo il ricorrente sostiene che non è stata provata l'impossibilità della ricostruzione del compendio patrimoniale societario e del movimento degli affari. La documentazione fu consegnata al curatore, con il quale fu mantenuto un atteggiamento collaborativo. La Corte sarebbe incorsa in un travisamento della prova perché le scritture su supporto informatico sono pienamente riconosciute sul piano civilistico;il curatore, escusso in sede di indagini difensive il 29 aprile 2015, aveva confermato la regolare tenuta delle scritture contabili fornitegli;il 24 aprile 2014, il consulente contabile della società fallita aveva trasmesso la documentazione concernente i quattro anni anteriori al fallimento al curatore (partitario clienti/fornitori e libro cespiti per gli anni 2010/2011/2012, bilanci societari, calcolo degli ammortamenti del 2011 e 2012, libro I.V.A. del 2011 e libri inventari;nulla era stato consegnato per il 2013 perché non vi era stata attività da registrare e perché il termine di scadenza per la dichiarazione dei redditi 2013 è successivo alla dichiarazione di fallimento). Dopo l'incontro del 21 maggio 2014, il ricorrente aveva provveduto a consegnare anche tutta la documentazione contabile cartacea. A seguito dell'incontro del 20 aprile 2015 per l'inventario dei beni, l'imputato aveva invitato il commercialista R a consegnare al curatore le scritture contabili tenute su supposto magnetico dal 2005 al 2010. 2.5. Il quinto ed ultimo motivo lamenta violazione di legge e illogicità motivazionale in ordine alla prova del dolo generico della bancarotta documenta le. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato e va, pertanto, respinto;tuttavia la sentenza va annullata di ufficio con riferimento alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano. 2. Al primo motivo di ricorso — con cui la parte si duole della "riespansione" del quantum della distrazione argomentato dalla Corte di merito — va premesso che effettivamente il Giudice di prime cure aveva ridimensionato l'entità della distrazione ad euro 552.973,82, reputando legittimi i prelievi dalle casse sociali per euro 325.000, destinati a finanziare la società Pasi immobiliare, siccome effettuati in esecuzione di un accordo negoziale;andando di contrario avviso, la Corte di merito ha escluso detta legittimità, ritenendo che il trasferimento non avesse alcuna giustificazione sotto il profilo imprenditoriale (e segnatamente, quanto all'interesse della fallita), a nulla rilevando la riconosciuta validità del mandato di credito che ne era alla base, che era limitata al versante civilistico. Ebbene, il ricorso appare, in parte qua, inammissibile per carenza di interesse, dal momento che la diversa lettura che la Corte di appello ha fornito della regiudicanda non si è concretamente riverberata in malam partem sulla posizione dell'imputato;quella della Corte di appello, infatti, si è risolta in una mera puntualizzazione, che non ha inciso sulla decisione del Giudice di primo grado, così come confermato anche dalla stessa Corte territoriale che, all'esito delle proprie valutazioni circa la natura distrattiva dell'operazione, ha tuttavia affermato che «ovviamente, in assenza di appello del P.M., la distrazione rimane limitata alla somma considerata tale dal primo Giudice». A sostegno della conclusione cui è giunto il Collegio, va evocata l'esegesi di questa Corte, secondo la quale l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante. (Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172 - 01).
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