Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2022, n. 01083
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da A L nato GEORGIA il 04/03/1990 O L nato GEORGIA il 15/07/1975 Avverso la sentenza del 30/05/2019 della CORTE DI APPELLO DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere M T B;letto/ udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, T E che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Letta memoria, depositata in data 08 ottobre 2021, contenente motivi aggiunti dell'avvocato G M, nell'interesse di O L, che insiste nell'accoglimento del ricorso. Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - n RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale meneghino che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato A L e O L colpevoli dei reati di furto in appartamento, anche in forma tentata, a loro rispettivamente ascritti, e riconosciute le circostanze aggravanti contestate, nonché la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, contesta a entrambi, li aveva condannati, operata la riduzione per la scelta del rito, alle rispettive pene, principali e accessorie, di giustizia. 2. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del rispettivo difensore di fiducia. 3. L O, assistito dall'avvocato G M, svolge tre motivi. 3.1. Con il primo, denuncia violazione di legge processuale dolendosi della omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, conseguentemente eccependo la nullità di tale atto e di tutti i successivi. Il ricorrente aveva eletto domicilio, in sede di interrogatorio di garanzia del 14 febbraio 2018, presso lo studio del proprio difensore avvocato Marchese, dove era stato notificato l'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., in violazione dell'art. 156 cod. proc. pen., giacchè egli era rimasto, dal momento della cattura, sempre in vinculis. 3.2. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione degli artt. 624 bis e 625 cod. pen., nonché degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e correlato vizio della motivazione della sentenza impugnata in punto di affermazione della responsabilità per i furti di cui ai capi A) e B), in presenza di un quadro indiziario incerto e debole a carico del ricorrente, altresì, lamentando il mancato vaglio delle doglianze formulate in sede di appello. 3.3. Il terzo motivo attinge la motivazione della sentenza impugnata con riguardo al trattamento sanzionatorio, dolendosi il ricorrente del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e della eccessiva afflittività della pena irrogata, senza adeguato vaglio delle censure difensive e comunque fornendo una motivazione manifestamente illogica, oltre che non individualizzante. 4. Tre motivi svolge anche il difensore di Levan Archaia, assistito dall'avvocato Andrea Bianchi. 4.1. Anche nell'interesse di Archaia, con il primo motivo, si denuncia violazione di legge processuale per l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, conseguentemente eccependo la nullità di tale atto e di tutti i successivi. La notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen, in costanza di detenzione del ricorrente, è erroneamente avvenuta - in data 20 aprile 2018 - presso il domicilio eletto, ovvero presso lo studio dell'avvocato Gianluca Paglino ( elezione del 13 febbraio 2018, effettuata all'atto della notifica della ordinanza cautelare), sebbene questi fosse stato revocato il 27 marzo 2018. Inconferente la giurisprudenza richiamata, sul tema, dalla Corte di appello, giacchè essa è riferibile all'elezione di domicilio effettuata dal detenuto, laddove, nel caso di specie, il ricorrente effettuò la nomina prima ancora di esse posto in vinculis, ovvero all'atto della notifica della ordinanza cautelare a suo carico emessa dal G.I.P. 4.2. Il secondo motivo denuncia vizio della motivazione, mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in punto di affermazione della responsabilità per tutti i delitti per cui ha subito condanna ( capi A,B,C). 4.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, dolendosi, la Difesa, della mancanza di adeguata argomentazione in ordine alla particolare afflittività della pena, alla cui base sono state posti elementi già integranti il disvalore delle riconosciute circostanze aggravanti, e comunque, ne denuncia contraddittorietà e illogicità. 5. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi, ritenendo infondata l'eccezione processuale, in quanto verificatasi una sanatoria in entrambi i casi, e inammissibili i motivi ulteriori di ricorso, giacché sollecitano rivalutazioni di merito in ordine alla responsabilità e valutazioni discrezionali non arbitrariamente motivate sul trattamento sanzionatorio. 6. Il difensore di O, in replica alle conclusioni del Pubblico Ministero, ha formulato, con memoria depositata in data 8 ottobre 2021, motivi aggiunti attinenti al primo motivo di ricorso, con i quali si richiama il recente approdo delle sezioni Unite "Speranza". Si sostiene, altresì, che la mancata conoscenza del processo, in conseguenza della notifica eseguita presso il difensore domiciliatario, piuttosto che a mani del detenuto, ha impedito la valida costituzione del contraddittorio, in violazione dell'art. 179 cod. proc. pen. ( citando sez. Un. Palumbo), e compromesso la consapevole valutazione delle scelte processuali. Si contesta che la scelta del rito abbreviato abbia prodotto una sanatoria del vizio, tempestivamente denunciato in sede di apertura del dibattimento, e rigettata dal Tribunale. Solo successivamente, l'imputato ha optato per il rito abbreviato, a cui non avrebbe acceduto in caso di accoglimento della eccezione di nullità. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi non sono fondati.
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