Cass. civ., sez. II, sentenza 03/03/2011, n. 5131
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Ai fini dell'identificazione del soggetto beneficiario di una disposizione testamentaria, che non sia individuato nominativamente, occorre richiamarsi non alla situazione in essere all'atto della redazione del testamento, bensì a quella che si sia via via realizzata fino alla morte del testatore in relazione alle sue future esigenze di vita, in modo da verificare se, al momento dell'apertura della successione, la formulazione contenuta nella scheda testamentaria possa consentire l'individuazione del destinatario attraverso il criterio della determinabilità indicato dall'art. 628 cod. civ., essendo possibile che il testatore si riferisca ad una situazione futura dalla cui realizzazione emerga in modo inequivocabile l'individuazione del soggetto beneficiato, anche qualora si tratti, al momento della redazione del testamento, di persona non conosciuta. (Nella specie, la Corte ha cassato la pronuncia di secondo grado che aveva ritenuto nulla per indeterminatezza la scheda che identificava il beneficiario in "chi mi curerà", ritenendo che il giudice di merito fosse tenuto a verificare l'esistenza di una o più persone che si fossero prese cura del "de cuius" dell'epoca di redazione del testamento alla sua morte).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. O M - Presidente -
Dott. M V - rel. Consigliere -
Dott. M E - Consigliere -
Dott. P C A - Consigliere -
Dott. F M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S
sul ricorso 14682/2005 proposto da:
SILVA LIANA RICCARDA SLVLNI44C53G388M, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato T F, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati F C A, P E;
- ricorrente -
contro
GORANO LIDIA E PER ESSA IL SUO PROCURATORE SPECIALE SILVA CARLOC.F. SLVCRL46M28C794P elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato D R P, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato D F L;
- controricorrente -
e contro
SILVA CARLO SLVCRL46M28C794P, SILVA SILVANA SLVSVN42C63C794K;
- intimati -
sul ricorso 18357/2005 proposto da:
SILVA CARLO SLVCRL46M28C794P, SILVA SILVANA SLVSVN42C63C794K, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato STELLA RICHTER PAOLO, che li rappresenta e difende;
- controricorrenti e ric. incidentali -
contro
SILVA LINA RICCARDA SLVLNI44C53G388M, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato TARTAGLIA FURIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato F C A;
- controricorrente al c/ricorso e ric. incidentale - avverso la sentenza n. 16/2005 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 26/01/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/01/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;
udito l'Avvocato RENATO SILVESTRI con delega dell'avvocato FURIO TARTAGLIA difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato PASQUALE DI RIENZO difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
udito l'Avvocato PASQUALE STELLA RICHTER con delega dell'avvocato STELLA RICHTER PAOLO difensore dei controricorrenti e ricorrenti incidentali del ricorso r.n. 18357/2005 che chiede l'accoglimento delle proprie difese depositate;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 27-1-2001 Lidia G a mezzo del suo procuratore speciale Carlo S conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento L R S e la s.p.a. C di Torino per opporsi al ricorso presentato dalla S per l'ammortamento di quattro libretti bancari rientranti nel patrimonio relitto da Edvige S C, cugina dell'attrice e zia della convenuta, deceduta il 21-6-1998.
La G riferiva che in un primo momento, non essendo stato reperito alcun testamento, il patrimonio ereditario era stato diviso tra i tre nipoti della "de cuius" per la quota di un mezzo per S Liana Riccarda (figlia del fratello premorto A) e di un quarto ciascuno per Carlo S e Sna S (figli del fratello premorto Pericle);
successivamente era stato reperito un testamento olografo del 24-3-1985 con cui era stato designato erede universale il fratello A;
in prosieguo era stato rinvenuto un altro testamento olografo del 26-12-1995 con il quale, oltre ad essere stata effettuata una diversa designazione di erede in favore della persona che si sarebbe presa cura della testatrice nell'ultimo periodo della sua vita, era stato disposto un legato in suo favore per tutto il capitale in denaro, mentre nel contempo erano stati rinvenuti i quattro libretti di risparmio al portatore di cui aveva acquisito il possesso in base al predetto legato.
L'attrice quindi contestava le legittimità del provvedimento emesso dal Tribunale il 17-10-2000 su richiesta di L R S con cui la C era stata autorizzata a rilasciare a quest'ultima il duplicato dei libretti, ne chiedeva la revoca con accertamento del suo pieno diritto a porli all'incasso.
Si costituiva in giudizio la sola S contestando la pretesa avversaria, sostenendo che il tenore complessivo del testamento del 1995, redatto in forma sarcastica, doveva essere interpretato nel senso che alla G spettasse soltanto il denaro liquido presente nella casa della testatrice e non quello diversamente investito con operazioni bancarie.
Con distinto atto di citazione notificato il 1-6-2001 S Liana Riccarda conveniva in giudizio dinanzi allo stesso Tribunale i cugini Carlo S e Sna S chiedendo accertarsi la validità del primo testamento olografo in base al quale l'esponente era l'unica erede in rappresentazione del padre A;
sosteneva che il secondo testamento era nullo per l'assoluta indeterminatezza della nuova designazione di erede, con la conseguenza che ciascun convenuto era tenuto a restituirle la somma di L. 113.180.311 indebitamente ricevuta prima del rinvenimento del testamento olografo del 1985;
in ogni caso deduceva l'indegnità a succedere dei convenuti responsabili di aver indebitamente occultato il secondo testamento olografo contenente frasi loro sfavorevoli. Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti rilevando di aver versato ti denaro in questione alla G alla luce del legato contenuto nel secondo testamento olografo;
contrastavano la pretesa della cugina asserendo la validità della designazione di erede contenuta nello stesso, sostenendo che la mancata individuazione materiale della persona designata comportava la ripartizione degli immobili e dei residui mobili relitti secondo le regole della successione legittima.