Cass. civ., sez. II, sentenza 23/09/2011, n. 19498
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In tema di assegnazione di terreni di riforma fondiaria, nell'ambito della controversia instaurata ai sensi dell'art. 7 della legge 29 maggio 1967, n. 379, diretta alla designazione dell'erede subentrante nel rapporto di assegnazione ed alla tacitazione degli eredi esclusi - controversia soggetta al rito camerale, anche se il provvedimento che la conclude ha carattere decisorio -, il tribunale è tenuto a provvedere dopo aver sentito, fra gli altri, anche il P.M.; a tal fine, è sufficiente che questi sia informato dell'introduzione del procedimento e messo in condizione di parteciparvi, senza che siano obbligatorie la sua presenza alle udienze e la formulazione delle relative conclusioni, essendo tale scelta rimessa alla determinazione del relativo ufficio, senza conseguenze sulla ritualità del procedimento stesso.
In tema di riforma agraria, i requisiti richiesti dalla legge in capo all'erede che abbia chiesto di subentrare al genitore deceduto nell'assegnazione del fondo, devono esistere al momento dell'apertura della successione e persistere fino a tutto il tempo della decisione; sul piano probatorio, dimostrata dall'erede la sussistenza di tali requisiti al momento dell'apertura della successione, è da ritenere presunta la permanenza degli stessi fino alla decisione, salvo prova contraria da parte dell'Ente o dei controinteressati.
Sul provvedimento
Testo completo
19498/11 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE R.G.N.18513/07 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22691/07 Dott. Roberto Michele TRIOLA L Presidente Cron. 13498 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere Rep. 5384 Dott. Lina MATERA - Consigliere U.P.14/7/2011 Dott. Stefano PETITTI - Consigliere Dott. Aldo CARRATO - Consigliere Rel. Subingresso nell'assegnazione di podere di ha pronunciato la seguente riforma fondiaria Ersac CampaniaSENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 18513/07) proposto da: HI TI (detta AB) (C.F.: [...]), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale per notar RO AR del 31 luglio 2002 (rep. 21341), dall'Avv. Giovanni Clemente ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. M. Elena Marongiu, in Roma, via Dessié, n. 7;
- ricorrente -
contro
HI NA (C.F.: [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Della Ventura, in virtù di procura speciale in calce al controricorso e domiciliata "ex lege" presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
- controricorrente -
e 481 HI AR (C.F.: [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Giovine in virtù di procura speciale a margine del controricorso 1754/11 (contenente ricorso incidentale) e domiciliata "ex lege” presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonché NO NA (C.F.: [...]);
HI DA fu LF (C.F.: CPC DMN 65B08# A717D);
HI IN fu LF (C.F.: [...]);
HI EL fu LF (C.F.: CPC CML 71S41 A717 ;
HI TI fu LF (C.F.: [...]);
E.R.S.A.C., in persona del legale rappresentante pro-tempore;
P.G. c/o Corte di appello di Salerno;
- intimati -
E б sul ricorso (iscritto al N.R.G. 22691/07) proposto da: HI AR (C.F.: [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Giovine in virtù di procura speciale a margine del controricorso (contenente ricorso incidentale) e domiciliata "ex lege" presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
- ricorrente incidentale -
contro
HI TI (detta AB) (C.F.: [...]), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale per notar RO AR del 31 luglio 2002 (rep. 21341), dall'Avv. Giovanni Clemente ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. M. Elena Marongiu, in Roma, via Dessié, n. 7;
ricorrente principale -- e HI NA (C.F.: [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Della Ventura, in virtù di procura speciale in calce al controricorso e domiciliata "ex lege" presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
2 - controricorrente al ricorso incidentale - nonché NO NA (C.F.: [...]);
HI DA fu LF (C.F.: CPC DMN 65B087 A717D);
HI IN fu LF (C.F.: [...]);
HI EL fu LF (C.F.: [...]);
HI TI fu LF (C.F.: [...]);
E.R.S.A.C., in persona del legale rappresentante pro-tempore;
P.G. c/o Corte di appello di Salerno;
- intimati -
Avverso il decreto della Corte di appello di Salerno del 20 marzo 2007 reso nel proc. R.C.C. N. 439/06, depositato l'8 maggio 2007;
Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 14 luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
sentito l'Avv. Giovanni Clemente per la ricorrente principale;
ر ع م udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Eduardo Vittorio Scardaccione, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 24 giugno 2002 presso il Tribunale di Salerno la signora CH NA proponeva domanda per la declaratoria del suo subingresso, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 379 del 1967, nell'assegnazione del podere con casa colonica contrassegnato con il n. 516, sito nel territorio del Comune di Battipaglia, alla località "Aversana", già oggetto dell'assegnazione in favore del padre DA CH da parte della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Campania in forza di atto per notar CA del 5 aprile 1956 (rep. 18252). Instauratosi il contraddittorio nei confronti dei privati legittimati, dell'ERSAC e del P.M. e nella costituzione, tra gli altri, anche di CH TI (detta AB), che 3 contestava l'applicabilità della disciplina invocata dalla ricorrente, il Tribunale adito, a seguito della svolta istruttoria con prove costituende ed acquisizione di idonea documentazione, con decreto del 14.06.-5.07.2005 designava la ricorrente CH NA quale soggetto idoneo a subentrare nell'assegnazione del suddetto podere, disponendo per il prosieguo del giudizio al fine della determinazione del credito spettante ai coeredi esclusi. Avverso il richiamato decreto del Tribunale di Salerno interponeva reclamo, con ricorso del 26 luglio 2005, la menzionata CH TI e, nella sola resistenza di CH NA e CH AR (che formulava, a sua volta, anche reclamo in via incidentale), la Corte di appello di Salerno con decreto del 20 marzo 2007, depositato l'8 maggio 2007, rigettava sia il reclamo principale che quello incidentale, compensando integralmente fra le parti costituite le spese processuali del grado. A sostegno dell'adottato provvedimento, la Corte territoriale rilevava l'infondatezza di tutte le doglianze formulate con i proposti reclami, ritenendo, con particolare riferimento a quello principale, che la comunicazione al P.M. era stata ritualmente eseguita, che l'azione intentata dalla CH NA era effettivamente riconducibile a quella inerente la designazione giudiziale al subingresso nel rapporto di assegnazione e che, sulla scorta delle complessive risultanze istruttorie acquisite, era effettivamente emerso che la stessa CH NA era munita dei requisiti necessari per essere indicata quale avente titolo al chiesto subingresso. Nei confronti dell'indicato decreto della Corte salernitana ha proposto ricorso per cassazione la CH TI, articolato in tre complessi motivi, nei riguardi del quale si sono costituiti con controricorso CH NA e CH AR, quest'ultima formulando contestualmente anche ricorso incidentale, basato su due motivi. La CH NA ha formulato, inoltre, autonomo controricorso avverso il ricorso incidentale avanzato nell'interesse della CH AR. Nessuno degli altri intimati risulta essersi costituito in questa fase.I difensori della ricorrente principale e di quella incidentale hanno rispettivamente depositato memorie illustrative ai sensi dell'art. 378 c.p.c... MOTIVI DELLA DECISIONE 1. In primo luogo deve essere disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale in quanto proposti avverso lo stesso provvedimento giurisdizionale (art. 335 c.p.c.).
2. Con il primo motivo la ricorrente principale CH TI ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 379 del 1967 e dell'art. 7 della legge n. 1078 del 1940, oltre che dell'art. 70 c.p.c. (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.), congiuntamente al vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.). A corredo della prospettata violazione di legge la menzionata ricorrente ha formulato, in virtù dell'art. 366 bis c.p.c. ("ratione temporis" applicabile nella specie, trattandosi di ricorso proposto avverso provvedimento pubblicato l'8 maggio 2007), il seguente quesito di diritto: “dica il Collegio adito se, nella ipotesi di morte dell'assegnatario di terre di riforma fondiaria prima del riscatto, nella controversia sorta tra gli eredi per la designazione del nuovo assegnatario, a mente dell'art. 7 della legge n. 1078 del 1940, così come richiamato dall'art. 7 della legge n. 379 del 1967, è obbligatoria l'acquisizione delle conclusioni o parere del P.M., secondo la disposizione di cui all'art. 70 - punto 5 - c.p.c., ovvero se le predette disposizioni pongono, come condizione per la procedibilità della domanda o per l'assunzione della decisione sulla domanda di designazione, l'acquisizione del parere "sentito" del P.M., pena la nullità del procedimento o della decisione". Sul punto, inoltre, la suddetta ricorrente ha denunciato che la Corte territoriale avrebbe fornito una motivazione inadeguata della sua decisione in quanto non sarebbe stato spiegato, in modo logico e giuridico, come potesse essere equiparabile la instaurata controversia a quella in cui si discute di diritto di famiglia, omettendosi di valutare che, nella fattispecie, il P.M. aveva solo l'obbligo di rendere il "parere" e non di assumere alcuna iniziativa processuale. Al riguardo la difesa della ricorrente principale ricorda che l'art. 7 della legge n. 379 del 1967 stabilisce che, in caso di disaccordo tra i coeredi, decide l'autorità giudiziaria su istanza degli interessati o dell'Ente, mentre l'art. 7 della legge n. 1078 del 1940 stabilisce che il Tribunale provvede con decreto su ricorso di alcuno degli interessati, sentite le parti, il P.M. e l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio.
2.1. Il motivo, così come complessivamente infondato, è infondato e deve, pertanto, essere respinto. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. Cass. 21 agosto 1993, n. 8862;
Cass. 28 novembre 1994, n. 10149;
Cass. 4 agosto 2004, n. 14900;
Cass. 11 maggio 2005, n. 9849), la controversia instaurata dinanzi al Tribunale competente ai sensi dell'art. 7 della legge 29 maggio 1967, n. 379 (che richiama implicitamente l'art. 7 della legge 3 giugno 1940, n. 1078), diretta alla designazione dell'erede subentrante nel rapporto di assegnazione ed alla tacitazione degli eredi esclusi, è soggetta al rito camerale, anche se il provvedimento che lo conclude (pur avendo la forma di decreto) ha carattere decisorio in quanto statuisce, nel contraddittorio degli interessati, su posizioni di diritto soggettivo inerenti alla successione nella posizione dell'assegnatario defunto. In modo ancor più specifico è stato precisato che il suddetto procedimento si caratterizza come un giudizio di cognizione speciale, connotato da 6 alcune peculiarità attinenti al rito mutuate dalle norme di cui agli artt. 737 e segg. c.p.c., ma avente ad oggetto l'accertamento, con cognizione piena ed esauriente, di rapporti giuridici e di diritti soggettivi nei