Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2023, n. 07041

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2023, n. 07041
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07041
Data del deposito : 20 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente

SENTENZA

2 0 FEB 2023 sui ricorsi proposti da: AGAZZI SERGIO nato a SERIATE il 25/06/1977 L YIL

MARTINA

77 SRL avverso l'ordinanza del 25/07/2022 del TRIB. LIBERTA' di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
lette le conclusioni del PG

STEFANO TOCCI

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore Il difensore avv. F R ha depositato una memoria, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore generale. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza del 25 luglio 2022 il Tribunale del Riesame di Bergamo ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo il 25 giugno 2022 nei confronti di S A e di M 77 s.r.l. di convalida del sequestro preventivo disposto d'urgenza dal Pubblico ministero. Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenza il fumus del reato ex art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 ascritto a S A, quale legale rappresentante di M 77 s.r.I., per avere - al fine di sottrarsi al pagamento dell'Iva per C 219.754,00 (anno 2018) e per C 236.083,00 (anno 2019), relative al PVC redatto dal Nucleo Guardia di Finanza di Pavia e notificato all'A il data 14 ottobre 2021;
di imposte per C 639.260,00 (avviso di accertamento notificato a S A il 8 giugno 2020) e di sanzioni per C 1.078. 751,00, relative alle attività di polizia giudiziaria - alienato simulatamente i beni di M 77 s.r.I., al fine di sottrarli alla procedura di riscossione;
l'indagato ha affittato il ramo di azienda relativo all'intera attività economica svolta dalla società (distributore di benzina e bar) con contratto del 26 gennaio 2022 alla neo costituita Vigano Petrol s.r.I., per un canone mensile di C 2.000, spostando di fatto l'intero fatturato di M 77 s.r.l. alla nuova società. Il Giudice per le indagini preliminari nel convalidare il sequestro preventivo del Pubblico ministero, ha disposto il sequestro preventivo diretto nei confronti di M 77 s.r.I., ovvero, in caso di incapienza, il sequestro preventivo per equivalente nei confronti di beni di proprietà o anche solo nella disponibilità di S A (comprensivi delle quote di partecipazione societaria nella Vigano Petrol s.r.l. fittiziamente intestate a terzi) fino alla concorrenza del valore dei canoni percepiti da Vigano Petrol s.r.l. in forza del contratto di affitto di azienda stipulato in data 26 Gennaio 2022. Ha, altresì, disposto il sequestro preventivo dei citati valori nonché dell'azienda coincidente con l'impianto di distribuzione di carburanti ubicato in Vigano San Martino, ritenendo che l'azienda oggetto del contratto di affitto stipulato da

MARTINA

77 s.r.I costituisca il profitto del reato da confiscare ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e prima di quel momento sequestrabile.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato e della società. Nella prima parte del ricorso si ricostruisce l'iter del procedimento, con riferimento al decreto del Pubblico ministero del 21 giugno 2022 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo di sequestro preventivo d'urgenza ed alla convalida emessa dal Giudice per le indagini preliminari il 25 giugno 2022, ai motivi di riesame ed alle argomentazioni dell'ordinanza impugnata.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000. Con il riesame si contestò la sussistenza del reato ex 11 d.lgs. n. 74 del 2000 perché con il contratto di affitto di azienda i beni sarebbero, comunque, rimasti di proprietà di M 77 s.r.l. e, quindi, sarebbero stati aggredibili dall'Erario. Non si sarebbe verificato lo svuotamento patrimoniale di M 77 s.r.l. Erroneo sarebbe anche il riferimento, effettuato dal Tribunale del Riesame, di dover esperire l'azione revocatoria;
nel caso di contratto di affitto di azienda l'Erario potrebbe direttamente aggredire i beni del beneficiario senza necessità di tale azione;
non sarebbe stata pregiudicata l'attività di riscossione dell'Amministrazione finanziaria. Sarebbe congetturale ed apodittica la motivazione che ha ritenuto che con l'affitto di azienda sarebbero state sottratte all'esecuzione erariale le disponibilità liquide derivante dall'attività aziendale, entrate nella titolarità della società affittuaria Vigano Petrol s.r.I., non essendo affatto certo che con la prosecuzione in proprio dell'attività aziendale la M 77 s.r.l. avrebbe generato liquidità aggredibíle da parte dell'Amministrazione finanziaria, tenuto conto anche del perdurante trend negativo. La società ricorrente ha incassato i canoni di affitto da parte della società affittuaria che sono aggredibili da parte dell'Erario. Sul punto, il Tribunale del riesame avrebbe osservato che nessun pagamento sarebbe avvenuto fino alla data del sequestro preventivo e che il primo pagamento del canone sarebbe avvenuto solo dopo aver acquisito consapevolezza della misura cautelare. Il Tribunale del riesame non avrebbe valutato che il decreto di sequestro preventivo, pur essendo stato emesso il 26 aprile 2022, è stato notificato ed eseguito il 20 giugno 2022. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. Erroneamente il Giudice per le indagini preliminari ed il Tribunale del riesame avrebbero individuato nell'azienda oggetto del contratto di affitto il profitto di reato sequestrabile ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. Non sarebbe stato indicato dai provvedimenti di merito, neppure approssimativamente, il valore dell'azienda concessa in affitto;
l'azienda è, poi, ancora di proprietà di M 77 s.r.l.: non sarebbe stata sottratta alla garanzia dei crediti dell'Amministrazione finanziaria. Nella parte in cui il Tribunale del riesame ha fatto riferimento alle disponibilità liquide che verrebbero sottratte all'esecuzione erariale e che, invece, il sequestro impedirebbe che entrino nella titolarità dell'affittuaria Vigano Petrol s.r.I., il Tribunale del riesame sembrerebbe far riferimento al sequestro disciplinato dall'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., misura diversa da quella richiesta dal Pubblico Ministero e disposta dal Giudice per le indagini preliminari.
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