Cass. civ., sez. III, sentenza 13/07/2004, n. 12903

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Per il disposto dell'art. 3 legge n. 606/66 - non abrogato dalla legge n. 203/82 - il contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto - al di fuori delle ipotesi dell'ammissione in giudizio della parte controinteressata - esige la prova scritta estesa, oltre che alla descrizione dell'immobile, alla qualifica soggettiva dell'affittuario, dovendo espressamente risultare dalla scrittura che il fondo viene concesso a "conduttore non coltivatore diretto". Al riguardo, peraltro, non è richiesta l'adozione di tale espressione tecnica, essendo ammesso il ricorso ad espressioni di tenore diverso, anche perifrastiche, purché idonee ad esprimere il medesimo concetto con la medesima chiarezza. Ne consegue che la sussistenza di un motivo di nullità di un contratto di affitto a coltivatore diretto non è sufficiente per attribuirgli la diversa qualificazione di affitto a conduttore non coltivatore diretto.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 13/07/2004, n. 12903
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12903
Data del deposito : 13 luglio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. N G - Presidente -
Dott. M F - Consigliere -
Dott. M E - Consigliere -
Dott. F M - rel. Consigliere -
Dott. C D - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B R, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Trevi n. 86, presso l'avv. M T B, difeso dall'avv. D C, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
B G, DE M S, elettivamente domiciliati in Roma, via Lungotevere dei Mellini n 3 presso l'avv. Claudio D'Angelantonio, che li difende anche disgiuntamente all'avv. E D M, giusta delega in atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, sezione specializzata agraria, n. 234/01 del 9 ottobre 2000 - 31 gennaio 2001 (R.G. 542/A/00).
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13 maggio 2004 dal Relatore Consigliere Dott. M F;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R L A, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 29 dicembre 1997 B G e A DE M S hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Siena, sezione specializzata agraria, B R, chiedendo che l'adita sezione dichiarasse cessato, alla data del 6 maggio 1997, il contratto di affitto agrario inter partes avente a oggetto l'azienda agraria denominata Tenuta di fungaia, in Monteriggioni di proprietà di essi attori.
Esponevano i ricorrenti, a fondamento della spiegata domanda, che l'azienda de qua era stata concessa in affitto al BIFFANI con contratto 18 dicembre 1972 dalla precedente proprietaria di questa (Ente Opera del Duomo) e che, pertanto, il contratto sarebbe cessato, a norma dell'art. 2, lett. e), l. 3 maggio 1982, n. 203, il 6 maggio 1997.
Costituitosi in giudizio il convenuto ha resistito alla avversa domanda, eccependo, da un lato, che la pretesa avversaria era improcedibile perché era mancata la convocazione innanzi all'Ispettorato agrario (per l'espletamento del tentativo di conciliazione di legge) di tutti i componenti la famiglia coltivatrice, dall'altro, che il contratto inter partes era un contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto con scadenza al 17 dicembre 1987 e, per l'effetto, in difetto di tempestiva disdetta, rinnovatosi sino al 17 dicembre 2002. Da ultimo, in via riconvenzionale, il convenuto faceva presente che le controparti avevano tenuto in modo negligente i terreni oggetto di controversia per cui chiedeva la loro condanna al risarcimento dei danni patiti.
Svoltasi la istruttoria del caso l'adita sezione con sentenza 1 giugno 1999 rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda, escluso, ancora, che il contratto inter partes integrasse un contratto con conduttore non coltivatore diretto, dichiarava cessato il rapporto di affitto al 6 maggio 1997, con condanna del resistente al rilascio dei fondi entro il 10 novembre 1999.
Gravata tale pronunzia dal soccombente BIPFANI la corte di appello di Firenze, sezione specializzata agraria, con sentenza 9 ottobre 2000 - 31 gennaio 2001 rigettava l'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
Per la cassazione di tale ultima pronunzia, notificata il 30 marzo 2001, ha proposto ricorso, con atto notificato il 28 maggio 2001 e affidato a due motivi B R.
Resistono, con controricorso, B G e A DE M S.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Premesso che in forza del disposto di cui all'art. 3 della legge 22 luglio 1966, n. 606 il contratto di affitto a conduttore non
coltivatore diretto esige la prova scritta, estesa anche alla qualifica soggettiva dell'affittuario, e che, per converso, nel contratto scritto vigente tra le parti - stipulato il 18 dicembre 1972 - nulla è precisato in ordine a tale pretesa qualifica di affittuario non coltivatore del BIPFANI, 1 giudici del merito hanno ritenuto il contratto stesso soggetto alla disciplina di cui all'art. 2, della l. 3 maggio 1982, n. 203 (durata dei contratti di affitto a
coltivatore diretto in corso alla data di entrata in vigore della ricordata legge) e non a quella, diversa, contenuta nell'art. 22 della stessa legge (relativo al computo della durata del contratto, quanto ai contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto), escludendo, altresì, che potesse invocarsi - in senso contrario - la sentenza del tribunale di Siena, passata in cosa giudicata, invocata dal BIFFANI, sentenza che ha rigettato la domanda di riscatto agrario da quest'ultimo proposta perché "i particolari beni su cui egli intendeva far valere la prelazione avevano da tempo perduto la loro destinazione agricola, prima ancora del sorgere del rapporto d'affitto, presupposto per l'esercizio del diritto di prelazione".

2. Il ricorrente censura tale capo, della pronunzia impugnata, con il primo motivo, con il quale lamenta, in particolare, "erronea interpretazione e falsa applicazione dell'art. 3, l. n. 606 del 1966". Si osserva, infatti, che la descritta norma "surrettiziamente applicata dai giudici a quibus dispiega i propri effetti alla imprenscindibile condizione che siano sussistiti al momento della conclusione del contratto, in capo all'affittuario, i requisiti per la conduzione diretta", requisiti certamente inesistenti nella specie attese la dimensioni del fondo oggetto di affitto.
Ne segue, conclude il ricorrente, che "i giudici di merito hanno erroneamente e falsamente applicato l'art. 3 della l. n. 606 del 1966, omettendo di valutare, ex ante, la possibilità lavorativa
del...BIFFANI, in forza delle necessità aziendali del fondo condotto".

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