Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/09/2004, n. 19200

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In materia di responsabilità civile, in presenza delle condizioni di risarcibilità richieste dall'art. 2043 cod. civ. il danneggiato è titolare di un diritto soggettivo (di credito) al risarcimento del danno ingiusto autonomo e distinto dalla posizione giuridica violata, dalla cui natura (di diritto soggettivo ovvero di interesse legittimo o di altro interesse giuridicamente rilevante) esso invero prescinde. Ne consegue che l'azione di risarcimento deve essere proposta avanti al giudice ordinario anche quando la lesione abbia riguardo ad una posizione di interesse legittimo, fatta eccezione per i casi in cui sussista una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo estesa ai diritti patrimoniali conseguenziali (Nel fare applicazione del suindicato principio le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno dichiarato nel caso sussistere la giurisdizione dell'A.g.o. in ordine ad una domanda di risarcimento dei danni avanzata dai titolari e gestori di un'azienda agricola con impianto di itticoltura in ragione della moltiplicazione di uccelli ittiofagi, asseritamente conseguente all'istituzione da parte della Regione Veneto del Parco nazionale del fiume Sile, che assaltavano le specie ittiche da essi coltivate).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/09/2004, n. 19200
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19200
Data del deposito : 24 settembre 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente aggiunto -
Dott. D V - Presidente di sezione -
Dott. P E - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. L E - Consigliere -
Dott. P R - Consigliere -
Dott. D N L F - rel. Consigliere -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. R F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M O, DURIGON EMANUELE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

LUTEZIA

8, presso lo studio dell'avvocato M N, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;



- ricorrenti -


contro
REGIONE VENETO, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro- tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;



- controricorrente -


e contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI

5, presso lo studio dell'avvocato A M, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;



- controricorrente -


e contro
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL'AMBIENTE;



- intimati -


e sul 2^ ricorso n.^ 19160/02 proposto da:
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

VIMINALE

43, presso lo studio dell'avvocato FABIO LORENZONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI RONFINI, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DURIGON EMANUELE, OLIVA MICHIELAN, elettivamente domiciliati in

ROMA VIA LUTEZIA

8, presso lo studio dell'avvocato M N, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrenti al ricorso incidentale -
contro
REGIONE VENETO, PROVINCIA DI TREVISO;



- intimati -


avverso la sentenza n. 1450/01 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 31/10/01;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/06/04 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;

uditi gli avvocati Maurizio NUCCI, LETTERA, Andrea MANZI, Fabio LORENZONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARTONE

Antonio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, giurisdizione dell'a.g.o..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. I sigg. O M e E D, titolari e gestori di un'azienda agricola nel Parco naturale del fiume Sile istituito dalla Regione Veneto nel 1981 e della quale fa parte un impianto di itticoltura, con atto di citazione del 30 agosto 1987, hanno convenuto in giudizio davanti al tribunale di Venezia l'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, l'Amministrazione provinciale di Treviso, la Regione Veneto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'ambiente, chiedendone la condanna al pagamento di somme di danaro come risarcimento dei danni subiti, giacché con l'istituzione del Parco si erano moltiplicati gli uccelli ittiofagi che assaltavano le specie ittiche coltivate.
Gli attori hanno dichiarato che l'Ente Parco era venuto meno alle disposizioni della legge istitutiva dell'area protetta, le quali prescrivevano che, in caso di eccessive concentrazioni della fauna selvatica, tali da determinare grave pregiudizio alle colture ed alla piscicoltura, l'Ente era obbligato a ripristinare l'equilibrio naturale, mediante cattura degli animali con strumenti selettivi. Essi, inoltre, erano stati ostacolati nel tentativo di predisporre sistemi di difesa mediante reti protettive delle vasche di coltura. L'Ente Parco, la Provincia di Treviso e la Regione Veneto si sono costituiti nel giudizio ed hanno chiesto il rigetto della domanda, sostenendo, tra l'altro, che, nella materia, si verteva in tema d'interessi legittimi, la risarcibilità dei quali era sottratta al giudice ordinario.


2. Il tribunale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. La decisione è stata impugnata dai sigg. O M e E D e la Corte di appello di Venezia, con sentenza del 31 ottobre 2001, ha confermato la decisione di primo grado.

3. I sigg. O M e E D hanno proposto ricorso per Cassazione, rivolgendolo contro l'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, l'Amministrazione provinciale di Treviso, la Regione Veneto ed hanno depositato memorie.
Hanno resistito con controricorso la Regione Veneto, la Provincia di Treviso e l'Ente Parco, che ha proposto anche ricorso incidentale condizionato, contro il quale i sigg. O M ed E D hanno proposto controricorso ed hanno depositato memoria;
lo stesso ha fatto l'Ente parco.
I ricorsi sono stati assegnati alle sezioni unite, in ragione della questione di giurisdizione proposta con il ricorso principale. I ricorrenti principali hanno provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'ambiente, come disposto con l'ordinanza emessa nella precedente udienza del 16 ottobre 2003.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Il ricorso principale e quello incidentale debbono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., perché proposti contro la stessa sentenza.
2. È preliminare l'esame delle eccezioni d'inammissibilità del ricorso principale sollevate dalla difesa dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile.


2.1. Con la prima eccezione, l'Ente si riferisce al fatto che la sentenza impugnata si è pronunciata anche nel merito rigettando la richiesta di risarcimento proposta ai sensi degli artt. 2052 e 2043 cod. civ. e sostiene che ai ricorrenti principali, che non hanno
impugnato la decisione di merito nei punti indicati, non può essere riconosciuto l'interesse a proporre il ricorso per Cassazione. L'eccezione non è fondata.

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