Cass. civ., sez. I, sentenza 19/12/1974, n. 4358
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E soggetto al ricorso per Cassazione, a norma dell'art 3 cost, il provvedimento del tribunale che decide sul reclamo proposto, ai sensi dell'art 25 RDL 16 marzo 1942 n 267, contro il decreto del giudice delegato che stabilisce il piano di riparto dell'attivo fallimentare, rendendolo esecutivo. Tale provvedimento, infatti, non e soggetto ad altri mezzi di gravame ed ha carattere decisorio, in quanto risolve controversie circa la graduatoria dei crediti che investono diritti soggettivi dei creditori procedenti. ( Conf 783'74, mass n 368652; 2397'73).*
I crediti per contributi previdenziali dovuti ad istituti che gestiscono la Assicurazione obbligatoria contro l'invalidita, la vecchiaia ed i superstiti ed i crediti per contributi dovuti ad enti che gestiscono altre forme di previdenza, i quali sono stati collocati dall'art 66 della legge 30 aprile 1969 n 153, rispettivamente, al primo ed al quinto posto dell'ordine di prelazione fissato dall'art 2778 cod civ, sopravanzano, quantunque siano assistiti soltanto da privilegio generale, tutti gli altri crediti che sono ad essi posposti in tale graduatoria anche se assistiti da privilegi speciali.*