Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/03/2012, n. 3945

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Massime1

In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, la mancata indicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti nel verbale di contestazione della violazione notificato all'interessato non consente la decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione avverso detta sanzione accessoria. Ne consegue che deve ritenersi tempestiva l'opposizione proposta, anche oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione del verbale, purché entro il medesimo termine decorrente dalla comunicazione del primo atto con il quale il destinatario sia posto a conoscenza della possibile applicazione della sanzione accessoria, ovvero dalla comunicazione, proveniente dalla competente autorità amministrativa, dell'avvenuta variazione del punteggio per effetto dell'eseguito pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/03/2012, n. 3945
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3945
Data del deposito : 13 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente Agg. -
Dott. LUPI Fernando - Presidente Sezione -
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TREVISO, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati per legge;

- ricorrenti -

contro
OL MA;

- intimato -

avverso la sentenza del Giudice di pace di Castelfranco Veneto n. 210 del 2005, depositata il 26 agosto 2005. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato Anna Collabolletta;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso sostenendo l'ammissibilità del ricorso avverso il verbale di contestazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 26 agosto 2005, il Giudice di pace di Castelfranco Veneto accoglieva l'opposizione proposta da LO AU avverso il verbale di contestazione n. 293003T, elevato dalla Polizia stradale di Treviso in data 15 marzo 2004, a seguito dell'accertamento della violazione dell'art. 179 C.d.S., commi 1 e 1- bis e art. 9, per l'effetto, annullava la detrazione di dieci punti dalla patente di guida dell'opponente.
Il Giudice di pace ha rilevato che nel verbale notificato all'opponente non era indicata la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida e ciò rendeva la detta decurtazione illegittima.
Per la cassazione di questa sentenza, il Ministero dell'interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Treviso hanno proposto ricorso sulla base di due motivi;
l'intimato non ha svolto attività difensiva.
Con ordinanza n. 6312 del 2011, la Seconda Sezione civile ha trasmesso gli atti al Primo Presidente della Corte per la eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, con riferimento alla questione della impugnabilità o meno del verbale nella parte in cui esso si riferisce alla decurtazione dei punti dalla patente di guida del destinatario del verbale stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 204-bis C.d.S., rilevando che l'opponente, prima della proposizione del ricorso in sede giurisdizionale, aveva provveduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura ridotta, il che rendeva l'opposizione inammissibile. L'opposizione, peraltro, era anche tardiva, posto che il vizio denunciato - mancata indicazione nel verbale della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente - era rilevabile dal verbale e il ricorso era stato proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione del verbale.

2. Con il secondo motivo, le Amministrazioni ricorrenti denunciano violazione degli artt. 126-bis e 200 C.d.S. e art. 383 reg. esec. C.d.S., rilevando che nessuna delle citate disposizioni prescrive che nel verbale debba essere presente l'indicazione dei punti patente decurtati per effetto della violazione accertata.

3. L'esame dei due motivi di ricorso deve essere preceduto dalla soluzione della questione di massima di particolare importanza proposta dalla Seconda Sezione Civile di questa Corte con la richiamata ordinanza interlocutoria - presupposta, per quanto si dirà, da entrambi i motivi di ricorso -, se il verbale di accertamento di un'infrazione al codice della strada, cui consegua la decurtazione dei punti sulla patente, possa dirsi immediatamente impugnabile con riferimento a tale punto, ovvero se tale impugnazione sia inammissibile, in quanto detto verbale contiene non un provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa, ma solo un preavviso di quella specifica conseguenza della futura ed eventuale definitività del provvedimento, essendo la decurtazione dei punti dalla patente irrogata ai sensi dell'art. 126-bis C.d.S., dall'autorità centrale preposta all'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla guida, quale atto vincolato all'esito della segnalazione conseguente alla definizione della contestazione relativa all'infrazione che la comporta.

3.1. Occorre premettere che il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 126-bis, introdotto dal D.Lgs. 15 gennaio 2002, art. 7, come modificato dal D.L. 23 giugno 2003, n. 151, art. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2003, n. 214, prevedeva, al comma 1, che "All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli artt. 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo 5, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione".
Il comma 1-bis, introdotto dal citato D.L. n. 151 del 2003, stabiliva poi che "Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente".
Al comma 2, il medesimo art. disponeva che "L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente;
tale comunicazione avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione;
nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica".
Al comma 3, limitando la ricostruzione normativa a quanto in questa sede rileva, prevedeva che "Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri".
Tale disciplina ha subito una rilevante modificazione per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 24 gennaio 2005, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 126-bis C.d.S., comma 2, nella parte in cui dispone che: "nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione", anziché "nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Per effetto di interventi legislativi successivi alla sentenza n. 27 del 2005 (segnatamente: D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 164, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n.286;
nonché decreti ministeriali di aggiornamento delle sanzioni
pecuniarie), il secondo comma, art. 126-bis è ora del seguente tenore: "L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto i pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla

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