Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/1984, n. 265

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

L'art. 7 del d.l. 23 dicembre 1977 n. 942 recante provvedimenti in materia previdenziale (tempestivamente convertito, nel rispetto del termine fissato dall'art. 77 terzo comma della Costituzione, in legge 27 febbraio 1978 n. 41), secondo il quale "dall'estensione delle agevolazioni fiscali all'intero territorio montano, disposta dall'art. 12 ultimo comma della legge 3 dicembre 1971 n. 1102, deve intendersi esclusa l'esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati di cui al R.d.l. 28 novembre 1938 n. 2138", costituisce una norma di interpretazione autentica del suddetto art. 12, e, pertanto, implica, con efficacia retroattiva, lo assoggettamento all'indicata contribuzione dei territori montani ubicati al di sotto dei settecento metri. ( V 1323/83, mass n 426122; ( V 245/80, mass n 403637).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/1984, n. 265
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 265
Data del deposito : 12 gennaio 1984

Testo completo

L'art. 7 del d.l. 23 dicembre 1977 n. 942 recante provvedimenti in materia previdenziale (tempestivamente convertito, nel rispetto del termine fissato dall'art. 77 terzo comma della Costituzione, in legge 27 febbraio 1978 n. 41), secondo il
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi