Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/1984, n. 265
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L'art. 7 del d.l. 23 dicembre 1977 n. 942 recante provvedimenti in materia previdenziale (tempestivamente convertito, nel rispetto del termine fissato dall'art. 77 terzo comma della Costituzione, in legge 27 febbraio 1978 n. 41), secondo il quale "dall'estensione delle agevolazioni fiscali all'intero territorio montano, disposta dall'art. 12 ultimo comma della legge 3 dicembre 1971 n. 1102, deve intendersi esclusa l'esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati di cui al R.d.l. 28 novembre 1938 n. 2138", costituisce una norma di interpretazione autentica del suddetto art. 12, e, pertanto, implica, con efficacia retroattiva, lo assoggettamento all'indicata contribuzione dei territori montani ubicati al di sotto dei settecento metri. ( V 1323/83, mass n 426122; ( V 245/80, mass n 403637).*