Cass. pen., sez. III, sentenza 07/02/2019, n. 05940
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BR PA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino del 11 maggio 2018 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse dell'indagato, disponendo la trasmissione degli atti al Gip dello stesso Tribunale. Oggetto del proposto riesame erano: il decreto del pubblico ministero del 19 aprile 2018, con il quale erano stati disposti la perquisizione e il sequestro di supporti informatici e relativi dati, concretamente individuati, nel corso dell'attività di polizia giudiziaria, negli uffici, nei mezzi, nei luoghi in disponibilità dell'indagato;
l'ordine europeo di indagine penale emesso dalla procura della Repubblica di Bielefeld (Germania) e riconosciuto dal pubblico ministero;
il tutto in relazione ai reati di cui agli artt. 369, 370, comma 1, nn. 1 e 3 del codice tributario tedesco, nonché 25, comma 2, e 53 del codice penale tedesco, contestati all'indagato, per avere, in concorso con altri soggetti, al fine di consentire a società italiane, francesi, cipriote, spagnole l'evasione delle imposte, interposto società italiane, create appositamente allo scopo, tra il fornitore comunitario e i reali acquirenti italiani di merci. La difesa aveva lamentato che: il decreto di perquisizione e sequestro era stato emanato senza l'osservanza delle garanzie previste dal d.lgs. n. 108 del 2017, perché il pubblico ministero aveva omesso di compiere il vaglio delle condizioni di cui agli artt. 7 e 10 dello stesso d.lgs., non avendo verificato né l'assenza di cause ostative, né il rispetto del principio di proporzionalità;
il pubblico ministero aveva omesso di comunicare al difensore il decreto di riconoscimento previsto dall'art. 4 dello stesso decreto legislativo. Aveva altresì lamentato la genericità del capo di imputazione, avanzando richiesta di conversione dell'impugnazione, erroneamente proposta ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 108 del 2017 (rimedio previsto in materia di procedura attiva), in quella prevista dall'art. 13 dello stesso decreto legislativo (rimedio previsto in materia di procedura passiva). Il Tribunale, nel rilevare la propria incompetenza: ha osservato che il decreto di riconoscimento era stato emanato dal pubblico ministero il 28 marzo del 2018, anche se non notificato all'interessato, al quale era stato invece notificato il decreto di sequestro adottato in ottemperanza dell'ordine europeo di indagine;
ha rilevato che, ai sensi del richiamato art. 13 del d.lgs. n. 108 del 2017, la difesa è legittimata a proporre impugnazione contro il decreto di riconoscimento mediante opposizione al Gip. 2. - Avverso tale provvedimento l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. - Con un primo