Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/11/2019, n. 30869

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/11/2019, n. 30869
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30869
Data del deposito : 26 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 18235-2014 proposto da: r S F, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L utei),

PREMUDA

6, presso lo studio dell'avvocato S A, rappresentato e difeso dall'avvocato A M B;
- ricorrente principale-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege N.R.G. 18235 2014 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;
- controrícorrente - ricorrente incidentale - nonchè

contro

M G, SALUS S.P.A. - CASA DI CURA VILLA SERENA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1016/2013 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 30/01/2014 R.G.N. 397/13;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/2019 dal Consigliere Dott. A T;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato A M B.

Fatti di causa

1. La Corte di Appello di Ancona con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato le opposizioni proposte nei confronti delle ordinanze ingiunzioni con le quali l' Agenzia delle Entrate aveva rivendicato nei confronti di Salus spa, e di M G e S F, amministratori pro tempore della società, il pagamento delle sanzioni amministrative correlate all'avvenuta utilizzazione di attività professionali rese dal pubblico dipendente D'A U in assenza della autorizzazione della P.A. datrice di lavoro ed alla mancata comunicazione a quest'ultima dei compensi erogati al D' Adria.N.R.G. 18235 2014 2. La Corte territoriale ha poi ridotto la sanzione amministrativa relativa alla ordinanza ingiunzione n. 75182/2011 in relazione alla posizione della Salus spa e di S F, quanto agli anni 2006, 2007, 2008. 3. Queste, per quanto oggi rileva, le argomentazioni motivazionali che sorreggono le statuizioni adottate: 1) la violazione del termine di 10 giorni previsto dall'art. 435 c. 2 cod.proc.civ. non determina l'improcedibilità dell'appello;
2) la casa di Cura, destinataria del divieto di conferimento di incarichi ai dipendenti pubblici privi della necessaria autorizzazione, non aveva superato la presunzione di colpa insita nella sua condotta omissiva ma si era limitata a dedurre la mancanza di consapevolezza della qualità di dipendente pubblico in capo al D'Adria;
3) non era applicabile la sanzione prevista dall'art. 53 c. 15 del d. Igs. n. 165 del 2001 correlata alla omessa comunicazione delle retribuzioni in quanto la distinta previsione sanzionatoria, riferita alla mancata comunicazione annuale dei compensi, si riferisce solo all'ipotesi in cui, eseguita regolarmente la comunicazione dell'assunzione ed autorizzata la prestazione lavorativa del dipendente pubblico, non sia effettuata la comunicazione dei compensi versati che, in tale ipotesi, degrada ad una sorta di post factum non (autonomamente punibile).

4. Avverso questa sentenza S F ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria.

5. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale affidato ad unico motivo.

6. M G e Salus spa sono rimasti intimati. Ragioni della decisione Sintesi dei motivi del ricorso principale 7. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art.435 c. 2 cod.proc.civ., per avere la Corte territoriale escluso che la violazione del termine di 10 giorni previsto da tale disposizione per la notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza, determini improcedibilità dell'appello ove sia stato rispettato il termine di cui all'art. 435 c.

3. Assume che il termine imposto dal c. 2, per essere finalizzato a sanare l'originario squilibrio tra le parti che contrassegna la fase introduttiva del giudizio, attiene all'adempimento dell'onere di instaurazione del contraddittorio, il cui N.R.G. 18235 2014 mancato assolvimento comporta la perdita del diritto ad ottenere la decisione nel merito.
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