Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/1979, n. 3458
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A positivo fondamento della domanda diretta a far valere il diritto alla restituzione di fondo espropriato, nonche, in via sostitutiva od aggiuntiva, il diritto al risarcimento del danno, l'espropriato non puo invocare il giudicato, con il quale il giudice amministrativo, su ricorso di altri proprietari coinvolti dalla realizzazione della medesima opera pubblica, abbia annullato, per vizio nell'Esercizio del relativo potere, il provvedimento amministrativo contenente la dichiarazione di pubblica utilita, e, di conseguenza, il decreto autorizzativo delle occupazioni d'urgenza. Detto annullamento, infatti, investe Atti amministrativi che, pur se unitari in relazione all'opera pubblica contemplata, hanno carattere plurimo e scindibile nella parte in cui incidono sulle posizioni soggettive dei proprietari dei fondi interessati dal procedimento espropriativo, cosi che ciascuna di tali posizioni, essendo autonoma ed indipendente, non puo beneficiare degli effetti ripristinatori che si verifichino in esito a quella pronuncia del giudice amministrativo resa esclusivamente a tutela di un'altra. ( V 3046/62, mass n 254489).*