Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2023, n. 13308

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2023, n. 13308
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13308
Data del deposito : 30 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: J A nato in Tunisia il 04/09/1994 T C F nato a Braila (Romania) il 07/11/1991 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere L V;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore F L che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione;
udito il difensore avvocato F B, del foro di CALTAGIRONE in proprio e quale sostituto processuale dell'avv. G B che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 febbraio 2022 La Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della séntenza pronunciata dal Tribunale di Gela il 30 maggio 2019, ha condannato A J e C F T, ciascuno alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 n. 2 cod. pen. commesso il 24 agosto 2013 in danno di R J, zia del primo imputato.

2. Per miglior comprensione è necessario riferire subito che J e T sono stati tratti a giudizio per rispondere, in concorso tra loro, della ricettazione di una borsa contenente documenti di identità e 200 euro, sottratta nottetempo dall'abitazione di R J, borsa della cui provenienza delittuosa erano consapevoli e della quale erano entrati in possesso il 24 agosto 2013. All'esito del giudizio di primo grado, il fatto è stato diversamente qualificato come violazione degli artt. 110 e 624 bis cod. pen. Poiché nel corso del giudizio era emerso che il 24 agosto 2013 R J aveva denunciato, oltre al furto della borsa che custodiva all'interno della propria abitazione, anche il danneggiamento del tetto dell'auto parcheggiata sotto casa, è stata ritenuta l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. Dalla sentenza impugnata emerge (pag. 4) che il tetto della macchina risultò essere ammaccato da una impronta di scarpa. I giudici di merito ne hanno dedotto che il veicolo era stato utilizzato come base «salendo verso l'abitazione o scendendo da essa» e hanno ritenuto che il furto in appartamento fosse aggravato perché, nel commetterlo, era stata usata violenza sulle cose. La ritenuta aggravante è stata bilanciata in termini di equivalenza dalle attenuanti generiche, riconosciute ad entrambi gli imputati.

3. Contro la sentenza della Corte di appello J e T hanno proposto tempestivo ricorso per mezzo del comune difensore. Il contenuto dei due ricorsi è sovrapponibile e ciò consente di esporli congiuntamente.

3.1. Col primo e secondo motivo - tra loro strettamente connessi - la difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge con particolare riguardo alla disposizione dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. per essere stata disattesa l'istanza, avanzata con l'atto di appello, di acquisire ex art. 603 cod. proc. pen. i files contenenti le riprese video della strada in cui fu commesso il furto e i fotogrammi estratti dalle riprese. I ricorrenti osservano: che i filmati (e i fotogrammi estrapolati dagli stessi) sono riferibili all'orario in cui il furto fu commesso e ne riprendono gli autori;
che, nel giudizio di primo grado, la difesa non aveva chiesto di acquisire quei documenti perché J e T non erano imputati del furto, ma di una condotta successiva;che la diversa qualificazione giuridica del fatto operata dal Tribunale ha reso tale acquisizione necessaria. Sostengono che, non avendo accolto la richiesta di rinnovazione istruttoria formulata nei motivi di appello, la Corte territoriale ha impedito alla difesa di addurre elementi a sua discolpa e ha leso così il diritto degli imputati di difendersi provando. La difesa sottolinea che, come si evince dai filmati e dai fotogrammi, J e T non fecero ingresso all'interno dell'abitazione e, anche a voler ammettere che siano rimasti in strada mentre il furto avveniva, nulla consente di ipotizzare che abbiano concorso nel reato. Il difensore dei ricorrenti sostiene che, con motivazione viziata da manifesta illogicità, la Corte territoriale ha ritenuto sufficienti all'affermazione della penale responsabilità per concorso in furto in appartamento le dichiarazioni rese dal teste O F, il quale vide gli imputati, in un momento successivo al furto, mentre fuggivano e constatò che uno di loro aveva in mano una borsa corrispondente a quella sottratta nell'abitazione di R J. Osserva che il teste, le cui dichiarazioni sono state ritenute decisive, ha fornito elementi dai quali poteva desumersi al massimo la ricettazione originariamente contestata, ma non certo il concorso di J e T nel furto e sostiene che l'acquisizione dei documenti indicati sarebbe stata fondamentale a sostegno della tesi difensiva.

3.2. Col terzo e quarto motivo - tra loro strettamente connessi - la difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge con particolare riguardo agli artt. 521, comma 2, e 522 cod. proc. pen. Osserva che gli imputati sono stati ritenuti responsabili del furto della borsa avvenuto all'interno dell'abitazione di R J, aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen., e che in nessuna parte del capo di imputazione inizialmente formulato (relativo a violazione dell'art. 648 cod. pen.) si faceva riferimento a una condotta violenta. J e T, infatti, erano stati accusati di aver ricevuto, con la consapevolezza della provenienza furtiva, la borsa che altri «nottetempo» avevano sottratto nell'abitazione di R J, ma nel capo di imputazione non era contestato che quel furto fosse stato commesso usando violenza sulle cose. Il difensore dei ricorrenti sottolinea inoltre (collegandosi così ai precedenti due motivi di ricorso) che, esaminando i filmati e i fotogrammi dei quali era stata chiesta l'acquisizione, sarebbe emerso che nessuno dei soggetti ripresi aveva utilizzato l'autovettura parcheggiata sotto la casa della persona offesa per introdursi all'interno dell'abitazione e, pertanto, nessuno dei soggetti che avevano partecipato al furto poteva aver danneggiato la parte superiore del veicolo. Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata è viziata da manifesta illogicità nella parte in cui afferma - desumendolo dalle immagini estrapolate dai filmati (peraltro mai formalmente acquisite) - che gli autori del furto si mossero «lungo la parete dell'edificio» (in specie si arrampicarono su una gronda), ma sostiene che questo dato è irrilevante perché il danno riscontrato sul tettuccio dell'auto, riferibile alla suola di una scarpa, non ha altra ragionevole spiegazione che l'uso del veicolo per salire verso l'abitazione o scendere da essa e che la manovra da cui dipese il danneggiamento «può essere rimasta al di fuori della limitata inquadratura del sistema di videosorveglianza»;
inquadratura che invece, come la difesa sottolinea, comprende anche l'auto, parcheggiata sotto il muro dell'abitazione.
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