Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2015, n. 13708

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Massime1

Quando la motivazione richiama un orientamento giurisprudenziale consolidato, riportando anche le massime in cui esso si è espresso, la motivazione deve ritenersi correttamente esposta da tale richiamo, che rinvia - in evidente ossequio al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che giustifica ampiamente la mancata ripetizione delle argomentazioni di un orientamento giurisprudenziale consolidato, ove condivise dal giudicante e non combattute dal litigante con argomenti nuovi - appunto alla motivazione risultante dai provvedimenti richiamati, sicché il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto "per relationem", per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto è conoscibile.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2015, n. 13708
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13708
Data del deposito : 3 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M L - Presidente -
Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -
Dott. B D - rel. Consigliere -
Dott. P A P - Consigliere -
Dott. A F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 17349/2009 proposto da:
TORO AUGUSTO C.F. TROGST54P02H501U, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVORNO 42, presso lo studio dell'avvocato L P, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A. c.f. 05445891004, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 271, presso lo studio dell'avvocato T C, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 893/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/07/2008 R.G.N. 4748/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/2015 dal Consigliere Dott. D B;

udito l'Avvocato L R per delega L P;

udito l'Avvocato T C;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Roma, riformando parzialmente la sentenza di primo grado: 1) respingeva la domanda proposta da Toro Augusto diretta ad ottenere il computo dello straordinario diurno sulla base della retribuzione omnicomprensiva con una maggiorazione minima del 10% e dello straordinario notturno sulla base della retribuzione omnicomprensiva con una maggiorazione minima del 20%;
2) confermava il capo della sentenza che aveva accolto la domanda relativa alla determinazione del compenso dovuto per le festività coincidenti con la domenica sulla base di tutti gli elementi retributivi e indennitari fissi e continuativi.
Osservava la Corte di appello che era infondata la domanda avente ad oggetto il riconoscimento di differenze retributive per lavoro straordinario, alla stregua della sent. n. 10847 del 28.10.2005 della Corte di Cassazione, della quale venivano riportati i passi salienti. Osservava la Corte di appello che era, invece, infondato il gravame dell'AMA quanto al capo di domanda riguardante il calcolo del compenso per le festività coincidenti con la domenica, poiché la contrattazione collettiva aveva disciplinato tale compenso su base omnicomprensiva facendo riferimento (CCNL del 1991 e del 1995) alla "retribuzione globale", quale "sommatoria della retribuzione individuale e delle indennità di carattere fisso e
continuativo....", tra le quali non potevano non essere comprese voci di natura retributiva, pur aventi cadenza non mensile, come le mensilità aggiuntive.
Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore propone ricorso, affidato a due motivi. Resiste con controricorso l'AMA. In udienza è stata respinta l'istanza, presentata congiuntamente dai difensori delle parti, intesa ad ottenere il rinvio del procedimento e motivata dalla pendenza di consultazioni finalizzate a verificare la possibilità di pervenire alla rinuncia del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l'istanza di rinvio della trattazione del presente giudizio non può trovare accoglimento in ragione del fondamentale principio che impone la ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), il quale non consente di accordare meri rinvii in attesa
della definizione di possibili, futuri accordi tra le parti sulla materia del contendere.
Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 12 preleggi e artt. 101 e
111 Cost., in riferimento ai principi dei tre gradi di giudizio e del giudice naturale, violazione dell'art. 156 c.p.c., nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4). Il ricorrente si duole del recepimento acritico, da parte della Corte di appello, dell'orientamento interpretativo indicato dalla giurisprudenza di legittimità. Chiede che questa Corte affermi che, ai sensi delle suddette norme, a pena di nullità e comunque di annullamento della sentenza, nella relativa motivazione, diversamente da come operato

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