Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 27/12/2018, n. 58249

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 27/12/2018, n. 58249
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 58249
Data del deposito : 27 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: ALBANESE GABRIELE nato a BARLETTA il 13/04/1971 ALBANESE SAVINO nato a BARLETTA il 10/02/1970 C D nato a BARI il 25/03/1962 C S nato a BARI il 01/03/1993 D C L nato a BARLETTA il 26/10/1978 L R nato a ANDRIA il 28/04/1946 P G nato a ANDRIA il 28/02/1956 P L nato a ANDRIA il 25/01/1976 P N nato a ANDRIA il 05/03/1992 V N nato a BARI il 25/11/1987 avverso la sentenza del 09/11/2017 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere C M;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore A C che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. P- E' presente l'avvocato M N del foro di TRANI in difesa di ALBANESE SAVINO che insiste per il rigetto del ricorso con contestuale conferma della sentenza impugnata. E' presente l'avvocato C G, RENATO del foro di TRANI in difesa di L R che insiste per il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato F M del foro di LATINA in difesa di D C L che insiste per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 9 novembre 2017, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto dal P.M. presso il locale Tribunale in data 16 marzo 2017, avverso la sentenza resa dal Giudice dell'udienza preliminare in data 19 luglio 2016 nei confronti di Albanese Savino, Lorusso Riccardo, Caputo Sabrina, Albanese Gabriele, C D, Pasculli Giuseppe, Dicanosa Luigi, Pasculli Natale, Pasculli Leonardo e Volpe Nicola, assolti da alcune condotte relative ai reati di cui agli artt. 73 e 74, d.P.R. n. 309/1990. 2. La Corte distrettuale riteneva che l'impugnazione fosse tardiva, in quanto proposta in data 16 marzo 2017, vale a dire oltre il termine di cui all'art. 585, c. 1, lett. c), cod.proc.pen., termine di quarantacinque giorni che, secondo la Corte, doveva ritenersi decorrente dalla nuova data fissata per il deposito a norma dell'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod.proc.pen., avendo il Presidente del Tribunale di Bari, in data 13 ottobre 2016, dunque prima della scadenza del termine di 90 giorni previsto in sentenza, autorizzato la proroga di ulteriori 90 giorni, decorrenti dal 17 ottobre 2016, proroga di cui veniva data comunicazione, a mezzo di posta elettronica ordinaria (come previsto da apposito protocollo fra Procura e Tribunale di Bari), al P.M. in data 17 ottobre 2016. La sentenza veniva poi depositata nei termini, in data 16 gennaio 2017, conseguendone la tardività dell'appello proposto il 16 marzo 2017. 3. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo, violazione di legge in ordine alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello per tardività, in quanto il termine per impugnare non poteva farsi decorrere dalla comunicazione della proroga ex art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod.proc.pen., siccome effettuata a mezzo di posta elettronica ordinaria e non certificata, sistema di comunicazione non previsto da alcuna disposizione di legge. Al riguardo, sostiene il ricorrente che nessun rilievo può assumere il protocollo sottoscritto fra Tribunale e Procura in ordine alle modalità di comunicazione tramite posta non certificata, non avendo tale protocollo alcun valore normativo e non potendo derogare alla rigida disciplina prevista in materia dal codice di rito. Solo in data 16 febbraio 2017 la Procura ordinaria, preso atto delle comunicazioni degli appelli degli imputati, aveva richiesto copia della sentenza all'Ufficio GUP e in data 16 marzo 2017 era stato presentato tempestivo appello.

4. L'imputato C D, a mezzo del difensore di fiducia, con memoria ritualmente depositata, ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando come nessun magistrato della Procura presso il Tribunale di Bari disponga di un indirizzo PEC.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato.

2. Giova in primo luogo evidenziare, perché la difesa ne ha fatto motivo di discussione orale, la tempestività dell'odierno ricorso. • Si è sostenuto che il provvedimento con il quale la Corte di Appello ha dichiarato la inammissibilità dell'impugnazione del P.M., pur se reso in forma di sentenza, avrebbe in realtà natura di ordinanza, come tale soggetta al termine di impugnazione di quindici giorni, ai sensi dell'art.585, comma 1, lett.a) cod.proc.pen. La tesi non ha pregio. Questa Corte ha già affermato - con pronuncia che questo Collegio condivide - che non esiste, nell'ordinamento processuale vigente, come pure in quello abrogato, alcuna norma in base alla quale possa affermarsi che la pronuncia di inammissibilità di un'impugnazione debba assumere necessariamente la forma dell'ordinanza e non quella della sentenza, dovendosi al contrario ritenere, sulla base, tanto dell'art.591, comma quarto, del codice attuale, quanto dell'art.213 del codice di rito previgente, che sia da adottarsi l'una o l'altra di dette forme a seconda dello stato processuale in cui la decisione è assunta (Sez.6, n.2888 del 13/11/2002, Rv.223300, conforme a Sez.4, n.2041 del 373/2000, Rv.217427). Nel caso di specie, la Corte di Bari ha ritenuto opportuno procedere alla discussione della eccezione processuale relativa alla tardività dell'appello del Procuratore della Repubblica, ha formato un autonomo fascicolo riguardo alle posizioni degli imputati che erano stati assolti in primo grado, e si è quindi pronunciata con sentenza sulla questione, definendo il giudizio con declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. Il Procuratore Generale ha quindi, del tutto correttamente, utilizzato il termine di cui all'art.585, comma 1, lett.c) cod.proc.pen.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi