Cass. civ., sez. III, ordinanza 27/04/2023, n. 11151

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 27/04/2023, n. 11151
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11151
Data del deposito : 27 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. F D S Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. C V Consigliere dott. P A P CO Consigliera dott. A T Consigliere relatore A d. 04 / 04/2023 C . C . dott.R R Consigliere R.G. n. 23121 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 23121del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da G G (C.F.: GIO GNN 39T08 C424O), assun- tore del concordato fallimentare della S.a.s. G Pa- squale C. rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato T S (C.F.: STF TZN 57D69 B180H) -ricorrente- nei confronti di CIRACÌ P C (C.F.: CRC PRC 47E30 A149C) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato A C (C.F.: CLC NGL 60D17 L049H) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 785/2021, pubblicatain data 5 luglio 2021;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4 aprile 2023dal consigliere A T.

Fatti di causa

G G, assuntore del concordato fallimentare della G Pasquale C. S.a.s., ha promosso l’esecuzione forzata, nelle forme dell’espropriazione immobiliare, nei confronti di Pie- tro C C, in virtù di una sentenza di condanna emessa a carico di quest’ultimo in un giudizio iniziato dalla indicata Ric. n. 23121/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 11 società in bonis, poi proseguito dalla curatela del fallimento so- pravvenuto in corso di causa e nel quale lo stesso G G aveva,successivamente, spiegato intervento volontario . L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Brindisi. La Corte d’appello di Lecceha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il G, sulla base di tremotivi. Resiste con controricorso il C. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazionedegli artt. 474 e 615 c.p.c. in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c.». Con il secondo motivosi denunzia ««violazione delle norme di interpretazione dei titoli giudiziali –errata interpretazione della sentenza costituente il titolo esecutivo posto a base della ese- cuzione in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.». I primi due motivi del ricorso, in quanto logicamente e giuridi- camente connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati.

1.1Il ricorrente G sostiene, in primo luogo, che , con la sua opposizione all’esecuzione, il C aveva dedotto una que- stione che avrebbe potuto e dovuto essere avanzata nel corso del giudizio di cognizione all’esito del quale si era formato il titolo esecutivo, cioè quella relativa alla legittimazione di esso ricorrente, quale assuntore del concordato fallimentare della G Pasquale C. S.a.s., ad agire in giudizio per il Ric. n. 23121/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 11 riconoscimento e la soddisfazione dei diritti già spettanti alla società fallita. Prendendo in esame tale motivo di opposizione, quindi, a suo avviso, i giudici del merito avrebbero violato il principio di diritto secondo il quale in sede di esecuzione non può essere messo in discussione il comando consacrato nel titolo esecutivo. La censura (formulata segnatamente con il primo motivo) è fondata sul presupposto che la legittimazione del ricorrente, quale assuntore del concordato fallimentare della G Pa- squale C. S.a.s.,ad agire in giudizio per il riconoscimento e la soddisfazione dei diritti già spettanti alla società fallita, fosse stata positivamente accertata nel giudizio di cognizione all’esito del quale si era formato il titolo esecutivo da lui azionato (fatta salva solo l’eventualità,non verificatasi, dell’accoglimento de lla domanda all’epoca pendente di annullamento del concordato). È fondata, cioè, su una interpretazione del dictum contenuto nel titolo esecutivo di formazione giudiziale del tutto opposta rispetto a quella fatta propria dalla corte d’appelloe che è og- getto delle censure formulate conil secondo motivo.

1.2In proposito, è opportuno chiarire che l’esecuzione forzata è stata promossa dal G sulla base della sentenza di con- danna emessa in primo grado (dopo che il giudice d’appello ne aveva sospeso l’esecutività per gli importi eccedenti € 270.000,00), in un giudizio di cognizione che era stato iniziato dalla società G Pasquale C. S.a.s., quando questa era an- cora in bonis, quale convenuta per il risarcimento dei danni de- rivanti dalla risoluzione di un contratto di permuta tra un ter- reno e alcune unità immobiliari da realizzare sullo stesso, ma attrice in via riconvenzionale per il pagamento del controvalore delle opere realizzate sul terreno oggetto della permuta(il cre- dito azionato in via esecutivaha ad oggetto proprio quest’ul- tima obbligazione). Ric. n. 23121/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 11 Detto giudizioera stato interrotto a seguito del fallimento del la società ed era statoriassunto nei confronti della curatela falli- mentare;
successivamente,G G aveva spiegato in- tervento volontario , quale assuntore del concordato fallimen- tare, del quale era stato peraltro chiesto l’annullamento. La sentenzadi primo grado aveva condannato il C al paga- mentodell’importo liquidato « in favore della curatela fallimen- tare o chi per essa in relazione agli esiti sub iudicedel giudizio di annullamento del concordato fallimentare proposto da G Giovanni». Il G sostiene che tale condanna dovrebbe intendersi formu- latain proprio favore, anche se sottoposta alla condizione (so- spensiva) del rigetto della domanda, che all’epoca era ancora sub iudice, di annullamento del concordato fallimentare;
in altri termini,secondo il ricorrente, la condanna avrebbe potuto ope- rarein favore della curatela solo nel caso di accoglimento della domanda all’epoca pendente di annullamento del concordato. Poiché, frattanto (cioè prima del pignoramento), a suo dire,tale domanda di annullamento del concordato sarebbe stata defini- tivamente rigettata, la sua legittimazione non avrebbe potuto essere contestata sulla base di altre e diverse ragioni, in sede di esecuzione forzata. Il controricorrente C sostiene, invece, che la condanna debba intendersi emessa in favore della curatela, sebbene con un generico richiamo alla possibilità che nelle relative posizioni potesse subentrare “chi per essa”, cioè l’assuntoredel concor- dato ( se non la stessa società in bonis ), ma senza alcuna espressa decisione in ordine all’attuale sussistenza, in concreto, della legittimazione dell’assuntore stesso e, quindi, con un so- stanziale rinvio alle disposizioni generali in tema di legittima- zione di quest’ultimo. Di conseguenza , poiché tali disposizioni generali, come correttamente interpretate e applicate dalla corte d’appello, prevedono che la legittimazione dell’assuntore Ric. n. 23121/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 11 subentria quella del curatore fallimentare solo dopo l’emissione del decreto di cui all’art. 136 L.F.(pacificamente mai avvenuta) qualora, come nella specie, il trasferimento dei beni e delle at- tività del fallito all’assuntore sia stato subordinato alla completa esecuzione degli obblighi concordatari, correttamente tale le- gittimazione era stata esclusa nella sentenza impugnata.
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