Cass. pen., SS.UU., sentenza 14/12/2023, n. 27727

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In tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 1 ovvero comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e nei confronti di altro concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R.

In tema di concorso apparente di norme, l'art. 15 cod. pen. si riferisce alla sola specialità unilaterale, poiché le altre tipologie di relazioni tra norme, quali la specialità reciproca o bilaterale, non evidenziano alcun rapporto di "genus" a "speciem".

Nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 14/12/2023, n. 27727
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27727
Data del deposito : 14 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

27727 -24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Margherita Cassano - Presidente - Sent. n. sez. 18 -UP 14/12/2023 Giulio Sarno R.G.N. 27140/2023 Geppino Rago Gastone Andreazza Massimo Ricciarelli Vincenzo Pezzella Relatore - Raffaello Magi Angelo Caputo TO Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. RT TO nato a [...] il [...] 2. NE UC nato a [...] il [...] 3. AN TT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/07/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Vincenzo Pezzella;
udito il Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi;
udito l'avv. RI Maggiore in difesa della parte civile Roma Capitale che ha con- cluso per il rigetto dei ricorsi, con la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di parte civile come da nota scritta depositata in udienza;
سے uditi l'avv. Cesare Placanica in difesa di RT TO, l'avv. Giampaolo Balzarelli in difesa di NE UC e AN TT e l'avv. Giuseppe Maria Moliterni nell'interesse di AN TT che, illustrati i motivi, hanno insistito per l'accoglimento dei relativi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, in composizione collegiale, del 5 maggio 2021: ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di TO RT in - ordine al reato ex artt. 377-bis cod. pen. e 416-bis. 1 cod. pen. commesso in Cer- veteri e Roma dal 10 febbraio 2013 al 19 settembre 2014 ascrittogli al capo E2) del primo decreto perché estinto per intervenuta prescrizione e ha rideterminato la pena in anni tredici e mesi sette di reclusione per le seguenti residue imputa- zioni: delitto di cui all'art. 74 commi 1, 2, 3 e 4, 80 comma 1 lett. b) e c) e comma 2 T.U. stup., art. 4 legge n. 146 del 2006, commesso in Roma in epoca antece- dente al mese di giugno 2012 sino a tutt'oggi, di cui al capo F2) del primo decreto con il ruolo di partecipe;
delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 T.U. stup. commesso in Roma il 17 giugno 2014 di cui al capo H3) del primo decreto;
delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 T.U. stup., commesso in Roma dal 24 aprile 2018 al 16 giugno 2018 di cui ai capi A1), A6) e A14) del secondo decreto); -ha assolto TT AN dal reato associativo ex art. 74 T.U. stup. ascrit- togli al capo A) del secondo decreto perché il fatto non sussiste e, esclusa la reci- diva, tenuto conto delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche e della continuazione con i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Roma del 28 novem- bre 2017 (irrevocabile il 20 dicembre 2017), ha rideterminato in complessivi anni sei di reclusione ed euro 21.000 di multa la pena per i seguenti delitti: di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 T.U. stup. commessi in Roma tra il 24 aprile 2018 e il 17 agosto 2018 di cui ai capi A1), A2), A3), A4), A6), A7), A9), A11), A12), A13), A14) e A15) del secondo decreto;
ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza del Tribunale di Roma del 30 aprile 2013, parzialmente riformata in appello il 20 dicembre 2013, irrevocabile il 15 aprile 2014, ha rideterminato in complessivi anni tredici e mesi uno di reclusione la pena per UC NE, già condannato in primo grado per il reato associativo ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 di cui al capo F2) del primo decreto con il ruolo di partecipe, nonché per i delitti ex artt. 110 cod. pen. e 73 T.U. stup. commessi in Roma tra il 1 e il 15 febbraio 2013 di cui ai capi U2), V2) e W2) di cui al primo decreto;
2 سل Il giudice di appello, quanto agli odierni ricorrenti, ha poi revocato le pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale durante l'esecuzione della pena nei confronti di AN TT e gli ha applicato, in sostituzione, la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;
ha ridotto la misura di sicurezza della libertà vigilata ad anni uno nei confronti di TT AN. Ha revocato le statuizioni civili con riferimento agli imputati e per ciascuno dei capi per i quali è stata pronunciata assoluzione o sentenza di non doversi procedere. Ha condannato gli imputati ritenuti responsabili in ordine ai capi di imputazione per cui le parti civili sono rispettivamente costituite, come indicati nella sentenza di primo grado, e alla rifusione delle spese del grado di appello in favore delle parti civili stesse (Ambulatorio antiusura onlus, Associazione codici Centro diritti del cittadino Associazione sos impresa Lazio Forum - delle associazioni antiusura - Associazione nazionale per la lotta contro le illega- ― lità e le mafie "Antonino Caponnetto" Regione Lazio Roma Capitale). - La Corte capitolina ha rigettato l'appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e ha confermato nel resto la sentenza impugnata.

2. Il presente processo, a carico, oltre che degli odierni ricorrenti, di altri 70 coimputati, ha visto all'udienza del 13 luglio 2020 la riunione ad un primo proce- dimento (R.G.N.R. 4194/12), di altro (R.G.N.R. 457/18) pendente a carico degli imputati RA RT, SA RO, MO SC, TO A- curta e TT AN per fatti connessi. Le vicende che vengono in rilievo in entrambi i procedimenti attengono a varie fattispecie di reato e traggono origine da indagini per traffici di droga che hanno coinvolto la famiglia RT a partire dal dicembre del 2012 e che si sono incentrate sul ruolo di RT RA nella borgata di Montespaccato in Roma. In tale ambito territoriale si accertava l'operatività di due diverse consor- terie criminali, fra loro connesse e collegate, facenti capo al medesimo: da un lato l'associazione di cui all'art. 416 cod. pen. di cui al capo A1) del primo decreto, finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati (tra cui estorsione, usura, esercizio abusivo del credito, riciclaggio e reimpiego di capitali di prove- nienza illecita); dall'altro l'associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti (capo F2). Per entrambe le asso- ciazioni venivano enucleati una serie di reati-fine che evidenziavano le concrete modalità operative dei sodalizi nonché l'eterogeneità degli ambiti economici attinti dalle attività illecite e la perduranza nel tempo delle condotte criminose. Il compendio istruttorio è costituito dagli esiti delle attività di intercettazione telefoniche ed ambientali effettuate nei periodi di riferimento, dalle testimonianze 3 هلی degli operanti che hanno svolto le indagini e di alcune persone offese, nonché dai sequestri di sostanze stupefacenti.

3. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma (limitatamente alle posi- zioni di IE OL e LV IT) e gli imputati, tra cui, TO AM CU, TT AN e UC NE, che hanno proposto, a mezzo dei ri- spettivi difensori, i motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

3.1. TO RT ha articolato otto motivi di ricorso (erroneamente indicati in sette essendo stato ripetuto due volte il motivo n. 6). Con il primo, in relazione all'intervenuta condanna per il reato sub F2), lamenta violazione dell'art. 74 T.U. stup., contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova. Osserva, in proposito, che la Corte territoriale avrebbe aderito acriticamente a quanto affermato dal primo giudice in relazione alla sussistenza del sodalizio criminoso valorizzando le conversazioni captate tra gli imputati e le immagini estrapolate dalle telecamere installate dalla p.g., nonché i servizi di osservazione e pedinamento ed avallando la tesi della sussistenza di due sottogruppi dediti allo spaccio (le c.d. "batterie"), coordinate l'una da TO IS e l'altra dai fratelli RI e UC NE. La Corte di appello avrebbe omesso di considerare che con i motivi di gravame nel merito era stato evidenziato come la mole di telefonate captate non desse conto minimamente di un rapporto costante e continuativo tra i due sottogruppi ed il vertice, né in termini di fornitura dello stupefacente e nem- meno di offerta e riscossione dei proventi dello stesso. Deduce l'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato laddove ha confutato i rilievi difensivi relativi all'assenza di una cassa comune e di modalità comuni di finanziamento del sodalizio e, in generale, alla mancanza di uno stabile vincolo associativo. Con il secondo profilo di doglianza si lamentano violazione di legge, nonché carenza ed illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta adesione di RO ER RT all'associazione in contestazione, che, secondo la concorde va- lutazione dei giudici del merito, deriverebbe dalla presenza dello stesso presso il bar "Quello che c'è c'è" gestito da RA RT ed EM TU, dalle risultanze dell'attività captativa e dalla partecipazione ad alcuni dei delitti-fine. Non sarebbe stata fornita compiuta risposta ai rilievi difensivi relativi all'as- senza di elementi obiettivi da cui inferire l'attività di spaccio in occasione delle presenze al bar. 4 بس La Corte territoriale avrebbe, inoltre, fornito una motivazione del tutto carente in punto di ritenuta adesione al sodalizio criminoso. L'affermazione che il ricorrente era un coordinatore del gruppo, secondo solo a RA RT, sarebbe priva di ogni riscontro obiettivo, non potendo tale circostanza essere desunta dal con- tenuto delle intercettazioni. Le uniche condotte attenzionate direttamente riferibili all'imputato intervengono in un ristrettissimo periodo temporale e si collocano ed esauriscono nell'anno 2018, senza alcun coinvolgimento pregresso dello stesso nelle dinamiche del presunto gruppo apprezzabile in termini di stabilità. Infine, l'affermazione che l'imputato si sarebbe avvalso dell'opera di CO AC non risulterebbe in alcun modo

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