Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/06/2023, n. 25352

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/06/2023, n. 25352
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25352
Data del deposito : 13 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO TI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/11/2022 del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto SILVIA SALVADORI, la quale si è riportata alla requisitoria in atti, concludendo per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Emanuela ZOCCALI del foro di Roma per delega orale dell'avvocato Francesco NIZZARI, per IO TI, la quale ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di IO AB ha confermato il provvedimento con il quale il GIP del Tribunale cittadino aveva applicato a IO TI la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato dei reati di cui ai capi 1), 8), 9), 10), 11, 14) e 16) della contestazione provvisoria [partecipazione a un'associazione per delinquere ai sensi dell'art. 74, c. 1, 2 3 e 4, d. P.R. n. 309/1990, reato aggravato ai sensi degli artt. 61 bis e 416 bis.1, cod. pen., più reati fine ai sensi degli artt. 73 e 80, d.P.R. n. 309/1990 (concorso in importazioni di cocaina)].

2. Secondo quanto emerge dall'ordinanza impugnata, il compendio probatorio è in prevalenza costituito dal contenuto di comunicazioni scambiate giovandosi di un sistema criptato, ma anche da intercettazioni, dagli esiti del controllo dei tabulati telefonici, dalle geolocalizzazioni, da riprese video e da attività di riscontro della polizia giudiziaria. In premessa, il Tribunale ha rigettato la doglianza difensiva, riproposta in ricorso, inerente alla utilizzabilità delle citate comunicazioni (che consistono in messaggistica scambiata su una piattaforma chiamata SKY-ECC, cioè un'applicazione crittografata end-to-end) trasmesse su appositi supporti digitali dall'autorità giudiziaria francese (tutti versati in copia agli atti), autorità che, a sua volta, aveva emesso in Francia specifici provvedimenti di acquisizione di quei dati già conservati in un server. Il sistema, com'è ormai emerso in altri procedimenti penali, consente lo scambio di comunicazioni mediante uso di cripto-telefonini o smartphones, modificati in modo da garantirne la inviolabilità (consentendo, cioè, di disattivarne la geolocalizzazione, i servizi Google, il Bluetooth, la fotocamera e quant'altro possa generare rischi di captazione). Il Tribunale ha descritto tale sistema precisando, intanto, che il materiale probatorio rappresentato da queste chat era stato acquisito in forza di specifici O.E.I. emessi dal pubblico ministero procedente. Ha, dunque, richiamato le origini dell'indagine che aveva consentito la violazione della piattaforma criptata da parte di law enforcement agencies (squadre composte dalle polizie francese, belga e olandese), fermandone l'utilizzo nel marzo 2021, allorquando si era diffusa la notizia dell'avvenuta violazione. Gli esiti dell'indagine presupposta (quella, cioè, condotta dalle squadre investigative sopra citate sulla piattaforma utilizzata dai dispositivi controllati) avevano poi consentito di acquisire e analizzare milioni di messaggi scambiati ed è in questo contesto che si inserisce l'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di IO AB. La polizia giudiziaria operante, infatti, analizzando il traffico telefonico storico delle celle abitualmente abbinate alle utenze "ufficiali" in uso agli indagati, aveva individuato alcuni PIN collegati alla citata piattaforma criptata (avendo gli inquirenti appurato che, proprio in concomitanza della divulgazione della notizia che quella applicazione non era più sicura, l'attività dei dispositivi associati a quella piattaforma era stata sospesa). Di qui l'iniziativa investigativa del pubblico ministero procedente di inviare a stretto giro appositi O.E.I. all'AG francese, a partire dal 13 aprile 2021, aventi uno specifico oggetto, ben descritto nell'ordinanza impugnata: la trasmissione dei messaggi già decifrati riferibili alle comunicazioni che avevano riguardato i PIN d'interesse, conservate in un server che, a sua volta, la stessa autorità richiesta (Tribunal judicial de Paris) aveva acquisito ai sensi dell'art. 706-102-1 del codice di rito penale francese, cioè a seguito di richiesta di accesso a dati conservati in un sistema informatico (vedi note 1 e 2 della pag. 6 dell'ordinanza impugnata). Pertanto, secondo il Tribunale, i singoli O.E.I. non avevano avuto ad oggetto l'acquisizione dell'esito di intercettazioni disposte su ordine di quell'AG francese specificamente richiesta (cioè il citato Tribunale di Parigi), di un flusso di comunicazioni in atto, cioè, al momento della acquisizione autorizzata dal Tribunale di Parigi, bensì l'acquisizione di dati informatici già decriptati, conservati in un server e riferibili a scambi di comunicazioni (messaggi, video, foto) già avvenuti. Il Tribunale del riesame, poi, ha ripercorso le fasi dell'acquisizione del materiale informatico, rinviando al contenuto degli ordini emessi, richiamando, ai fini della utilizzabilità interna, il protocollo descritto nell'art. 234 bis, cod. proc. pen. e, stante la natura di dati non pubblici, ha ritenuto integrato il necessario consenso del titolare di essi, identificandolo nel soggetto che ne poteva disporre in maniera autonoma, vale a dire l'autorità giudiziaria francese trasmittente che li deteneva legittimamente. Ribadito, poi, il principio per il quale le regole di acquisizione probatoria sono quelle del Paese membro dell'Unione Europea richiesto e non quelle del Paese richiedente, ha richiamato la giurisprudenza formatasi sulle attività d'indagine intraprese dallo Stato estero, rispetto alle quali ha ritenuto il limite invalicabile della non violazione di norme inderogabili e dei principi fondamentali del nostro ordinamento, precisando che essi non coincidono, tuttavia, con il complesso delle regole dettate dal nostro codice di rito, spettando a chi eccepisce una incompatibilità l'onere di dimostrarla, essendo precluso all'autorità richiedente un vaglio sulla legittimità delle modalità esecutive dell'atto, ove non sia indicata una specifica modalità nella richiesta, a maggior ragione allorquando l'atto d'indagine sia stato già compiuto nel corso di autonome iniziative dell'autorità straniera. Inoltre, per quel giudice, dalla mancata conoscenza di dati relativi alla decriptazione della messaggistica, non potrebbe ipso facto inferirsi l'alterazione del dato originale, poiché il relativo algoritmo non muta in alcun modo il contenuto del dato, evenienza che, nella specie, era stata peraltro prospettata in termini astratti e, quindi, ipotetici. Inconferente, poi, è stato ritenuto il rinvio della difesa a un precedente di questa stessa sezione (sez. 4, n. 32915/2022, Lori): secondo il ragionamento rinvenibile nell'ordinanza impugnata, infatti, in quel diverso caso (pur inerente a messaggistica scambiata sulla piattaforma SKY ECC), era stato censurato il provvedimento del PM di rigetto dell'ostensione alla difesa della documentazione riferibile alle comunicazioni criptate, consegnate tramite Europol e non direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato estero, come nella specie, in cui il materiale informatico era stato trasmesso dal Tribunale di Parigi. Il Tribunale ha, poi, rilevato che in atti erano versati tutti i documenti inviati dall'autorità francese in risposta ai singoli O.E.I. e depositati i provvedimenti genetici con i quali l'AG francese aveva disposto l'acquisizione della messaggistica, emergendo da essi il richiamo delle norme procedurali relative alla acquisizione di dati informatici (già presenti), riferibili alla piattaforma SKY-ECC, esaminate dal Tribunale di IO AB e riportate nella nota sopra richiamata. Nell'ordinanza si è, infine, ribadito che, nel contesto della cooperazione penale tra Paesi membri UE, vige una presunzione di legittimità in ordine all'attività di acquisizione dei dati trasmessi, secondo le regole proprie del Paese richiesto, precisandosi al contempo che gli atti così acquisti sono poi sottoposti in ogni caso alle regole processuali e sostanziali proprie del Paese richiedente. Infine, con specifico riferimento alle modalità di trasmissione dei dati oggetto degli ordini d'indagine, il Tribunale ha ritenuto sufficiente l'atto formale di trasmissione per conferire a quei dati garanzia di autenticità e conformità all'originale e, in merito alla identificazione degli indagati, quali users dei singoli PIN associati ai dispositivi, ha dato atto di quanto esposto nella informativa circa il metodo utilizzato dagli inquirenti: si era accertato, infatti, che alcuni indagati erano utilizzatori di cripto-telefonini per scambio di messaggistica sulla piattaforma SKY ECC, ove ogni user è identificato con un PIN, al quale è a sua volta associato un nickname coincidente con il nomignolo, con il quale gli indagati erano chiamati durante le conversazioni intercettate. Così, muovendo dall'analisi dei riferimenti operati dagli stessi utilizzatori dei dispositivi (soprannomi/nomignoli, nome e cognome, particolari di vita o accadimenti attribuiti a determinati soggetti), era stato possibile associare PIN e nickname a ciascun indagato, anche grazie ai riscontri di polizia giudiziaria operati sull'oggetto dei riferimenti di volta in volta effettuati dai soggetti interessati. Quanto al IO, al quale è stato associato il soprannome "nano", il Tribunale ha elencato gli elementi valorizzati alle pagg. 8 e 9 dell'ordinanza impugnata (trattasi di riferimenti fatti da altri co-indagati a tale nominativo, la riconducibilità del quale all'indagato era derivato dal contenuto di un'ambientale all'interno di un veicolo sul quale viaggiavano VA e il IO;
ma anche l'uso sempre nel corso delle intercettazioni al suo nome di battesimo da parte di ZA RO e altri riferimenti elencati nell'ordinanza censurata anche ai turni di lavoro dell'indagato presso il porto, riscontrati dai tabulati delle beggiature al varco

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