Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15693

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15693
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15693
Data del deposito : 13 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BR AU, nato a [...] il [...] BR AS, nato a [...] il [...] KA AT, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/11/2021 della Corte d'appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
letta la memoria dell'Avv. GUIDO GALLETTI, difensore di DI UD, DI MA e RI ER, il quale ha chiesto che la Corte voglia «pronunciare sentenza di non doversi procedere per essersi il reato estinto in seguito a remissione di querela»;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere intervenuta remissione della querela;
udito l'Avv. GUIDO GALLETTI, difensore di DI UD, DI MA e RI ER, anche in sostituzione dell'Avv. EMILIO CARLO CHIODI, altro difensore di DI UD, DI MA e RI ER, il quale si è riportato ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30/11/2021, la Corte d'appello di Trieste confermava la sentenza del 29/06/2018 del Tribunale di Udine di condanna di UD DI, MA DI e ER RI alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa in concorso ai danni di AR AT, aggravata dall'avere cagionato a tale persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità (artt. 110, 640 e 61, primo comma, n. 7, cod. pen.).

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Trieste hanno proposto ricors0 per cassazione, per il tramite del proprio difensore e con un unico atto, UD DI, MA DI e ER RI, affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono l'«illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 606 lett. e) in relazione all'art. 546 cpp e per difetto di motivazione nella parte in cui la Corte d'appello di Trieste, richiamando per relationem il contenuto della sentenza di primo grado, ha tuttavia omesso di analizzare le specifiche censure degli appellanti rispetto al giudizio di attendibilità della persona offesa da reato».

2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono l'«illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 110 cp ed in ogni caso per difetto di congrua motivazione, nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto configurabile un'ipotesi concorsuale a carico

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