Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15693
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: B C, nato a Udine il 07/09/1971 B T, nato a Udine il 16/12/1995 K C, nata a Udine il 05/06/1992 avverso la sentenza del 30/11/2021 della Corte d'appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;letta la memoria dell'Avv. G G, difensore di B C, B T e K C, il quale ha chiesto che la Corte voglia «pronunciare sentenza di non doversi procedere per essersi il reato estinto in seguito a remissione di querela»;udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NTRO;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale M G, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere intervenuta remissione della querela;udito l'Avv. G G, difensore di B C, B T e K C, anche in sostituzione dell'Avv. E C C, altro difensore di B C, B T e K C, il quale si è riportato ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 30/11/2021, la Corte d'appello di Trieste confermava la sentenza del 29/06/2018 del Tribunale di Udine di condanna di C B, T B e C K alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa in concorso ai danni di M M, aggravata dall'avere cagionato a tale persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità (artt. 110, 640 e 61, primo comma, n. 7, cod. pen.). 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Trieste hanno proposto ricors0 per cassazione, per il tramite del proprio difensore e con un unico atto, C B, T B e C K, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono l'«illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 606 lett. e) in relazione all'art. 546 cpp e per difetto di motivazione nella parte in cui la Corte d'appello di Trieste, richiamando per relationem il contenuto della sentenza di primo grado, ha tuttavia omesso di analizzare le specifiche censure degli appellanti rispetto al giudizio di attendibilità della persona offesa da reato». 2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono l'«illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 110 cp ed in ogni caso per difetto di congrua motivazione, nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto configurabile un'ipotesi concorsuale a carico dei signori B T e K C». 2.3 Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono «[v]iolazione di legge - violazione dell'art. 99 c.p. - sull'errata applicazione di legge penale e in ogni caso sulla carenza di adeguata e completa motivazione per quanto attiene la ritenuta applicazione della recidiva al signor Braidic Claudio - sulla violazione dei principi valutativi e motivazionali espressi nella sentenza n. 20808/2019 delle Sezioni Unite - sulla mancanza di una "complessità di giudizio" calmierato sulla persona del ricorrente - sulla mancata valutazione degli elementi valutativi forniti dalla difesa nel corso del giudizio - sulla mancata valutazione sotto il profilo dell'analisi della componente relativa "maggiore colpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere"».
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