Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/10/2020, n. 21815
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Testo completo
§ 1. Il notaio (---) propone sei motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 4055/52/14 del 28.4.14, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione notificatogli dall'agenzia delle entrate in recupero dell'imposta proporzionale di registro ed ipocatastale in relazione all'atto, da lui rogato e registrato in via telematica il 15 febbraio 2011, con il quale la societa' cooperativa (---) a r.l. (poi denominata societa' cooperativa edilizia La Rosy) aveva acquistato due terreni in Comune di Lusciano (CE);
atto sul quale egli aveva invece autoliquidato l'imposta di registro in misura fissa (con esenzione dell'imposta ipo-catastale) trattandosi di terreni destinati alla realizzazione di interventi di edilizia economica e popolare ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, ex articolo 32.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che l'agevolazione in questione non fosse riconoscibile, posto che: - non era stata provata la sussistenza, nel Comune di Lusciano, di un programma attuativo di edilizia economico-popolare ne' una convenzione in tal senso;
- agli atti di causa esisteva un "atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione per aree fuori PEEP", e tuttavia tale atto (tardivamente prodotto soltanto in appello) riguardava appunto aree fuori del piano di edilizia economica popolare e non surrogava la relativa convenzione ai sensi della L. n. 10 del 1977, ex articolo 8, in quanto recante soltanto l'impegno unilaterale della cooperativa edilizia La Rosy (diversa dalla stipulante) a sottoscrivere tale convenzione, senza tuttavia farsi menzione alcuna di un formale atto del Comune di attuazione del PEEP.
Resiste con controricorso l'agenzia delle entrate.
§ 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta - ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n.
4 - nullita' della sentenza per violazione dell'articolo 112 c.p.c.;
per non avere la Commissione Tributaria Regionale pronunciato sul motivo di opposizione secondo cui l'imposta in oggetto, di natura complementare, gravava unicamente sulle parti contraenti e non sul notaio ai sensi del Decreto Legislativo n. 463 del 1997, ex articolo 3 ter, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articoli 42 e articolo 57, comma 2.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, nell'ipotesi in cui non di omessa pronuncia si trattasse bensi' di rigetto implicito del motivo di opposizione, violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento;
dal momento che la responsabilita' del notaio doveva escludersi dal fatto che non si trattava di imposta principale (ancorche' "postuma") ma di imposta complementare i cui elementi costitutivi non erano desumibili dall'atto di trasferimento.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce nullita' della sentenza per ultrapetizione (articolo 112 c.p.c.). Per avere la Commissione Tributaria Regionale escluso l'agevolazione per difetto di convenzione comunale, mentre l'agenzia delle entrate l'aveva esclusa per una ragione diversa, data dalla mancata indicazione della convenzione nell'atto di trasferimento;
e cio' stante la stipulazione, successivamente al rogito, del citato atto d'obbligo sostitutivo della convenzione (riportato in ricorso).
Con il quarto motivo di ricorso si lamenta violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, articolo 32 e della L. n. 10 del 1977, articoli 7-8. Per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente escluso l'equipollenza dell'atto d'obbligo alla convenzione di edilizia popolare;
convenzione che ben poteva intervenire anche successivamente all'atto di trasferimento dei terreni. Nella specie, inoltre, l'atto d'obbligo era stato stipulato dalla stessa societa' che aveva acquistato questi ultimi, fatta oggetto nelle more di cambio di denominazione sociale.
Con il quinto motivo di ricorso si lamenta violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 58, per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente affermato la tardiva produzione in giudizio dell'atto d'obbligo in questione, nonostante che nel rito tributario la produzione di nuovi documenti fosse consentita anche in appello.
Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione di legge dal momento che, quand'anche non fosse spettata l'agevolazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, ex articolo 32, sarebbe pur sempre stata applicabile l'agevolazione ai sensi della L. n. 244 del 2007, ex articolo 1, comma 25-26 (immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione nel quinquennio dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati), implicitamente richiesta e contenuta nella (piu' ampia) agevolazione ex articolo 32 cit..
§ 2.2 Il primo motivo di ricorso e' infondato.
La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la legittimita' dell'avviso di liquidazione in oggetto, e cio' ha fatto implicitamente rigettando