Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/03/2024, n. 36208

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Massime1

Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/03/2024, n. 36208
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36208
Data del deposito : 28 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

36208-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Margherita Cassano Presidente - Sent. n. sez. 6 UP 28/03/2024 Stefano Mogini R.G.N. 78/2023 Gastone Andreazza Gaetano De Amicis Piero Messini D'AG Aldo Aceto LU ST Eugenia Serrao Relatore - Alessandro Centonze ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile CA LU dalla parte civile CA BI dalla parte civile AV IA nel procedimento a carico di: OS SA, nato a [...] il [...] HDI Assicurazioni s.p.a. avverso la sentenza del 25/01/2022 della Corte di Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Eugenia Serrao;
udito il Procuratore generale in persona dei sostituti dott. Alfredo Pompeo Viola e dott. Tomaso Emilio Giuseppe Epidendio che hanno concluso chiedendo: in via تقن principale annullare senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione, e annullare la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello;
in via subordinata, sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; in via ulteriormente subordinata, sollevare questione pregiudiziale interpretativa davanti alla Corte di Giustizia U.E.; udito, per le parti civili, il difensore di fiducia, Avv. LU Ruaro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
udito, per il responsabile civile, il difensore di fiducia, Avv. Emiliano Rossi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi delle parti civili;
udito, per l'imputato, il difensore di fiducia, Avv. IA Randazzo, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto dei ricorsi delle parti civili;
udito, per l'imputato, il difensore di fiducia, Avv. Gaetano Maria Greco, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi delle parti civili. RITENUTO IN FATTO 1. SA OS veniva tratto a giudizio davanti al Tribunale di Siracusa, per rispondere del reato di cui all'art. 589 cod. pen. «perché, nel condurre l'imbarcazione Aretusa della società cooperativa complesso portuale di Siracusa, adibita al trasporto passeggeri, all'interno della Baia di Santa Panagia in direzione della piattaforma n. 6 pontile ISAB, con colpa consistita nel non regolare la velocità e le modalità di navigazione in considerazione delle condizioni di luce e di avvistamento e, pertanto, nel non mettere in atto la necessaria manovra di accostamento a dritta di cui alla regola 14 punto A del Regolamento internazionale per evitare gli abbordi in mare, entrava in collisione con l'imbarcazione da diporto della persona offesa che procedeva con rotta opposta, così concorrendo a causare il sinistro dal quale derivava la morte per annegamento di CA Carmelo». Fatto commesso in territorio di Siracusa, il 3 gennaio 2011. 2. Il giudice di primo grado, all'esito di giudizio ordinario, con sentenza del 9 maggio 2018, ritenuta provata la responsabilità penale dell'imputato per il reato ascrittogli, con il concorso colposo della vittima, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, condannava SA OS alla pena di un anno di reclusione, nonchè, in solido con il responsabile civile HDI Assicurazioni s.p.a., al 2 risarcimento dei danni subiti dalle parti civili, da liquidarsi in separata sede, oltre che al pagamento in loro favore di una provvisionale. In particolare, il giudice di primo grado ascriveva all'imputato la violazione di tre regole cautelari previste dal COLREG: la regola 6, che indica tra i fattori che incidono sulla velocità di sicurezza «la presenza di luci di sfondo come quelle dovute a luci costiere e al bagliore delle proprie luci»; la regola 15, che descrive il comportamento delle navi che si trovano nella situazione di rotte incrociate, imponendo alla nave che vede l'altra sulla propria dritta di lasciare libera la rotta evitando di passarle di prora;
la regola 16, secondo la quale una nave che deve lasciare libera la rotta a un'altra nave deve, per quanto possibile, manovrare in modo deciso e tempestivo per ottemperare a tale obbligo e lasciare libera la rotta. Pur in assenza di un limite di velocità nell'area in cui si è verificato il sinistro, la velocità media di navigazione di 15,40 nodi era ritenuta eccessiva e sproporzionata in relazione alle circostanze del caso.

3. Avverso tale sentenza proponevano appello la difesa dell'imputato, le parti civili e il responsabile civile.

3.1. La difesa dell'imputato eccepiva la nullità della sentenza ex art. 522 cod. proc. pen. assumendo che il OS era stato condannato per un fatto diverso da quello indicato nel capo di imputazione, e, in ogni caso, nel merito, ne chiedeva l'assoluzione essendo provato che il fatto non sussiste o comunque non costituisce reato;
in subordine, sollecitava la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. responsabilità3.2. Le parti civili chiedevano affermarsi l'esclusiva dell'imputato nella causazione dell'evento dannoso, e la condanna dello stesso all'integrale risarcimento del danno, in solido con il responsabile civile;
in subordine, aumentarsi la somma riconosciuta a titolo di provvisionale.

3.3. Il responsabile civile chiedeva l'assoluzione dell'imputato ai fini degli interessi civili.

4. La Corte di Appello di Catania, premesso che alla data della pronuncia qui impugnata il reato risultava prescritto, in considerazione della presenza delle parti civili ha valutato i fatti nel merito, pervenendo alla conclusione che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, l'istruttoria dibattimentale non aveva consegnato la prova della responsabilità penale dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. Su tale base, con sentenza del 25 gennaio 2022, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto SA OS dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste, con revoca delle statuizioni civili. 3 نقص In dettaglio, la Corte territoriale evidenziava l'impossibilità di stabilire con esattezza il punto in cui fosse avvenuto l'impatto, c.d. punto nave, così da non consentire di ritenere conoscibile l'effettiva velocità della motobarca. In relazione al residuo profilo di colpa generica, inerente alla velocità asseritamente inadeguata alle circostanze di luce e di avvistamento, escludeva l'evitabilità dell'evento per l'insufficienza della prova dell'avvistabilità del natante da parte del OS.

5. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione, ai soli effetti civili ai sensi degli artt. 576 e 622 cod. proc. pen., CA LU, CA BI e AV IA, parti civili costituite, deducendo i motivi di seguito enunciati.

5.1. Con il primo motivo denunciano violazione delle regole 6 e 15 del Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (di seguito COLREG) e degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., nonché mancanza o apparenza della motivazione in ordine alla contestazione di colpa specifica attribuita all'imputato, anche in relazione agli argomenti sviluppati nella comparsa conclusionale. Deducono, infatti, che i giudici di appello, senza aver dichiarato nel dispositivo la nullità della sentenza di primo grado, hanno condiviso le argomentazioni della difesa dell'imputato, ritenendo dunque di non poter imputare al OS alcuna delle due violazioni considerate: la regola 14 COLREG, perché esclusa dal primo giudice, e la regola 15 COLREG, perché non ritualmente contestata mediante la modifica del capo di imputazione» (pag. 5 della sentenza impugnata). Inoltre, la Corte territoriale ha ritenuto di escludere la violazione della regola 6 COLREG come profilo di colpa specifica, in quanto ritenuta (erroneamente secondo i ricorrenti) regola generale sulla velocità, inerente al giudizio sulla colpa generica sotto il profilo dell'imprudenza. Dall'istruttoria dibattimentale sarebbe, invero, emersa una dinamica del sinistro parzialmente differente da quella ipotizzata nel capo di imputazione, essendosi accertato che le imbarcazioni non navigavano con rotte contrapposte, bensì con una incidenza di circa 45 gradi a prora rispetto alla direzione della MB Aretusa, con provenienza del CA da dritta;
dunque con rotte perpendicolari. Secondo la tesi proposta in ricorso, questa diversa ricostruzione, incentrata sulla regola 15 e non sulla regola 14 COLREG, non avrebbe in concreto determinato un mutamento della condotta doverosa. Entrambe le regole citate, infatti, avrebbero imposto al OS di manovrare virando a dritta per cedere la rotta all'imbarcazione del CA.

5.2. Con il secondo motivo deducono che la motivazione del provvedimento impugnato è viziata da travisamento della prova ed è manifestamente illogica e 4 نس contraddittoria in ordine alla ritenuta insussistenza della colpa generica, sotto il profilo dell'imprudenza. Si censura l'affermazione dei giudici di appello secondo cui, oltre alla velocità eccessiva, «nel corpo della sentenza (e nelle perizie in atti) non si riscontrerebbe alcun riferimento a specifiche e diverse "modalità di navigazione" inadeguate alle condizioni di tempo e luogo», ritenendo i ricorrenti che la condotta sarebbe stata imprudente in quanto violativa della regola 6 COLREG, che disciplina la velocità di sicurezza, da calibrarsi sul grado di visibilità dell'orizzonte, nel caso specifico limitato dal bagliore delle luci del pontile ISAB, nonché dall'illuminazione delle imbarcazioni attraccate al pontile medesimo e di quelle alla fonda. La motivazione sarebbe manifestamente illogica nonché contraddittoria rispetto alle risultanze processuali, avendo i giudici escluso l'esigibilità di una condotta alternativa lecita sebbene i consulenti avessero ritenuto pericolosa la velocità di Kn 15,40 per la navigazione nello specchio acqueo compreso tra il Porto Rifugio e il Pontile ISAB. Con riguardo alla colpa specifica, si assume che, se il OS avesse manovrato tempestivamente a dritta, avrebbe certamente evitato di speronare, sovrastandola letteralmente (come evidenziato dal consulente

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