Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/07/2019, n. 19986
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la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18647/2017R.G. proposto da Aeromanagement Europe s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. L S e D D G, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 11 - ricorrente- contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 116/17/17, depositata il 24 gennaio 2017. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 aprile 2019 dal Consigliere P C;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso e il rigetto del primo;uditi gli avv. A F, per delega dell'avv. L S, per la ricorrente, e G R, per la controricorrente FATTI DI CAUSA 1. La Aeromanagement Europe s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 24 gennaio 2017, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado, che aveva respinto il suo ricorso per l'annullamento di due inviti al pagamento aventi ad oggetto somme pretese dei per maggiori dazi e Iva pretesi dall'Agenzia delle Dogane in relazione ad un'operazione di re- importazione di un aeromobile, esportato temporaneamente per essere sottoposto a riparazione. Dall'esame della sentenza impugnata si evince che l'Ufficio ha contestato alla contribuente che nel valore dichiarato in dogana, all'atto della reimportazione, non era inclusa la fattura relativa a spese di riparazione e ha provveduto al recupero dei diritti doganali e dell'Iva in relazione al costo delle riparazioni non dichiarato. 2. Il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione provinciale, ha evidenziato che la contribuente, tenuta a dichiarare in dogana il valore delle riparazioni e a corrispondere i relativi diritti doganali ed i.v.a., non aveva dimostrato, al momento della introduzione della merce, di aver provveduto all'assolvimento di tale ultima imposta con il meccanismo del reverse charge e che, comunque, l'assolvimento dell'i.v.a. sul costo della riparazione con tale meccanismo non sarebbe stato estintivo della pretesa erariale, residuando la maggiore i.v.a. scaturente dalla base imponibile aumentata dell'importo dei maggiori dazi dovuti a seguito della rettifica del valore dichiarato in dogana. 3. Il ricorso è affidato a tre motivi. 4. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 5. La ricorrente deposita memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso Aeronnanagement Europe s.r.l. denuncia la nullità della sentenza, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 132, primo comma, n. 4, c.p.c., e 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per motivazione apparente, in quanto la sentenza impugnata si sarebbe limitata a riproporre acriticamente, nella parte motiva, quanto dedotto nei propri atti di causa dall'Ufficio senza prendere in alcuna considerazione le argomentazioni della società.
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