Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2022, n. 44372

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2022, n. 44372
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44372
Data del deposito : 22 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M BRE nato a PALERMO il 11/01/1948 avverso l'ordinanza del 20/01/2022 del TRIB. LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere G A;
lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n.- 4.

RITENUTO IN FATTO

1. Il GIP del Tribunale di Palermo disponeva il sequestro preventivo impeditivo delle quote sociali e del compendio aziendale della Trinacria Metalli s.r.I., nonché ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 452-quaterdecies comma 5, cod. pen., il sequestro funzionale alla confisca per equivalente, fino alla concorrenza del profitto illecito pari ad C 883.103,94 dei beni e delle utilità disponibili di M B, socio non amministratore della predetta società, in relazione al delitto contestato al capo 1) dell'addebito provvisorio (artt. 110, 452-quaterdecies cod. pen.).

2. Il Tribunale del riesame, con ordinanza del 20/01/2022, ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta dal M B "nella qualità di socio non amministratore della Trinacria Metalli s.r.l.";
ha accolto parzialmente la richiesta di riesame nell'interesse del M quale indagato e, ritenuti i fatti commessi dal 1.1.2019 al 18.7.2019, ha annullato il decreto di sequestro esclusivamente nella parte relativa al c/c n. 204503 acceso presso la filiale di Carini della

BPM

Banca spa, ordinandone la restituzione al ricorrente.

3. Avverso la decisione del Tribunale del riesame propone ricorso per cassazione M B nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato inammissibile, per difetto di procura speciale, l'istanza di riesame proposta nella qualità di amministratore e legale rappresentante della società, con riferimento ai beni e al patrimonio dell'azienda Trinacria Metalli s.r.l. e rigettato l'istanza riguardante le quote societarie detenute dal ricorrente.

4. Al riguardo deduce:

4.1. violazione di legge, mancanza di motivazione e di una prova decisiva. Si lamenta che l'ordinanza impugnata, nella parte in cui ha rigettato la richiesta per il dissequestro della società, ha erroneamente: - individuato il ricorrente quale "socio non amministratore", quando, invece, risulta per tabulas che lo stesso è amministratore con rappresentanza legale, unitamente al M Gaetano;
- ritenuto invalida la procura speciale rilasciata dal ricorrente al difensore per irregolarità nella sua formulazione, quando, invece, nell'epigrafe in calce all'istanza di riesame era specificato che questi agiva anche nella qualità di amministratore, a nulla rilevando poi che sia stato usato il termine "indagato", "essendo ben evidente che lo stesso non poteva definirsi in maniera diversa", e dovendo la procura alle liti interpretarsi con riguardo al contesto dell'atto, valorizzandosene l'idoneità sostanziale in funzione del raggiungimento dello scopo (semmai poteva trattarsi di mera irregolarità che avrebbe potuto essere sanata concedendosi termine per la regolarizzazione). Né confacente al caso in esame era, poi, il distinguo operato dal Tribunale tra nomina del difensore e rilascio della procura speciale considerato che in tema di riesame non è richiesto che il difensore del proponente sia munito di procura speciale;
- escluso in capo al ricorrente - pur riconosciuto titolare, quale indagato, del diritto ex art. 322 cod. proc. pen. di chiedere il riesame anche se la cosa sequestrata sia di proprietà di terzi - un interesse concreto ed attuale ad instare per il dissequestro dei beni societari, posto che, per quanto affermato nel provvedimento di sequestro, il ricorrente detiene di fatto il potere decisionale occupandosi della gestione dei rapporti con i clienti e fornitori della società.

4.2. violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alle deduzioni difensive (sia scritte che orali) con riferimento alle ragioni che avrebbero dovuto determinare l'accoglimento dell'istanza di riesame dei beni aziendali, che il Tribunale del riesame aveva disatteso sul rilievo dell'assenza di procura speciale ritualmente conferita.

4.3. violazione di legge con riferimento agli artt. 452-quaterdecies cod. pen. e 212 d.lgs. n. 152/2006 (anche in relazione agli artt. 189 e 193 stesso decreto legislativo), contraddittorietà manifesta della motivazione, nonché mancanza di valutazione dei motivi di riesame e della documentazione allegata. In particolare, si contesta la sussistenza del fumus del reato ambientale, sostenendosi la legittimità del conferimento di rifiuti ferrosi ad opera di soggetti abilitati al mero commercio ed allo svolgimento di detta attività in forma ambulante, siccome esentati dagli obblighi di adesione al catasto dei rifiuti, di tenuta dei relativi registri di carico e di scarico, di emissione di FIR e di iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambulanti, adempimento, quest'ultimo, previsto solo per le aziende che conferiscono materiale sopra una determinata quantità. Peraltro, evidenzia come nel periodo in contestazione, la società avesse acquistato materiale solo da privati e ditte iscritte all'albo (così escludendo i cd. ambulanti) e che, pur valendo per i privati il limite quantitativo dei 100 kg (salvo il caso che l'acquisto avvenga presso il fornitore), la società aveva operato nel rispetto delle prescrizioni di legge. Infine, seppur lo stesso Tribunale abbia evidenziato che non rileva ai fini del disposto sequestro, si censura anche la sussistenza del fumus del delitto di ricettazione di cui al capo 2) dell'imputazione provvisoria;
nessuna prova vi era agli atti dimostrativa della consapevolezza in capo al ricorrente della provenienza illecita del materiale conferito in azienda, peraltro mai ivi rinvenuto e sequestrato;
né elementi a carico potevano trarsi dal contenuto del compendio intercettivo, a cui il M era del tutto estraneo.
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