Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/09/2013, n. 20571
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L'inosservanza da parte della P.A., nella gestione (e manutenzione) dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario sia quando tenda a conseguire la condanna ad un "facere", sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma un'attività soggetta al rispetto del principio del "neminem laedere". (In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda volta ad ottenere l'accertamento dell'illiceità delle immissioni acustiche provenienti dagli spazi esterni, adibiti a fini ludici, di pertinenza di un edificio scolastico, ritenendo, altresì, che il provvedimento adottato dal giudice di merito ai sensi dell'art. 844 cod. civ. al fine di inibirne l'utilizzazione in alcune ore del mattino non integrasse alcun profilo di interferenza con la determinazione delle modalità di esercizio del servizio scolastico).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. A M - Primo Presidente f.f. -
Dott. R R - Presidente Sez. -
Dott. M M - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. A A - rel. Consigliere -
Dott. D P S - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13736/2012 proposto da:
COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 381 ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato L E, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato L M, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
TREZZI MARCO, BROCCHI ARMANDA, nella qualità di eredi di TREZZI CARLO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 20, presso lo studio dell'avvocato R G, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CELLA LUIGI, per delega in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 3231/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;
uditi gli avvocati Anna CHIOZZA per delega dell'avvocato Elio Ludini, Emiliano MARCHISIO per delega dell'avvocato Giorgio Romano;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Nel 2004 Carlo Trezzi, abitante in una villetta di sua proprietà in un quartiere residenziale di Trezzano sul Naviglio, agì giudizialmente nei confronti del Ministero dell'istruzione e del Comune di Trezzano perché fosse inibita l'immissione di rumori eccedenti i limiti della normale tollerabilità dal confinante plesso scolastico, costituito da una scuola elementare e da una dell'infanzia, e perché gli fossero risarciti i danni da il lesione della salute.
Espose:
- che le due aree (della villetta e della scuola) erano separate da una rete e da una siepe e che le grida dei bambini provenivano soprattutto dalla particolare zona della vasta area di pertinenza della scuola dove, nel 2001, la Direzione didattica aveva fatto collocare due scivoli ed altri giochi;
- che dai rilievi fonometrici effettuati dall'ARPA era risultato che i rumori superavano il livello di 50 dB per il 90% del tempo di misurazione, effettuata dalle 11,30 alle 15,10;
- che, nonostante le sue proteste, ne' la Direzione didattica ne' il Comune di Trezzano avevano adottato provvedimenti di sorta. I convenuti resistettero: il Comune rappresentando che non v'era priorità d'uso da parte dell'attore;
il Ministero affermando che l'uso del giardino era limitato a due o tre ore al giorno e comunque negando che potesse essere inibito il gioco dei bambini in una scuola dell'infanzia, costituente servizio pubblico.
Il Tribunale di Milano, espletata una consulenza tecnica d'ufficio dalla quale era risultato che le immissioni superavano notevolmente il limite di 3 dB sul rumore di fondo, con sentenza del 12.10.2009 ordinò ai convenuti di non consentire il gioco e la presenza di bambini in una limitata parte dell'area di pertinenza della scuola d'infanzia e rigettò la domanda