Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2021, n. 07387
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da F L, nata a Ugento il 16/11/1947 P V, nato a Casarano il 22/01/1977 avverso la sentenza del 12/07/2019 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere A M A;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F B, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 4 settembre 2019, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce del 28 gennaio 2019, con la quale gli imputati erano stati condannati alla pena di mesi 7 di arresto ed euro 20.000,00 di ammenda ciascuno, per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 44, comma 1, lettera c), del d.lgs. n 380 del 2001, 181, comma 1-bis, lettera a), del d.lgs. n. 42 del 2004, per aver effettuato, in concorso tra loro - F nella qualità di proprietaria del terreno e titolare del permesso di costruire, P nella qualità di proprietario di un ristorante nell'area della medesima particella catastale, sottoposta a vincolo paesaggistico - interventi edilizi comportanti una trasformazione urbanistica dell'area stessa, in assenza del prescritto permesso di costruire e dei nulla-osta delle autorità predisposte alla tutela dei vincoli ivi insistenti. In particolare, ottenuto dalla F un permesso di costruire finalizzato al "ripristino e innalzamento di un muro in pietra a secco esistente, nuova costruzione di un muro di recinzione e spianamento in pietrame calcareo" per un parcheggio per mezzi agricoli, realizzavano un'ampia area che destinavano stabilmente al parcheggio a servizio del predetto ristorante, di fatto ponendo in essere un cambio di destinazione d'uso di aree prima destinate a parcheggio mezzi agricoli, con ciò compromettendone la vocazione agricola riconosciuta dagli strumenti urbanistici. 2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore, ricorsi per cassazione di analogo contenuto. 2.1. In primo luogo, si lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra capo d'imputazione e sentenza di condanna, in relazione al reato di cui all'art. 181, comma 1-bis, del d.lgs. n. 42 del 2004. Sostiene la difesa che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 23 marzo del 2016, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità di tale articolo, i ricorrenti non potevano essere condannati per un reato espunto dall'ordinamento giuridico. Né potrebbe valere la giustificazione offerta dalla Corte d'appello, secondo cui il giudice di primo grado avrebbe provveduto, sia pur implicitamente, a riqualificare la condotta posta in essere dai ricorrenti nell'ambito della fattispecie contravvenzionale residua dell'art. 181 richiamato, perché tale riqualificazione si porrebbe in contrasto con la Convenzione europea dei diritti umani. 2.2. Con un secondo motivo di doglianza, la cui prima parte si riferisce esclusivamente alla posizione dell'imputata F, si deduce la violazione dell'art. 44, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 380 del 2001. A parere della difesa, l'imputata si sarebbe limitata - pur avendo ottenuto il permesso di costruire in data 18/12/2012 per la realizzazione di un muro a secco e di un parcheggio per mezzi agricoli - a concedere in comodato gratuito i terreni di sua proprietà, in epoca anteriore (2011) rispetto al fatto per cui si procede. Si aggiunge, sul punto, che la sostanziale estraneità dell'imputata ai fatti contestati si evincerebbe dalle dichiarazioni rese dal teste geometra F D - in qualità di direttore dei lavori - il quale aveva specificato che il committente dei lavori era il figlio dell'imputata. Una seconda parte della censura, riguardante entrambi i ricorrenti, richiama la giurisprudenza di legittimità sui reati paesaggistici, che esclude la rilevanza penale degli interventi di minima entità, in quanto non idonei a ledere l'integrità del bene ambiente. A parere della difesa, nel caso di specie, il parcheggio era stato pacificamente assentito dall'Autorità preposta alla tutela del vincolo;perciò nessuna lesione al bene paesaggio potrebbe essere configurata in capo agli imputati;a maggior ragione se si considera che il terreno agricolo su parte del quale è realizzata la zona parcheggio di automezzi agricoli è coltivato per tutto l'anno, cosicché risulta essere utilizzato in conformità alla sua specifica destinazione. Si aggiunge, sul punto, che la sporadica attività di accertamento svolta dalla Polizia provinciale nel mese di agosto non sarebbe idonea a dimostrare, proprio per la sua occasionalità, che l'area del parcheggio sottoposta a vincolo ambientale fosse in realtà destinata ad uso del ristorante, il quale peraltro disponeva di un proprio parcheggio autonomo e svolgeva l'attività solo durante la stagione estiva.
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