Cass. civ., sez. II, sentenza 27/08/2012, n. 14656

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Ai sensi dell'art. 1973 cod. civ., è annullabile la transazione che sia stata perfezionata, in tutto o in parte, sulla scorta di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi. Ne consegue che il termine di cinque anni, entro il quale si prescrive l'azione volta ad ottenere l'annullamento della transazione, inizia a decorrere dal giorno in cui la falsità sia stata accertata giudizialmente o trovi riscontro in una prova non contestata, integrando la mancanza di un accertamento con sentenza o di una prova certa della falsità gli estremi di un impedimento all'esercizio del diritto, rilevante agli effetti dell'art. 2935 cod. civ. e quindi operante come causa di sospensione della prescrizione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 27/08/2012, n. 14656
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14656
Data del deposito : 27 agosto 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. O M - Presidente -
Dott. M V - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. B M - Consigliere -
Dott. S A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SZA
sul ricorso 24644-2006 proposto da:
BRENA CLEMENTINA C.F. BRNCMN28A47C139B, BRENA MARIA CARLA C.F. BRNMCR33A49C139D, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CELIMONTANA

38, presso lo studio dell'avvocato P B, rappresentati e difesi dall'avvocato D A;



- ricorrenti -


contro
B DA C.F. BRNDNL65R43C130G, NELLA SUA QUALITÀ DI EREDE DI B A, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE PARIOLI

47, presso lo studio dell'avvocato C P, rappresentata e difesa dagli avvocati A C, C R;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 2330/2005 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 08/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2012 dal Consigliere Dott. A S;

udito l'Avvocato A A con delega depositata in udienza dell'Avv. D A difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti e chiede l'accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI

Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con testamento olografo del 10 agosto 1965 Ettore Brena (deceduto in data 13 agosto 1968) nominava quale erede universale il figlio A B, disponendo a favore delle figlie Clementina e M C un legato in sostituzione di legittima dell'importo di L. 20.000.000 per ciascuna. Sono sorte tra gli eredi alcune controversie, tuttavia, con scrittura privata dell'8 febbraio 1969 Angelo, Clementina e M C Brena raggiungevano un accordo amichevole in ordine ai reciproci diritti sull'eredità del padre. In particolare, Clementina e M C rinunciavano ad ogni diritto o pretesa ereditaria a fronte del versamento da parte del fratello della somma onnicomprensiva di lire 25.000.000 per ciascuna. Trascorsi trent'anni dalla morte del sig. Brena le attrici che mai prima avevano dubitato dell'autenticità delle disposizioni testamentarie del padre così come loro mostrato dal fratello, venivano casualmente informate da alcune congiunte che il testamento era apografo. Incaricata la prof.ssa Ida Carioggia di esaminare il testamento la stessa, con perizia asseverata del 25 marzo 1999, certificava che il testamento era apografo. In conseguenza di ciò le sig.re Brena, con atto di citazione del 22 giugno 2000 convenivano davanti al Tribunale di Busto Arsizio il fratello Angelo chiedendo che accertata l'inesistenza, la nullità o invalidità del testamento per falsità venisse annullata la transazione intervenuta tra le parti e accertata la loro qualità di eredi legittime, il convenuto venisse condannato a restituire previa divisione la quota dei 2/3 dei beni o il loro valore, nonché i frutti percepiti, dedotte le somme dalle stesse ricevute, e il risarcimento danni. Si costituiva il convenuto, il quale contestava integralmente le ragioni avanzate dalle attrici eccependo l'indeterminatezza delle domande, la prescrizione delle azioni eserciate, l'intervenuta usucapione dei beni richiesti in restituzione, la carenza di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire.
Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 46 del 2003 rigettava le domande proposte dalle attrici, dichiarando la prescrizione dell'azione di annullamento della transazione intercorsa tra le parti in data 8 febbraio 1996, ai sensi dell'art. 1442 c.c.. Il Tribunale segnalava altresì, che l'ampia articolazione delle reciproche rinunzie e concessioni transattive avrebbero dimostrato come quel contratto di transazione non fosse fondato sul presupposto della genuinità del testamento.
Avverso tale sentenza interponevano appello B C e M, C, chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio ed accertata l'inesistenza, nullità o invalidità del testamento per falsità, annullare, ai sensi dell'art. 1973 la transazione intervenuta tra le parti, e accertata la loro qualità di eredi legittime, condannare A B a restituire i 2/3 dell'eredità paterna o, in subordine, il loro valore nonché i frutti percepiti.
Si costituiva A B, al cui decesso subentrava l'unica erede D B, segnalando che, oltre quell'unica scrittura transattiva il cui annullamento era stato invocato in giudizio, le parti avevano sottoscritto altri quattro accordi da soli sufficienti a regolare i loro rapporti.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 2330 del 2005 rigettava l'appello principale e sia l'appello incidentale e per l'effetto confermava la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio. A fondamento di questa decisione la Corte milanese osservava: a) che l'azione di annullamento della transazione ex art. 1973 cod. civ. si prescrive in cinque anni dalla scoperta dell'errore o del dolo di controparte anche quando il documento falso in tesi presupposto sia costituito da un olografo. B) la prova della data infraquinquennale della scoperta della causa dia annullabilità spettava all'attore che doveva essere tale da escludere ogni precedente attendibile cognizione del falso.
La cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano è stata chiesta da B C con ricorso affidato a due motivi. Brena Daniela ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.= Con il primo motivo B C lamenta l'erronea applicazione dell'art. 1792 e 1793 cod. civ. in relazione all'art.360 c.p.c., n.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi