Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/11/2020, n. 25209
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice amministrativo la cognizione delle domande volte ad ottenere l'annullamento per errore della cessione volontaria dell'area destinata all'espropriazione e la conseguente restituzione o il pagamento del valore della stessa, proposte durante la vigenza dell'art. 53 d.P.R. n. 327 del 2001, trattandosi di una norma di carattere processuale, applicabile in virtù del principio "tempus regit actum" anche quando la situazione sostanziale non è disciplinata dallo stesso d.P.R., in forza della quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le controversie riguardanti gli accordi delle amministrazioni pubbliche che siano correlati all'esercizio dei poteri ablatori della P.A.
Sul provvedimento
Testo completo
25209-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ESPROPRIAZIONE ANGELO SPIRITO - Primo Presidente f.f. - FELICE MANNA - Presidente di Sezione Ud. 20/10/2020 - LUCIA TRIA - Presidente di Sezione - PU G.N. 12921/2017han 2509 A TCE - Consigliere - Rep.MASSIMO FERRO - Consigliere - ALBERTO GIUSTI Consigliere - CHIARA GRAZIOSI Consigliere - FRANCESCO MARIA CIRILLO -Consigliere - Rel. Consigliere - LOREDANA NAZZICONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12921-2017 proposto da: FIBE S.P.A., in proprio e quale incorporante la FIBE Campania s.p.a., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. D'AREZZO 18, presso lo studio dell'avvocato A D V P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENNIO MAGRI';
372 11 3020
- ricorrente -
contro
M G, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato A M D S;
- controricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, PCM UNITA' TECNICA AMMINISTRATIVA - EX ART. 15 OPCM 3920/2011, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
-· ricorrenti successivi -
contro
M G, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato A M D S;
- controricorrente -
nonché
contro
MONACO ANTONIO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1325/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/03/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2020 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO, che ha concluso chiedendo affermarsi la Ric. 2017 n. 12921 sez. SU - ud. 20-10-2020 -2- M giurisdizione del G.A. in accoglimento del ricorso proposto dalle Amministrazioni statali;
udito l'Avvocato Carmela Pluchino per l'Avvocatura Generale dello Stato.
FATTI DI CAUSA
Viene proposto ricorso per cassazione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'interno e dalla P.C.M.-Unità tecnica amministrativa ex art. 15 o.p.c.m. n. 3920 del 2011, svolgendo un motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 23 marzo 2017, n. 1325, che ha respinto gli appelli riuniti avverso la decisione di primo grado emessa dal Tribunale della stessa città, la quale aveva accolto la domanda di annullamento, per errore sulla natura del bene avente vocazione edificabile invece che agricola, del contratto di cessione volontaria del fondo concluso tra i signori Monaco e la Fibe s.p.a. in data 13 dicembre 2001, e condannato tale società, in solido con il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti per la Regione Campania e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al pagamento della somma di € 402.542,52, con rivalutazione monetaria e interessi. Viene anche proposto ricorso avverso la medesima sentenza dalla Fibe s.p.a., sulla base di due motivi. Distinti controricorsi sono stati depositati, nei confronti delle parti predette, dai signori Monaco. La ricorrente Fibe s.p.a. ha depositato la memoria di cui all'art. 378 cod. proc. civ. La causa, pervenuta all'udienza dell'8 gennaio 2020 presso la prima Sezione civile, è stata rimessa al Primo Presidente per l'eventuale rimessione alle Sezioni unite dall'ordinanza interlocutoria del 5 marzo 2020, n. 6375, la quale ha individuato la questione di giurisdizione, su cui non ha riscontrato un orientamento univoco delle Sezioni unite, relativa al seguente quesito: «se la domanda di Ric. 2017 n. 12921 sez. SU - ud. 20-10-2020 -3- annullamento per errore, essenziale e riconoscibile, di un contratto di cessione volontaria di un immobile soggetto a procedura espropriativa per pubblica utilità, stipulato il 13 dicembre 2001 sia devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario o del giudice amministrativo». La causa è quindi giunta innanzi alle Sezioni unite. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri - propone un unico motivo, censurando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ., la sentenza impugnata per avere affermato la giurisdizione del giudice ordinario, in violazione dell'art. 53, comma 1, d.P.R. 8 giugno 2001, 372 [rectius 327]: in tal modo, la corte territoriale avrebbe trascurato il principio di appartenenza della giurisdizione al giudice amministrativo, enunciato dalle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza 22 dicembre 2011, n. 28343, essendo invero devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie in cui si fa questione di attività di occupazione e di trasformazione di un bene conseguenti alla dichiarazione di p.u., e ciò ancorché il procedimento sia caratterizzato dalla presenza di atti di cessione volontaria, purché vi sia un collegamento con l'esercizio della pubblica funzione. Poiché, nella specie, il privato assume che il procedimento espropriativo non si sia svolto in modo conforme a legge, facendo valere la pretesa risarcitoria per la perdita del fondo derivante dalla irreversibile incorporazione ad un'opera pubblica, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, sebbene siano in astratto configurabili situazioni di diritto soggettivo, non trattandosi comunque di una carenza assoluta di potere. -2. Il ricorso della Fibe s.p.a. da qualificare come ricorso incidentale, posto il principio secondo cui, data l'unicità del processo di impugnazione, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo, onde ogni ricorso successivo al Ric. 2017 n. 12921 sez. SU - ud. 20-10-2020 -4- primo si converte in ricorso incidentale, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante (da ultimo, Cass. 14 gennaio 2020, n. 448;
20 marzo 2015, n. 5695) - svolge due motivi. Con il primo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1428, 1429, comma 1, n. 2 e 1431 c.c., nonché del P.R.G. del Comune di S. M. Capua Vetere, adottato con deliberazione consiliare del 22 aprile 1980, n. 443 ed approvato con decreto dell'assessore