Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2023, n. 687

CASS
Sentenza
14 dicembre 2023
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14 dicembre 2023

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Integra la contravvenzione di cui all'art. 5 legge 30 aprile 1962, n. 283, il mancato svolgimento, da parte dell'operatore sanitario del settore agricolo, di accertamenti analitici sul prodotto alimentare sfuso non regolamentare, previsto come facoltativo dal piano di autocontrollo HACCP, non valendo a esonerarlo da responsabilità l'assolvimento dell'obbligo di tracciabilità, posto che la predisposizione del piano di autocontrollo è finalizzata a prevenire il rischio di immettere sul mercato prodotti non sicuri sotto il profilo igienico, potenzialmente dannosi per i consumatori e a garantire che la filiera alimentare si concluda con l'immissione in commercio di prodotti alimentari conformi alla normativa di settore.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2023, n. 687
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 687
Data del deposito : 14 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Monimois 00 687-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2062/2023 - Presidente - LUCA RAMACCI UP 14/12/2023 ALDO ACETO R.G.N. 29751/2023 STEFANO CORBETTA - Relatore - ALESSIO SCARCELLA GIUSEPPE NOVIELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TE RC nato a [...] il [...] LA SP IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/05/2023 del TRIBUNALE di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore, Avv. FRANCESCO RUGGERI, che, in replica alla requisitoria del PG, ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi, trattati ai sensi ex art.23 comma 8 D.L. n.137/20 e successive modifiche ed integrazioni. fer RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 maggio 2023, il Tribunale di Catania dichiarava AT LL e La IN GI colpevoli del reato di cui all'art. 5, lett. h), I. n. 283 del 1962, per avere, in concorso tra loro, nelle qualità meglio evidenziate in imputazione, detenuto per la vendita, presso il punto vendita "Famila" di Catania, lattughe trocadero contenenti la sostanza "formetanate cloridrato" in quantità su- periore ai limiti di legge, fatto accertato in data 13.08.2018. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, i predetti hanno proposto congiunto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, dedu- cendo due motivi, di seguito sommariamente indicati.

2.1. Deducono, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in rela- zione agli artt. 110, cod. pen., 5, lett. h), I. n. 283 del 1962, in combinato disposto con I reg. CEE 178/02, 852/04, 882/04, 396/05, 1107/09, 625/17, art. 113-bis, par. 4 reg. 1234/07 e art. 9, par. 1, reg. comunitario 1148/01. In sintesi, richiamata la normativa europea applicabile nel caso in esame, la difesa dei ricorrenti si duole per aver il giudice applicato una norma penale in bianco, qual è appunto l'art. 5 I. n. 283 del 1962, senza tuttavia tener conto della disciplina normativa sovranazionale che governa il settore della sicurezza ed igiene alimentare. Le norme richiamate in ricorso, di cui si assume la violazione, chiari- rebbero inequivocabilmente, secondo la difesa, come tutta la responsabilità dei controlli sui residui di fitosanitari sui prodotti alimentari è deputata dagli Stati membri, con l'apposita istituzione dell'Autorità europea per la sicurezza alimen- tare, istituita dal Reg. CEE 178/2002, ed agli organi competenti, in ultima analisi ai produttori agricoli come privati. Ove il giudice avesse compiuto un'operazione di interpretazione sistematica della norma penale con la disciplina sovranazionale extra-penale richiamata, sarebbe pervenuto a diversa soluzione, essendo invece il Tribunale limitato a citare una giurisprudenza superata dalla predetta normativa extra-penale, tanto da non indicare nemmeno i riferimenti giurisprudenziali. Lad- dove fosse stata condotta una ricerca giurisprudenziale più adeguata ed aggior- nata rispetto alle novità introdotte dalla richiamata normativa europea, il giudice avrebbe dovuto concludere per l'esclusione della responsabilità penale dei due im- putati, deducendo erroneamente invece l'esistenza a carico degli stessi di obblighi che non erano di loro pertinenza. Ed invero, sostiene la difesa, l'operatore del settore alimentare ha l'obbligo di garantire la tracciabilità dei prodotti, di accer- tarne la conformità alla legislazione alimentare, di rispettare i requisiti di igiene ed 2 چکو HACCP, di ritirare e/o richiamare i prodotti in caso di rischio e di cooperare con l'autorità di controllo. Obblighi, questi, che sarebbero stati tutti rispettati, tant'è che la selezione dei fornitori, secondo il metodo HACPP, permette di selezionare a monte la fornitura di prodotti idonei alla vendita, attraverso la richiesta delle au- tocertificazioni previste, delle relative schede tecniche e degli esiti analitici delle aziende produttrici, garantendo in tal modo la salubrità dei vegetali messi in ven- dita, grazie al concetto di "rintracciabilità di filiera".

2.2. Deducono, con il secondo motivo, il vizio di contraddittorietà e mani- festa illogicità della motivazione sotto il profilo del travisamento probatorio. In sintesi, la difesa si duole per aver il giudice attribuito un significato di- verso alle dichiarazioni rese da due testi assunti in dibattimento (teste Maragliano, tecnico accertatore del servizio di igiene, alimenti e nutrizione dell'ASL di Catania;
teste GI, dottore in scienze alimentari e dottore di ricerca in biotecnologia degli alimenti) i quali avrebbero fornito indicazioni chiare che conducevano ad una soluzione opposta a quella cui è giunto il giudice, ossia l'assenza di qualsiasi ob- bligo di controllo, al di là dell'autocontrollo previsto e rispettato dall'azienda Ro- berto AT S.p.A., e per essa al suo consigliere, LL AT, nonché al diret- tore responsabile del punto vendita "Famila" sito in Catania. In sostanza, i due testi avrebbero chiaramente precisato che non vi è alcun obbligo giuridico circa il controllo, nella specie, della presenza di sostanza pesticida qual è il "formetanate cloridrato" in prodotti vegetali sfusi in capo al punto vendita. Richiamava, anzitutto, quanto dichiarato dalla teste AN che aveva riferito di come l'azienda si fosse prodigata ad individuare immediatamente il distributore e fornitore dell'alimento vegetale sfuso dal quale aveva acquistato il lotto in que- stione da altri fornitori, nel rispetto di quelle che sono le normative settoriali e le garanzie di autenticità e conformità del prodotto. Peraltro, proprio su specifica domanda del PM, la teste avrebbe precisato che l'esercizio di analisi a campione, ove previsto dal piano di autocontrollo, è facoltativo, sottolineando che si tratta di una procedura di controllo a campione non obbligatoria. L'unico obbligo esistente in capo alla società, quello di rintracciabilità di filiera, sarebbe stato invece rispet- tato attraverso la puntuale individuazione del fornitore dell'alimento, aggiun- gendo, peraltro, che quand'anche il controllo a campione fosse stato esercitato, tale controllo dispendioso per le spese ad esso connesse, non avrebbe escluso la possibilità della presenza di una sola e limitata parte del lotto contaminata oltre i limiti rispetto a quella nella norma. Convergenti risulterebbero sul punto, peraltro, le dichiarazioni dell'altro teste, GI, che avrebbe ribadito la natura facol- tativa dei controlli di natura chimica, e l'assolvimento da parte della società degli 3 obblighi della normativa in tema di autocontrollo HACPP. Ne discenderebbe, per- tanto, un evidente travisamento delle deposizioni quanto agli obblighi imposti al venditore che chiude la filiera.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta in data 22 novembre 2023, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In particolare, secondo il PG, premesso il disposto dell'art. 5, I. 283/1962, il commerciante risponde a titolo di colpa nel caso di non rispondenza del prodotto posto in vendita alle norme igieniche essendo tenuto ad usare ogni cautela al fine di garantire che il prodotto distribuito sia conforme alle norme stesse (in tal senso v. Cass. Sez. 3, n. 7193 del 1998 Rv 211199). Ciò perché fra le varie condotte previste dal citato art. 5 c'è anche quella del detenere per vendere o distribuire per il consumo le sostanze alimentari

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